Penale

PENALE - Rapporti tra azione civile e azione penale ex art. 75 C.P.P.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale

infortunio sul lavoro e responsabili civili

Accade che il soggetto che si costituisce Parte Civile nel processo penale abbia in precedenza svolto l'azione civile contro il responsabile civile, senza limite di petitum, e che poi costui formuli la domanda a fini civili in sede penale nei confronti dei soli imputati, mantenendo la medesima causa petendi. Per la Cassazione, è illegittima la domanda successivamente radicata nell'ambito del giudizio penale.

Così ha statuito il S.C., nell'annullare - in parte qua - senza rinvio la Sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano il 16.06.2010.
Peraltro, in punto rapporti tra azione civile e azione penale, si segnala la decisione assunta dalle S.U. della  Cass. Civ., 18.03.2010 n° 6538, secondo cui "La costituzione di parte civile nel processo penale determina la rinunzia ex lege agli atti del processo civile solo quando sia avvenuta in epoca successiva alla instaurazione di tale processo e a condizione che tra le due azioni vi sia assoluta coincidenza, tanto sul piano soggettivo, quanto sul piano oggettivo".
Invero, l'esercizio di siffatta facoltà ex art. 75 C.P.P. implica rinuncia agli atti del giudizio (cfr. Trib. Trento, 22.03.11).
Ma l'art. 75 C.P.P. non va inteso, con riferimento all'art. 306 C.P.C., nel senso che la rinuncia produce effetti con l'accettazione della controparte costituita in giudizio, poiché l'esercizio di quella facoltà è attribuita alla parte senza alcun condizionamento e, nel contempo, la declaratoria d'estinzione del giudizio civile prescinde dall'eccezione di parte, siccome attienente all'interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione, che non è disponibile dalle parti (cfr. Trib. Salerno Sez. II, 02.05.2011).

 

Cass. Pen., Sez. V, 10.12.2010 n° 4565

In tema di azione civile, qualora si sia svolto in primo grado il giudizio civile contro i responsabili civili e il giudice civile non abbia posto limite al petitum, alla luce di espressa riserva dell'obbligo solidale degli stessi, non è consentito instaurare un giudizio, con identica causa petendi, a fini civili in sede penale contro i soli imputati, in virtù dell'art. 75 C.P.P., che, autorizzando il trasferimento nel processo penale dell'azione civile quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato, implica l'illegittimità di tale duplicazione.

Stampa