Privacy

PRIVACY - Sì agli omissis all'accesso ad atti amministrativi scolastici per trasferimento d'insegnante per incompatibilità ambientale.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Privacy

Cons. di Stato, Sez. VI, 28.09.2012 n° 5153

Trasparenza e imparzialità della p.a. battono diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto di difesa 2 a 0.
Nei confronti di una docente venne avviata la procedura di trasferimento d'ufficio, per ritenuta incompatibilità ambientale
: all'insegnante, infatti, erano stati ascritti degli episodi "negativi" da parte di alcune persone (genitori, alunni e colleghi), che erano state escusse da un ispettore in materia scolastico nel corso del procedimento.
L'insegnante aveva chiesto di sapere i nomi di coloro che avevano reso tali dichiarazioni nonché le date in cui si erano verificati i fatti attribuitile, ma la scuola aveva negato che l'accesso agli atti potesse essere integrale e pertanto la professoressa, adito il T.A.R. competente, aveva chiesto ed ottenuto la declaratoria dell'illegittimità di tale veto alla piena ostensibilità delle informazioni che la riguardavano.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca aveva quindi appellato la decisione, allegando che difettava, nel caso di specie, un interesse concreto e attuale della ricorrente, che potesse ritenersi prevalente sull'esigenza di mantenere segreta l'identità dei dichiaranti, verso i quali la docente avrebbe potuto, ove identificati, attuare possibili ritorsioni, anche solo agendo nell'ambito del potere disciplinare conferitole dalla legge.
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione qui sotto riportata (n° 5153/2012), ha statuito che "È legittimo il parziale rigetto, da parte dell'Amministrazione scolastica, dell'istanza di accesso agli atti formulata dall'insegnante destinatario del provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e relativa agli atti della procedura, nella parte in cui omette la indicazione delle date degli episodi decisivi per l'avvio del procedimento e dei nominativi delle persone ascoltate dall'ispettore nel corso del procedimento.
In circostanze siffatte, invero, ritenuta la carenza di un interesse concreto ed attuale dell'istante, prevalente rispetto all'esigenza di preservare l'identità di coloro che abbiano reso dichiarazioni sul comportamento del docente e che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni da parte dello stesso, nell'esercizio del potere disciplinare riconosciutogli dalla legge, il diniego dell'Amministrazione deve essere valutato ai sensi degli artt. 24, co. 6°, lett. d), della legge n° 241/1990, nonché 2 e 3 del D.M. n° 757/1994, nella parte in cui esplicitamente precludono l'accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni."
Per il Consiglio di Stato, comunque, l'anonimato (in particolare dei minori) perderebbe significato dopo che la docente fosse stata già trasferita ad altra sede d'insegnamento.
Il diritto di difesa dell'insegnate, insomma, è stato reputato soccombente rispetto all'interesse pubblico a che l'ispettore  acquisisca riservatamente ogni possibile notizia da persone informate sui fatti, allo scopo di controllare la regolare gestione delle delicate funzioni pubbliche sottese a valori garantiti in Costituzione.
Posto che, in ogni caso, va valutato caso per caso l'eventuale prevalenza di asserite esigenze difensive, gli omissis in caso di esercizio del diritto di accesso non pregiudicherebbero, di per sé, il diritto di difesa, che resterebbe garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla possibilità d'ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziale.

Cons. di Stato, Sez. VI, 28.09.2012 n° 5153
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca c./ R.L.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul Ricorso numero di registro generale 5129 del 2012, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

La prof.ssa R.L.M., rappresentata e difesa dagli avvocati M.C. e F.P.B., con domicilio eletto presso (omissis) in Roma;
per la riforma della Sentenza del T.A.R. Puglia - Bari, Sezione II, n° 1077/2012, resa tra le parti, concernente diniego parziale di accesso ai documenti, relativi al trasferimento d'ufficio di un'insegnante;
Visti il Ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.L.M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31.07.2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato D.C. e l'Avv. R., per delega dell'Avv. C.;

Svolgimento del processo.
Attraverso l'atto di Appello in esame (n° 5129/12, notificato il 22.06.2012) si contesta la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. II, n° 1077 del 03.05.2012, che non risulta notificata, con la quale è stato accolto il Ricorso n° 256/2010 proposto dalla professoressa R.L.M., per l'annullamento - a norma degli artt. 22 e ss. della L. n° 241/1990 - del parziale rigetto dell'istanza di accesso agli atti, relativi alla procedura di trasferimento d'ufficio della medesima, rigetto comunicato con nota del 02.01.2012 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e ribadito con nota n. prot. AOODRPU 210 in data 11.01.2012.
In particolare, la ricorrente lamenta che gli atti del procedimento in questione siano stati rilasciati con svariati omissis, tutti relativi a circostanze rilevanti per la sua difesa, poiché riconducibili alla individuazione delle date degli episodi decisivi per l'avvio del procedimento stesso e dei nominativi delle persone che sono state ascoltate dall'ispettore nel corso del procedimento, nonché senza gli allegati, costituenti parte integrante delle relazione.
In sede di Appello, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sottolinea la "mancanza di un interesse concreto ed attuale, che possa ritenersi prevalente rispetto all'esigenza di preservare l'identità di coloro che hanno reso dichiarazioni sul comportamento della docente e che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni", in quanto "...in contatto, quotidianamente, con la professoressa R.L.M. e con il potere disciplinare a quest'ultima riconosciuto dalla legge."
L'attuale appellata, inoltre, non avrebbe specificato le ragioni, per le quali ritiene necessario conoscere i nomi di coloro che abbiano reso dichiarazioni nel corso dell'indagine ispettiva, mentre i fatti sostanziali contestati sarebbero comunque deducibili e, all'occorrenza, confutabili.

