Ord. forense

ORD. FORENSE - Società tra Avvocati con tutti tipi sociali previsti nel C.C.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Ordinamento forense

L'unione fa la forza - Unity makes strength

Società tra avvocati, il vicepresidente Perfetti: “Opportuno non far scadere la delega. Società tra avvocati con tutti i tipi sociali previsti dal codice civile ”
(da www.consiglionazionaleforense.it, Newsletter CNF n° 157 del 23.07.13)

“Sulle società tra avvocati è opportuno non far spirare il termine della delega, che scade il 2 agosto.
Ci auguriamo che il ministero della Giustizia appresti la nuova disciplina che prevede la possibilità di avvalersi di tutti i tipi societari”.
Il vicepresidente del Consiglio nazionale forense con delega al coordinamento dell’Ufficio studi, Ubaldo Perfetti, fa il punto su una delle deleghe più attese dall’Avvocatura affidate al Governo dal nuovo ordinamento della professione forense e annuncia che il CNF, con lettera del presidente Alpa, ha sollecitato il Ministro della Giustizia in tal senso.
La legge 247/2012- all’art. 5 - affida, infatti, all’esecutivo il compito di emanare un Decreto Legislativo, per disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria.
Delega da esercitarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta a febbraio 2013.

Domanda. Quali sono le ragioni per cui appare utile l'esercizio della professione anche in forma societaria?
Risposta. Molteplici. L'esercizio in forma societaria della professione forense amplia il quadro delle possibilità offerte all'avvocato il quale, oltre che individualmente, potrà esercitare la professione in forma associativa (art. 4 della legge) ed ora anche in forma societaria (art. 5). Pur essendo prevista l'adozione di uno qualsiasi dei tipi sociali consentiti dalla legge, è preservata la specificità della professione e contemporaneamente si qualifica la relativa attività non come esercizio di impresa.
Infine resta ferma la possibilità di esercizio della professione tramite la costituzione di una STP, forma societaria prevista dal d. lgs. n. 96 del 2001, istituto quest'ultimo che per varie ragioni, non ha mai avuto grande fortuna.
Domanda. Quali sono gli aspetti essenziali della disciplina?
Risposta. Il decreto legislativo, che ci auguriamo imminente, dovrà rispettare alcuni principi e criteri direttivi elencati nella legge delega tra cui a) la possibilità per l'avvocato di poter far parte di una sola società tra avvocati ed b) impedire che possano esserne amministratori ed ancor prima soci persone che non siano contemporaneamente iscritte all'albo degli avvocati, aspetto, questo, che differenzia la società tra avvocati dall'associazione tra avvocati prevista dall'art. 4 della stessa legge che può anche essere interdisciplinare cioè formata da soci che esercitano una professione diversa da quella di avvocato (cosa esclusa nel caso, appunto, di società).
Altro aspetto che dovrà essere precisato è la necessità che la società abbia per oggetto sociale esclusivo le attività indicate ai commi 5 e 6 dell’art. 2 della legge n. 247 del 2012 e cioè l'attività forense pura e semplice.
Domanda. Quali potrebbero essere altre caratteristiche opportune?
Risposta. Dovrà essere specificato - e su questo punto la legge delega è molto chiara - che l'esercizio della professione forense in forma societaria non è mai attività di impresa ed i relativi redditi sono in tutto e per tutto da lavoro autonomo.
Da ciò consegue che la società tra avvocati non potrà essere soggetta a fallimento o procedure concorsuali (art. 5, co, 2, lett. m) mentre potrebbe essere opportuno prevedere l'applicabilità della procedura di cd. sovraindebitamento.
Domanda. La definizione del reddito prodotto dalla società come reddito da lavoro autonomo è aspetto di particolare interesse..
Risposta. Infatti, si realizza in tal modo una combinazione tra modulo di esercizio professionale tipico dell'impresa con i vantaggi dell'attività svolta individualmente; ad esempio, rimarrà fermo il criterio di cassa in luogo di quello, proprio delle società, di competenza per cui nel caso di società tra avvocati il reddito si considererà prodotto solo quando il pagamento sarà effettivamente intervenuto.
Il compito che attende il legislatore è in particolare quello di rendere profittevole la scelta di una società tra avvocati soprattutto dal punto di vista fiscale/tributario con norme che ne favoriscano la diffusione e la tutela della posizione soprattutto dei giovani e da questo punto di vista si dovrebbe - ed è questo l'auspicio della categoria - approfittare per conservare anche al socio di una società tra avvocati, i vantaggi attualmente previsti per il singolo in termini, ad esempio, di imposta sostitutiva quando ne ricorrano le condizioni ed a seconda del tipo societario prescelto per cui ai soci delle società tra avvocati costituite nella forma della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice deve essere consentito di optare per il regime fiscale previsto dall'art. 27, dal decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111.
Domanda. Per le società tra avvocati vi è una disciplina specifica a proposito di responsabilità?
Risposta. Molto è già detto nella legge 247/2012, che prevede che le società siano iscritte in una apposita sezione speciale dell’albo e che rispettino il codice deontologico.
Il decreto legislativo potrà disciplinare il rapporto tra sanzioni disciplinari e cause di esclusione dalla società; dovrà prevedere, come già specifica la legge, che alla responsabilità della società si aggiunga quella del socio che ha eseguito la prestazione. e che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale e l'incarico sia svolto solo da socio professionista in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta.
Per tutti questi motivi - come si diceva in apertura - è opportuno che la delega sia esercitata in tempo perché consente di realizzare una combinazione tra vantaggi dell'esercizio in forma societaria ed il mantenimento delle caratteristiche tipiche dell'esercizio della professione forense secondo il modulo individuale, non ultimo in termini di imposizione fiscale.

