Penale

PENALE - Guida in stato d'ebbrezza, sinistro stradale e dolo eventuale.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale

guida contromano

Sussiste l'esigenza cautelare custodiale di cui all'art. 274 lett. c) C.P.P. (per il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa) nell'ipotesi in cui l'automobilista, già condannato per guida in stato di ebbrezza, dimostri d'essere incline a violare le regole del codice della strada e la legge penale, mettendosi alla guida di una potente autovettura nonostante avesse abusato di sostanze alcoliche (con un tasso alcolemico a cavallo tra le lettere b) e c) dell'art. 186 N.C.d.S., dunque in uno stato tale da diminuire certamente la prontezza di riflessi alla guida, ma non tale da provocargli uno stato di forte incoscienza) e abbia provocato la morte di più persone, percorrendo l'autostrada a velocità elevata e contromano.
Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente

va rinvenuto nella previsione dell'evento: questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Talché, se il transito contromano sarebbe di per sé già circostanza da cui desumere la concreta possibilità di cagionare un incidente, ove il quadro fattuale sia addirittura tale  da far trarre a chiunque, con giudizio di elevatissima probabilità, la conclusione del verificarsi di un sinistro stradale con conseguenze gravissime o letali per gli automobilisti coinvolti, allora deve considerasi superata la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione, per il diverso atteggiamento psicologico dell'agente, che accetti il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, anziché limitarsi a respingere il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione.

 

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Ordinanza 17.08.2011 d'applicazione di misura cautelare coercitiva ex art. 292 C.P.P.

Il Giudice per le indagini preliminari, Stefano Moltrasio;

