Ord. forense

ORD. FORENSE - CNF, varata dal Ministero della Giustizia la bozza dei nuovi parametri forensi, ora al C.d.S.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Ordinamento forense

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RIFORMA FORENSE/1 Parametri, nelle tabelle dell’Ufficio Studi tutti i valori in comparazione tra bozza Cancellieri, dm Severino e cosiddetto “correttivo” Severino
Il Ministero della giustizia ha varato la bozza di DM recante i parametri per i compensi degli avvocati, dopo la proposta formulata a maggio dal CNF sulla base dell’art. 13 del nuovo ordinamento della professione forense (legge 247/2012).

(da www.cnf.it, newsletter n° 166 del 09.10.2013)
Sulla bozza si pronunzieranno il Consiglio di Stato (per i profili di legittimità) e lo stesso Consiglio nazionale, che dovrà al riguardo ascoltare i Consigli dell’ordine territoriali e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative (cfr. art. 1, comma 3, e art. 13, comma 6, L. 247/2012).
Sta dunque per essere superato il DM 140/2012, adottato dal Ministro Severino sulla base dell’art. 9 del decreto legge 1/2012, il cd. “Cresci Italia”.

Lo stesso Ministro aveva riconosciuto alcune criticità del proprio operato e aveva avviato, nell’autunno 2012, peraltro alla vigilia dell’approvazione in parlamento della riforma forense, la procedura per un DM correttivo, in accordo con le associazioni forensi, ma senza  il parere del  CNF.  
L’intervenuta approvazione della riforma forense, tuttavia, ha portato necessariamente a seguire una diversa procedura.
L’attuale bozza di parametri risulta sensibilmente diversa rispetto sia al DM 140, che rispetto all’ipotesi di decreto correttivo avanzata dal Ministro Severino; d’altra parte quest’ultimo ricalcava pressocché integralmente il dm 140.
Nell’attuale bozza, diversa è la parte normativa, strutturata in cinque diversi capi (diposizioni generali; attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; attività penale; attività stragiudiziale; disciplina transitoria) così come diversa risulta la quantificazione dei parametri (come si evince anche grazie alle tabelle comparative qui allegate).
La bozza di decreto mira a semplificare ulteriormente e rendere più trasparenti ed unitari i meccanismi di determinazione del compenso a vantaggio dei clienti, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del nuovo ordinamento forense.
Le fasce di valore seguono ora gli importi del contributo unificato, a fini di semplificazione.
I compensi sono indicati per fase di giudizio, nei loro valori medi, che possono essere aumentati fino all’80%, o diminuiti fino al 50% in applicazione dei criteri generali (urgenza, importanza, natura, difficoltà e valore della causa, contrasti giurisprudenziali, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, e così via).
Si segnalano qui di seguito alcune rilevanti novità:
- reintrodotte, nel rispetto del nuovo Ordinamento Professionale, le spese generali, soppresse col DM 140, ed ora fissate in una percentuale tra il 10 e il 20% (il CNF aveva proposto un indice pari al 15% non discrezionale);
- tabelle specifiche per cause di lavoro e previdenza, giudizi innanzi alle commissioni tributarie, nonché ulteriori procedimenti tra cui quelli di volontaria giurisdizione, convalida locatizia, istruzione preventiva, e cautelari per i quali il DM 140 e il correttivo non prevedono tabelle;
- tabelle specifiche anche per le procedure esecutive (mobiliare, immobiliare, ovvero presso terzi, in forma specifica e per consegna e rilascio) che, a differenza nel DM 140 e nel correttivo, non costituiscono più una fase del procedimento, bensì assumono una propria autonomia;
- i compensi per il patrocinio a spese dello Stato sono ridotti del 30% per esigenze di bilancio (art. 12, comma 2, ult. periodo) e non più del 50% come nel DM 140 (mentre il correttivo non prevedeva riduzioni, anche se con riferimento a valori parametrici più ridotti);
- dettagliata la disciplina dei compensi in materia stragiudiziale, per i quali il DM 140 non prevede tabelle;
- incentivata la conciliazione giudiziale e la transazione della controversia, con uno specifico aumento del compenso
- espressa previsione di un compenso per il domiciliatario, assente dal DM 140 (ed anche dall’ipotesi di correttivo);
- espressa previsione del compenso dovuto al praticante abilitato, anch’esso assente dal DM 140 e dal correttivo.
Permane la previsione di una disposizione che abbatte del 50% i compensi in caso di pronunzia di inammissibilità, improponibilità, etc (art. 4, comma 9).
La relazione ministeriale di accompagnamento dà conto del metodo seguito dagli uffici di Via Arenula, che hanno mantenuto, a dire degli stessi, “inalterato l’impianto dello schema della proposta CNF, confermandone in larga parte il contenuto”.
In alcuni casi, taluni scostamenti rispetto alla proposta migliorativa sono stati giustificati con il richiamo al consenso delle Associazioni sentite in occasione dei lavori sul correttivo. Si segnala la necessità di una lettura integrata della “bozza Cancellieri” con il regolamento (e la relazione) alla stessa allegati

In allegato le Tabelle comparate dell’Ufficio Studi; il testo della bozza del decreto ministeriale e la relazione di accompagnamento

Parametri-Tabelle comparate-Ufficio Studi
Bozza Regolamento Parametri-Ministero Giustizia
Tabelle Bozza Regolamento Parametri-Ministero Giustizia
Relazione illustrativa Bozza Regolamento Parametri-Ministero giustizia

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