Penale

PENALE - Amministratore infedele e querela del socio ex art. 2634 C.C.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Penale

socio di minoranza e amministratore

Socio vs. Amministratore. Nell'ambito dei reati societari, il delitto ex art. 2634 C.P. di infedeltà patrimoniale dell'amministratore è punibile a querela, che può essere sporta anche soltanto dal singolo socio di minoranza della società. A tale socio, quale persona offesa, spetta perciò - ove ne faccia tempestiva richiesta - notifica dell'avviso dell'eventuale richiesta di archiviazione del P.M.
La norma del codice civile, in particolare, punisce amministratori, direttori generali e liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o un altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, e ciò anche nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi,

cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. Peraltro, la legge non considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Secondo l'orientamento espresso dalla dottrina e, in giurisprudenza, da Cass. Pen., Sez. V, 07.05.2003 n° 20267, il soggetto passivo dell'evento di reato sarebbe soltanto la società (si è rilevato, sul punto, che trattandosi di un reato strutturato a tutela dell'integrità patrimoniale della società è quest'ultima l'effettivo ed esclusivo soggetto passivo dell'evento di danno). In tal senso, la titolarità del diritto di querela spetterebbe all'assemblea per reati commessi da soggetti investiti di funzioni organiche o dirigenziali all'interno della società, mentre sarebbe riconosciuta agli amministratori laddove si discuta di un'offesa c.d. esterna, ovverosia non proveniente dai detentori del potere sociale, cioé amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori
. A questa scelta di politica criminale si è obiettato che sarebbero prive di tutela le minoranze non partecipi degli accordi spartitori con gli amministratori.
La diversa opinione, invece, si è affermata a partire dal 2006 (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 16.06.2006 n° 37033), allorquando si è ritenuto che la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore prevista dal vigente testo dell'art. 2634 cod. civ., introdotto dal D.L.vo n° 61/2002, spetti non solo alla società nel suo complesso ma anche, e disgiuntamente, al singolo socio. La Corte di Cassazione, in particolare, ha tratto conferma di tale tesi dal fatto che quando il socio è "unico", allora è chiamato ex art. 2362 C.C. a rispondere illimitatamente delle obbligazioni dovute ad insolvenza della società, cosicché la tutela apprestata dalla norma, non attuabile a cura dell'amministratore che versi in situazione di conflitto d'interessi, va intesa come concepita in via immediata anche a favore della posizione del socio (sulla stessa linea, del resto, cfr. anche Cass. Pen., Sez. II, 25.02.2009 n° 24824).

 

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 13.05/18.07.2011 n° 28437

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi, Presidente
Dott. DUBOLINO Pietro, Consigliere
Dott. BEVERE Antonio, Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria, rel. Consigliere
Dott. LAPALORCIA Grazia, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: D.M., nato il (omissis), quale p.o. nel procedimento penale;
avverso il Decreto n° 6454/09 del G.I.P. del Tribunale di Bologna, del 11.05.09;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del P.G., Dott. De Santis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

Svolgimento del processo
Propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, D.M. quale persona offesa nel procedimento iscritto a carico di N.P., in ordine al reato ex artt. 110 C.P. e 2634 C.P.
Oggetto dell'impugnazione è il decreto di archiviazione emesso in data 11.05.09 dal Gip di Bologna senza che della relativa richiesta del P.M., formulata ai fini della archiviazione il 01.04.09, fosse stato notificato avviso alla persona offesa che ne aveva fatto rituale domanda.
Invero il P.M., per un evidente errore materiale, aveva disposto che della propria richiesta fosse notificato avviso alla P.O., individuandola però nell'indagato N.P., anziché nel querelante D.M.
Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Con memoria del 27.04.11, il difensore dell'indagato ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché volto a far valere la mancata notifica dell'avviso relativo alla richiesta del P.M., in favore di soggetto che non poteva definirsi persona offesa dal reato iscritto a carico del N.P.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo è da disattendere la prospettazione della difesa dell'indagato N.P., secondo cui il ricorrente D.M. non rivestirebbe la qualità di persona offesa dal reato ex art. 2634 C.C., e quindi non avrebbe avuto diritto alla notifica dell'avviso della richiesta del P.M., rivolta a conseguire notizia del provvedimento di archiviazione.
Invero la querela con cui si lamenta la commissione del reato di infedeltà a carico del N.P. riguardava la condotta che tale soggetto avrebbe tenuto in concorso con il legale rappresentante della (omissis) S.r.l. in danno di tale società, rispetto alla quale il querelante si poneva come legale rappresentante di una terza società (omissis S.r.l.) divenuta essa stessa socia della prima (omissis), per averne acquistato il 50% delle quote.
Riducendo all'essenziale lo schema della fattispecie concreta, si sarebbe in presenza di un socio che si querela per infedeltà patrimoniale dell'amministratore della società: il che corrisponde appunto alla fattispecie del reato iscritto, con configurazione del socio querelante quale persona offesa del reato.
E, in materia, la querela può essere presentata anche dal singolo socio come la giurisprudenza di questa Corte rileva (rv. 244336).
Ciò premesso risulta evidente che il ricorrente aveva diritto alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione del P.M. e che l'omissione di tale incombente (peraltro previsto anche dallo stesso P.M. procedente) ha determinato - secondo la costante giurisprudenza di legittimità e costituzionale- un difetto nella instaurazione del contraddittorio atto ad inficiare il provvedimento impugnato.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

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