letti gli atti del procedimento penale n° [omissis]/11 Rgnr;
letta l'istanza depositata il 17.08.2011 con la quale il P.M. domanda a carico di B.I. [omissis] la misura cautelare della custodia in carcere;
premesso che il B.I. è sottoposto ad indagine preliminare per i seguenti fatti:
1) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 575 C.P. perché, in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di sostanza alcolica (tasso alcolemico nei limiti di cui alla lett. c) dell'art. 186 N.C.d.S.), percorrendo contromano, alla guida dall'autovettura [omissis], l'autostrada A/26 con direzione di marcia da Alessandria verso Genova, collideva frontalmente con l'autovettura [omissis] e cagionava la morte, a titolo di dolo eventuale, di 4 ragazzi di nazionalità [omissis] che viaggiavano sull'autovetture predetta quali trasportati
oppure, in via alternativa
2) del delitto p. e p. dall'art. 589, 2 , 3 n° 1 e 4 c., c.p. perché, percorrendo contromano, alla guida dall'autovettura [omissis], l'autostrada A/26 con direzione di marcia da Alessandria verso Genova, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione delle norme del codice della strada (segnatamente l'art. 143 N.C.d.S., perché circolava contromano, e l'art. 186 N.C.d.S., perché circolava in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche) collideva frontalmente con l'autovettura [omissis] e cagionava la morte di 4 ragazzi di nazionalità [omissis] che viaggiavano sull'autovetture predetta quali trasportati
Fatto accaduto in [omissis], alle 05:16 del 13.08.2011;
premesso, inoltre, che, per quanto concerne il profilo della gravità indiziaria, la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal P.M. risulta assolutamente esauriente, ben articolata e congruamente motivata, con puntuale ricostruzione del complesso, ma chiaro, quadro indiziario, con la conseguenza che tale richiesta verrà qui di seguito ripresa in maniera pressoché integrale;
Osserva
1. Il fatto ed i gravi indizi di colpevolezza.
"Il fatto, sotto il profilo oggettivo, non presenta alcun profilo di complessità.
L'annotazione depositata in data odierna dalla Polstrada di Alessandria e Ovada ricostruisce la dinamica dell'incidente come descritta nei capi di imputazione.
L'autovettura condotta dall'indagato, un [omissis] di grosse dimensioni, dopo aver percorso oltre 20 Km. contromano lungo l'autostrada A/26, lungo la carreggiata Nord, destinata al traffico con direzione di marcia da Genova ad Alessandria e percorsa, invece, dall'indagato con direzione opposta, da Alessandria verso Genova, dapprima urtava contro la [omissis] condotta da [omissis] procurandogli lesioni personali, quindi, dopo circa 100 mt., collideva frontalmente con l'auto sulla quale viaggiavano i giovani [omissis].
Il conducente della [omissis] era in stato di ebbrezza alcolica, dimostrata dagli accertamenti condotti dalla Polstrada mediante alcoltest.
I primi testi escussi, automobilisti che percorrevano la corsia Nord della A/26 alla medesima ora dell'incidente, riferiscono di avere incrociato la [omissis] - che già viaggiava contromano "in corsia centrale a forte velocità" (cfr. s.i.t.) - a circa 3 Km dal casello di Alessandria Sud.
Ciò consente di acquisire come dato certo che la [omissis] ha percorso contromano oltre 20 Km dell'autostrada, stante la distanza autostradale tra il casello di Alessandria Sud e il territorio del Comune di [omissis].
I due addebiti di colpa indicati al capo 2 sono talmente evidenti da risultare tautologica ogni ulteriore spiegazione.
Essi sono talmente gravi da assorbire ogni ulteriore addebito di colpa, segnatamente quello relativo alla velocità eccessiva del veicolo condotto dall'indagato, la cui configurabilità e, peraltro, difficile da ipotizzare, tenuto conto che in quella direzione l'auto non avrebbe proprio potuto marciare.
Al riguardo esistono due dati testimoniali, ovvero la dichiarazione di [omissis], appena ricordata, e quella resa da [omissis] il quale è incappato nell'indagato alcuni minuti prima dell'incidente, mentre costui "a folle velocità" percorreva la corsia Nord nella giusta direzione di marcia, compiva una manovra azzardata di marcia, che rischiava di provocare un urto con la vettura condotta dallo medesimo, e lo costringeva a fermarsi tagliandogli ripetutamente la strada - che confermano come il veicolo viaggiasse a velocità sostenuta.
Tuttavia, in attesa di consulenza tecnica cinematica che sia più precisa al riguardo, la velocità della [omissis] non può essere ancora contestata come specifico addebito di colpa, pur nella consapevolezza che il dato testimoniale appena ricordato e l'esito spaventoso dei danni causati dal frontale dimostrano che la velocità era comunque elevata.
L'unico profilo da approfondire riguarda l'elemento psicologico del dolo, di cui al capo I.
Il dolo eventuale è rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto e accettazione del rischio (quindi, volizione) di esso.
La Suprema Corte ha più affermato che "la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione" (Così Cass., Sez. IV, 10.10.1996, n° 11024).