 



Società tra avvocati, il vicepresidente Perfetti: “Opportuno non far scadere la delega. Società tra avvocati con tutti i tipi sociali previsti dal codice civile ”

“Sulle società tra avvocati è opportuno non far spirare il termine della delega, che scade il 2 agosto. Ci auguriamo che il ministero della Giustizia appresti la nuova disciplina che prevede la possibilità di avvalersi di tutti i tipi societari”.
Il vicepresidente del Consiglio nazionale forense con delega al coordinamento dell’Ufficio studi, Ubaldo Perfetti, fa il punto su una delle deleghe più attese dall’Avvocatura affidate al Governo dal nuovo ordinamento della professione forense e annuncia che il CNF, con lettera del presidente Alpa, ha sollecitato il Ministro della Giustizia in tal senso. 
La legge 247/2012- all’articolo 5- affida, infatti, all’esecutivo il compito di emanare un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria. Delega da esercitarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta a febbraio 2013.

Domanda. Quali sono le ragioni per cui appare utile l'esercizio della professione anche in forma societaria?
Risposta. Molteplici. L'esercizio in forma societaria della professione forense amplia il quadro delle possibilità offerte all'avvocato il quale, oltre che individualmente, potrà esercitare la professione in forma associativa (art. 4 della legge) ed ora anche in forma societaria (art. 5). Pur essendo prevista l'adozione di uno qualsiasi dei tipi sociali consentiti dalla legge, è preservata la specificità della professione e contemporaneamente si qualifica la relativa attività non come esercizio di impresa.
Infine resta ferma la possibilità di esercizio della professione tramite la costituzione di una STP, forma societaria prevista dal d. lgs. n. 96 del 2001, istituto quest'ultimo che per varie ragioni, non ha mai avuto grande fortuna.

Domanda. Quali sono gli aspetti essenziali della disciplina?
Risposta. Il decreto legislativo, che ci auguriamo imminente, dovrà rispettare alcuni principi e criteri direttivi elencati nella legge delega tra cui a) la possibilità per l'avvocato di poter far parte di una sola società tra avvocati ed b) impedire che possano esserne amministratori ed ancor prima soci persone che non siano contemporaneamente iscritte all'albo degli avvocati, aspetto, questo, che differenzia la società tra avvocati dall'associazione tra avvocati prevista dall'art. 4 della stessa legge che può anche essere interdisciplinare cioè formata da soci che esercitano una professione diversa da quella di avvocato (cosa esclusa nel caso, appunto, di società).
Altro aspetto che dovrà essere precisato è la necessità che la società abbia per oggetto sociale esclusivo le attività indicate ai commi 5 e 6 dell’art. 2 della legge n. 247 del 2012 e cioè l'attività forense pura e semplice.

Domanda. Quali potrebbero essere altre caratteristiche opportune?
Risposta. Dovrà essere specificato - e su questo punto la legge delega è molto chiara - che l'esercizio della professione forense in forma societaria non è mai attività di impresa ed i relativi redditi sono in tutto e per tutto da lavoro autonomo.
Da ciò consegue che la società tra avvocati non potrà essere soggetta a fallimento o procedure concorsuali (art. 5, co, 2, lett. m) mentre potrebbe essere opportuno prevedere l'applicabilità della procedura di cd. sovraindebitamento.

Domanda. La definizione del reddito prodotto dalla società come reddito da lavoro autonomo è aspetto di particolare interesse..
Risposta. Infatti, si realizza in tal modo una combinazione tra modulo di esercizio professionale tipico dell'impresa con i vantaggi dell'attività svolta individualmente; ad esempio, rimarrà fermo il criterio di cassa in luogo di quello, proprio delle società, di competenza per cui nel caso di società tra avvocati il reddito si considererà prodotto solo quando il pagamento sarà effettivamente intervenuto.
Il compito che attende il legislatore è in particolare quello di rendere profittevole la scelta di una società tra avvocati soprattutto dal punto di vista fiscale/tributario con norme che ne favoriscano la diffusione e la tutela della posizione soprattutto dei giovani e da questo punto di vista si dovrebbe - ed è questo l'auspicio della categoria - approfittare per conservare anche al socio di una società tra avvocati, i vantaggi attualmente previsti per il singolo in termini, ad esempio, di imposta sostitutiva quando ne ricorrano le condizioni ed a seconda del tipo societario prescelto per cui ai soci delle società tra avvocati costituite nella forma della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice deve essere consentito di optare per il regime fiscale previsto dall'art. 27, dal decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111.

Domanda. Per le società tra avvocati vi è una disciplina specifica a proposito di responsabilità?
Risposta. Molto è già detto nella legge 247/2012, che prevede che le società siano iscritte in una apposita sezione speciale dell’albo e che rispettino il codice deontologico.
Il decreto legislativo potrà disciplinare il rapporto tra sanzioni disciplinari e cause di esclusione dalla società; dovrà prevedere, come già specifica la legge, che alla responsabilità della società si aggiunga quella del socio che ha eseguito la prestazione. e che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale e l'incarico sia svolto solo da socio professionista in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta.
Per tutti questi motivi - come si diceva in apertura - è opportuno che la delega sia esercitata in tempo perché consente di realizzare una combinazione tra vantaggi dell'esercizio in forma societaria ed il mantenimento delle caratteristiche tipiche dell'esercizio della professione forense secondo il modulo individuale, non ultimo in termini di imposizione fiscale.


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