Motivi della decisione.
Ritiene la Sezione che l'Appello in esame sia fondato e vada accolto.
In particolare sono condivise dal Collegio le argomentazioni da ultimo sintetizzate, circa le dichiarazioni rese da altri insegnanti, e dai genitori di alcuni allievi, di cui è stato reso noto all'interessata l'integrale contenuto, ma senza indicazione dei dati anagrafici dei soggetti dichiaranti e delle date in cui i singoli incontri si sono svolti, al fine di evitare la automatica individuazione dei nominativi dei soggetti interessati.
Il diniego dell'Amministrazione, infatti, deve essere valutato ai sensi degli artt. 24, co. 6, lett. d), della L. 07.08.1990 n° 241, nonché 2 e 3 del D.M. n° 757 del 04.11.1994, che esplicitamente precludono l'accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni.
Come già in altre decisioni rilevato (cfr. in particolare, per il principio, Cons. di Stato, Sez. VI, 22.04.2008 n° 1842), le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare l'esigenza della trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione - nei termini di cui all'art. 22 della citata L. n° 241/1990 - con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi - specificamente - quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22 del L. n° 241/1990, co. 1, lett. c)); il successivo art. 24 del L. n° 241/1990, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi - al punto d) - quelli relativi a "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono".
In via attuativa, il D.M. 04.11.1994 n° 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), inserisce fra tali categorie - all'art. 2, lett. b) e c) - "i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro", nonché "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".
In rapporto a tale quadro normativo, anche al fine di salvaguardare la genuinità delle dichiarazioni da verbalizzare in sede amministrativa, anche la giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita, ad esempio, dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata (cfr., fra le tante, Cons. di Stato, Sez. VI, 27.01.1999 n° 65, e 19.11.1996 n° 1604).
A non diverse conclusioni si presta, ad avviso del Collegio, l'attività degli ispettori in materia scolastica, tenuto anche conto delle peculiari esigenze di tutela di soggetti minori, di cui sia stata segnalata la già compromessa serenità di rapporti con uno o più docenti, ancora in servizio nell'Istituto
È vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione - sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. in tal senso Cons. di Stato, Ad. Plen., 04.02.1997 n° 5) e in tal senso il dettato normativo richiede che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, co. 7, L. n° 241/1990, cit.); la medesima norma tuttavia - come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n° 45/2001, art. 176, co. 1, D.L.vo n° 196/2003 e art. 16 L. n° 15/2005) - specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere a una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari".
Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione "caso per caso", che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 29.07.2008 n° 3798, che ammette l'accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma "con modalità che escludano l'identificazione degli autori delle medesime"), non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione di delicate funzioni pubbliche (al cui corretto esercizio sono talvolta connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti).
Dette finalità di controllo, infatti, non potrebbero non essere compromesse dalla comprensibile reticenza dei soggetti contattati dall'organo ispettivo, ai quali non si accordasse la tutela di cui si discute; il diritto di difesa, invece, risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giurisdizionale (accertamenti che possono essere condotti anche con piena tutela delle ricordate esigenze di riservatezza, ma con pieno accertamento dei fatti).
Nella situazione in esame, la docente interessata è stata messa in grado di conoscere fatti sufficientemente circostanziati, circa l'esistenza di plurime testimonianze su condotte reiterate, nei confronti sia degli allievi che di colleghi (per la verità, almeno questi ultimi, facilmente individuabili dall'interessata).
Nella fase istruttoria, in cui l'Amministrazione scolastica ha ravvisato gli estremi per avviare la procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale, nulla impedirebbe, per contestare i fatti stessi, la produzione di documenti e testimonianze, atti a suffragare l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità, segnalate da altri soggetti (le cui convergenti affermazioni sono comunque note e il cui anonimato potrebbe cessare, comunque dopo il passaggio della medesima docente ad altra sede di insegnamento).
Sotto il profilo in questione, la Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dal contenuto (in termini) della propria Sentenza 09.02.2011 n° 895: nel caso di specie, l'amministrazione scolastica - sia pure con gli omissis indispensabili per non far identificare chi avesse reso le dichiarazioni - aveva consentito l'accesso alla documentazione acquisita al fine di attivare il procedimento di trasferimento d'ufficio, precisando come in quella documentazione l'istante potesse trovare ogni utile spiegazione in ordine alla pluralità degli episodi che l'avevano vista diretta protagonista, nonché alle dichiarazioni delle persone che avevano avuto percezione diretta dei fatti, rilevanti ai fini del suo trasferimento per incompatibilità ambientale (istituto che, è bene ricordarlo, non ha finalità sanzionatorie, ma è piuttosto diretto a restituire serenità all'ambiente di lavoro in cui opera il personale dipendente, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli che possono incidere negativamente sul buon andamento" dell'azione amministrativa).
Quanto agli allegati, di cui pure si lamenta l'omessa esibizione, dagli scritti delle parti emerge che si tratta delle risultanze in base alle quali è stata redatta la relazione ispettiva, sicché anche quanto al loro contenuto rilevano le esigenze di riservatezza che comportano la mancata divulgazione, riguardando soggetti terzi, che potrebbero essere esposti alle negative reazioni dell'appellata.
Per le ragioni esposte e nei limiti sopra specificati, in conclusione, il Collegio ritiene che il Ricorso debba essere accolto; quanto alle spese giudiziali dei due gradi, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della delicatezza degli opposti interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando, accoglie l'Appello specificato in epigrafe n° 5129/2012 e per l'effetto, in riforma della Sentenza appellata, respinge il Ricorso proposto in primo grado; compensa le spese giudiziali dei due gradi. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Stampa