Quindi, "il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato.
Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta (Cass., Sez, I, 8.11.1995, n° 832; id., Sez. I, 24.2.1994, n° 4583; id., Sez. I, 3.6.1993, n° 7382; id., Sez. I, 28.1.1991, n° 5527; id., Sez. I, 12.1.1989, n° 4912).
La concreta rappresentazione va desunta essenzialmente dal fatto, dal suo svolgimento reale, nonché dalle modalità esecutive di esso.
Nel caso di specie l'indagato percorreva la più importante strada di collegamento tra il Piemonte/Lombardia e la Liguria, il sabato mattina prima di ferragosto, dunque in un momento in cui il traffico lungo quella strada è massimo, contromano, ad alta velocità.
Il solo transito contromano è già circostanza di fatto da cui ragionevolmente desumere la concreta possibilità di cagionare un incidente.
Se a ciò si aggiungono i seguenti elementi:
- che il tratto di strada percorso è autostradale, cioè appartiene alla categoria che consente all'utente della strada di viaggiare alla massima velocità raggiungibile secondo il N.C.d.S.;
- che il fatto è avvenuto durante il periodo dell'anno in cui il traffico è massimo, per giunta di notte;
- che la velocità alla quale viaggiava il [omissis] era certamente elevata, a tenore degli elementi sopra esposti;
- che il tratto percorso è stato davvero lungo, pari a circa 25 Km., per un periodo di tempo considerevole, certamente prossimo ai 10 minuti;
- che nella sua folle corsa il [omissis] ha incontrato parecchi automobilisti, creando grave pericolo alla circolazione stradale, come dimostrano 13 chiamate di emergenza al 113 per segnalare i fatti, avvenute prima dell'incidente;
ne consegue un quadro fattuale dal quale chiunque poteva trarre, con giudizio di quasi certezza o di elevatissima probabilità, che un sinistro stradale sarebbe stato provocato con conseguenze gravissime - letali per gli automobilisti coinvolti;
Questa valutazione è suffragata è corroborata da altri elementi ancora.
In primis, la massa dell'auto [omissis], che è vettura davvero enorme (tanto da essere scambiata per un autocarro da [omissis] conducente della [omissis] urtata un attimo prima dell'auto dei [omissis]), si avvicina, a vuoto, alle due tonnellate e mezza (Kg. 2.345 si legge nella scheda del sito internet ufficiale della casa produttrice), che, in rapporto alla velocità sostenuta alla quale verosimilmente procedeva, assegna al veicolo un impressionante forza d'urto.
In secundis, posto che la [omissis] procedeva contromano, non poteva non considerarsi che le vettura incontrate lungo l'autostrada procedessero almeno a 100 Km/h, onde uno scontro frontale non avrebbe lasciato grandi speranze ai trasportati nel veicolo antagonista, a meno che non si trattasse di veicolo di massa pari o superiore al [omissis]; ma si tratta di circostanza altamente improbabile, sia per la scarsissima diffusione di autovetture di massa paragonabile alla [omissis], sia perché, trattandosi di prefestivo che precede ferragosto, gli autocarri abilitati a circolare sono davvero pochi.
Sulla prevedibilità dell'evento ha, infine, influito lo stato di ebbrezza dell'indagato.
Costui era ubriaco ma con un tasso alcolemico a cavallo tra le lettere b) e c) dell'art. 186 N.C.d.S., dunque in uno stato tale da diminuire certamente la prontezza di riflessi alla guida ma da non provocare affatto uno stato di forte incoscienza.
In altri termini, le capacità intellettive e valutative del B.I. non possono ritenersi grandemente compromesse, come accade invece in chi ha assunto così tanto alcol da essere prossimo al coma etilico o comunque da provocare uno stato confusionale.
Che così non sia stato è confermato dai primi accertamenti compiuti dalla P.G,, pochi minuti dopo l'incidente, che non attestano affatto una situazione di incoscienza, di profonda confusione, di marasma psicologico in capo all'indagato.
La forza, l'univocità e il numero degli elementi appena esposti sono tali da dimostrare, con ragionevole certezza, che il B.I. abbia impegnato e, soprattutto, percorso il tratto autostradale rappresentandosi il rischio di sinistro mortale.
Ma tale rappresentazione dell'evento non può non essersi rafforzata nei dieci minuti circa in cui il folle viaggio è durato.
Durante questo tempo, infatti, la P.G. ha ricevuto almeno 13 telefonate di segnalazione del fatto da parte di altrettanti automobilisti che, terrorizzati dall'incrocio con quel tremendo bisonte stradale, avevano dapprima cercato, col clacson o col lampeggio, dopo avere scampato il pericolo, di richiamare l'attenzione del B.I. e di interromperne la corsa (cfr. ancora le s.i.t. di [omissis], che ha riferito di avere abbagliato e suonato il clacson all'incrocio con la [omissis]), quindi avevano cercato di tempestivamente avvisare la Polstrada perché intervenisse sollecitamente.
Ebbene, ammesso e non concesso che il B.I. abbia effettuato la svolta e iniziato a viaggiare contromano senza rappresentarsi il rischio di sinistro mortale (circostanza che i plurimi elementi fattuali sopra indicati escludono con forza), non può non essersi riproposto la medesima valutazione ad ogni incrocio con altre autovetture, che magari lampeggiavano e suonavano il clacson proprio sollecitandogli quella rappresentazione.
La consistenza del lasso di tempo intercorso tra inversione e il sinistro mortale assume rilevanza anche sotto un altro aspetto.
La Suprema Corte, in alcuni recenti precedenti, ha escluso il dolo eventuale in sinistri mortali provocati con condotte altamente imprudenti.
Cassazione penale, sez. IV, 18/02/2010, n° 11222, ha escluso il dolo eventuale in capo al conducente di un'auto che transitava col rosso ad un incrocio e investiva, uccidendolo, un motociclista.
Altrettanto ha fatto Cassazione penale, sez. IV, 10/02/2009, n° 13083,nel caso di un giovane che si era posto alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza e, volendo rimarcare agli occhi degli amici passeggeri e dei ragazzi, che poco prima ne avevano contestato la guida pericolosa, la propria sicurezza, il predominio e la padronanza dell'auto e della strada, aveva accelerato bruscamente all'interno di un centro cittadino, perdendo il controllo del veicolo stesso e investendo un pedone.
Ma tali condotte sono profondamente diverse da quella in esame, perché si caratterizzano da uno sviluppo subitaneo, improvviso, o comunque esaurito in pochi secondi, tale da essere compatibile con l'atteggiamento spavaldo di chi si ritiene conducente di abilità superiore alla media ed in grado di scampare alle più pericolose insidie.
Nel caso in esame, invece, oltre a quanto sopra esposto e all'assenza di elementi di segno contrario, è proprio lo sviluppo temporale della condotta, che abbraccia circa 10 minuti, in cui si sono succeduti rischi di ogni tipo, ad essere elemento di differenziazione qualitativa ed a far propendere decisamente per la qualificazione in termini di dolo.
Più la condotta rischiosa si protrae, più si verificano gravi pericoli di incidente, benché schivati, e più si riduce la possibilità di qualificare come meramente colposo l'atteggiamento del conducente, a cui sono immanenti i rischi di impatto mortale la accettazione dei quali finisce quasi per essere in re ipsa.
Ma la rappresentazione dell'evento non basta, occorre anche l'accettazione del rischio del verificarsi.
La prova è relativamente semplice quando l'evento è una tappa obbligata per il raggiungimento dello scopo ulteriore avuto di mira dall'agente, ma il caso concreto non presenta questa peculiarità.
In assenza di confessione da parte dell'indagato (che ha rilasciato alcune spontanee dichiarazioni comunque inutilizzabili, se non nei limiti dell'art. 350, co. 7, C.P.P., perché rese in assenza del difensore) o di conferme da parte della ragazza [omissis] che viaggiava con lui, occorre ricercare quelle circostanze sintomatiche dimostrative di tale accettazione.
Tra di esse la principale è certamente il grado di probabilità di verificazione dell'evento: tanto maggiore è questo indice, quanto maggiore è la prova dell'accettazione dell'evento.
Tornano utili, sotto questo diverso profilo, gli elementi sopra esposti, predittivi di un'elevata probabilità dell'evento.
Fin dall'inizio della corsa contromano, nelle circostanze fattuali sopra indicate e stante lo stato di ebbrezza del conducente, era altamente probabile che l'evento si verificasse, ma più la [omissis] viaggiava e più auto schivava, più tale rischio cresceva, perché annientava, nel calcolo delle probabilità, il rischio di incontrare un automobilista che, legittimamente spaventato della condotta del B.I., potesse tenere una manovra imprevista che facesse precipitare la situazione.
Altro elemento valorizzato dalla giurisprudenza è l'adozione o meno di misure volte ad evitare il rischio.
Nel caso di specie, benché l'acquisizione degli elementi informativi non sia completa, perchè è in corso l'individuazione degli automobilisti che hanno avvisato il 113 per acquisire informazioni al riguardo, l'unico soggetto escusso, il più volte citato ha riferito che dopo l'incrocio con il [omissis], al quale ha ripetutamente lampeggiato e suonato, ha controllato dallo specchietto retrovisore se questi avesse recepito detti segnali di pericolo, constatando che il [omissis] proseguiva la marcia senza per nulla frenare (cfr. verbale di s.i.t.).
Terzo elemento indicativo è la capacità dell'indagato di dominare il rischio in base alla propria esperienza.
Sotto questo profilo rilevano la scarsa manovrabilità dell'auto [omissis], che assai poco si presta a rapidi spostamenti di traiettoria, nonché lo stato di ebbrezza del B.I., che certamente ha influito sulle sue capacità sia percettive (della traiettoria dei veicoli antagonisti e delle manovre disperate di questi) che reattive (a fronte dell'imminente rischio di urto), diminuendole non poco ed incidendo certamente sulla causazione del sinistro.
La grande massa dell'auto [omissis], le grandi capacità di resistere a urti violenti e la tutela che assicura ai passeggeri sono elemento da valorizzare anche da questo punto di vista.
Posto che non constano intenti suicidi del B.I., deve ritenersi che in tanto abbia tenuto la condotta contestata a titolo di dolo eventuale anche perché rassicurato proprio dai ridotti rischi che stava correndo grazie alle caratteristiche del veicolo che stava conducendo.
Ha certamente inciso, cioè, sull'atteggiamento psicologico del B.I. e sull'accettazione del rischio di incidente frontale la consapevolezza di condurre un'autovettura che, tra quelle in commercio, dava le più elevate garanzie di sicurezza in caso di incidente e assicurava, quasi certamente, che a soccombere sarebbero stati gli occupanti del veicolo antagonista.
Questa convinzione ha certamente rafforzato la volontà del B.I. e gli ha fatto accettare un rischio che, in altre condizioni, verosimilmente non avrebbe accettato".
Ne deriva, dunque, dal quadro probatorio sino ad ora raccolto la certa sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di B.I. per i reati alternativamente contestati: pacifica, come detto, la sussistenza di grave quadro indiziario per il delitto di omicidio colposo pluri-aggravato; sufficientemente certa, alla luce degli elementi poc'anzi evidenziati in termini di modalità della condotta e, soprattutto, di elemento psicologico, la sussistenza di grave quadro indiziario per il più grave delitto di omicidio volontario plurimo.
2.- Le esigenze cautelari.
Sussiste, in primo luogo, l'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.P.P. e cioè il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
Il B.I. ha già riportato una condanna per guida in stato di ebbrezza.
Ciò dimostra che è solito condurre veicoli a motore dopo aver abbondantemente assunto sostanze alcoliche.
La precedente condanna non ha avuto alcun effetto deterrente: il B.I. si è messo alla guida della propria vettura malgrado avesse pesantemente abusato di sostanze alcoliche e malgrado già in passato fosse stato condannato per guida in stato di ebbrezza.
Questo comportamento dimostra noncuranza, se non addirittura disprezzo, per i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed è sintomo di personalità incline alla violazione delle regole, sia amministrative (quelle del codice della strada), sia penali.
Il B.I. - e ciò conferma il quadro appena tracciato - è soggetto irascibile e violento soprattutto quando si pone alla guida di veicoli a motore: è stato recentemente denunziato da tal [omissis] per minaccia con l'uso di un cacciavite a seguito di un litigio legato alla circolazione stradale (annotazione 16.8.2011 Squadra Mobile di Alessandria).
Il B.I. svolge attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia e, pertanto, ha necessità di effettuare spostamenti presso i vari cantieri.
La personalità del B.I. lascia ragionevolmente ritenere che il medesimo non si scoraggi dall'usare comunque l'automobile per il solo fatto dell'avere avuta ritirata la patente di guida.
L'inclinazione alla violazione delle normali regole di condotta rende altamente probabile che il B.I., forte bevitore, perseveri comunque nella propria illecita condotta, posto che una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza non è stata di monito alcuno.
Sussiste, inoltre, soprattutto in considerazione della estrema gravità delle contestazioni (per l'omicidio colposo la pena può arrivare a quindici anni di reclusione; per l'omicidio doloso plurimo la pena può arrivare sino a trenta anni di reclusione) il concreto pericolo di fuga: trattasi di soggetto che, se anche inserito stabilmente nel contesto locale, è cittadino [omissis] che potrebbe ragionevolmente, per sottrarsi all'esecuzione della pena, rifugiare nel paese di origine.
3.- La scelta della misura cautelare.
In ragione della estrema gravità dei fatti e delle esigenze cautelali dianzi evidenziate, unica misura idonea e proporzionata appare quella custodiale in carcere che, non permettendo all'indagato in assoluto libertà di movimento, scongiura in radice la reiterazione della condotta criminosa e il pericolo di fuga.
Sono rispettati i limiti di pena previsti dagli artt. 274 lett. c) e 280 C.P.P.
Non si stima possibile la concessione della sospensione condizionale della pena anche laddove il B.I. dovesse essere ritenuto colpevole della meno grave ipotesi di omicidio colposo pluriaggravato.
Non sono, allo stato, emersi elementi positivamente valutabili a favore dell'indagato.
Non si verte in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 273, co. 2, C.P.P.

 

P.Q.M.

applica a B.I., sopra generalizzato, la misura cautelare della custodia in carcere e, per l'effetto, ordina agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura del predetto e di condurlo in un istituto di custodia perchè rimanga a disposizione dell'autorità giudiziaria;
dispone sia dato immediato avviso alla Cancelleria di questo Ufficio dell'avvenuta esecuzione della presente ordinanza, per provvedere all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 C.P.P.;
dispone che a cura della polizia giudiziaria vengano svolti gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. C.P.P.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Alessandria, 17.08.2011.

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