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PRIVACY - Varata la mega bancadati delle Pec di imprese anche individuali e dei professionisti.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Privacy

Dall'aprile 2013 il Ministero dello sviluppo economico curerà la realizzazione d'una enorme banca dati, contenente tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese, anche in forma individuale, e dei liberi professionisti.

La Legge n° 221 del 17.12.2012 di conversione del c.d. Decreto legge Sviluppo-Bis n° 179/12, definito anche "DECRETO CRESCITA 2.0") che dètta norme per l’agenda digitale del Paese (p.a., cultura, istruzione, giustizia e sanità), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 294 del 18.12.2012 e ha imposto anche alle Imprese Individuali già iscritte presso il Registro Impresedi di munirsi - entro la data del 30.06.2013 - di casella PEC nei rapporti con la pubblica amministrazione "digitale: se non verranno attivate forme alternative di comunicazione telematica, dall'estate prossima la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati e altresì lo scambio d'informazioni e documenti tra imprese e p.a. potranno aver luogo esclusivamente tramite pec.

La violazione dell'obbligo di dotarsi del domicilio telematico è stata sanzionata con la pena pecuniaria amministrativa prevista dal nuovo testo dell’art. 2630 c.c., che è in vigore dal 15.11.2011. 

 

Questa norma recita (così come è stata novellata dall'art. 9, co. 5, l. n° 180 del 11.11.11, in G.U. n° 265 del 14.11.2011, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese”):
«Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.
- Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032
[e, pertanto, la sanzione ordinaria, ai sensi dell’art.16 L. n°  689/81, secondo cui “…qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, questa sarà pari al doppio del relativo importo oltre alle spese di procedimento…”, è stata ridotta a € 206,00].
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti [e, quindi, tra il 31° e il 60° giorno dalla data dell’atto soggetto a deposito], la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo [ed è perciò pari a € 68,67 per ogni soggetto obbligato].
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo [talché se il ritardo non supera i gg. 30 la sanzione è di € 91,55, mentre se è superiore o v'è l'omesso deposito è di € 274,67]».

L'art. 2630 c.c., invero, costituiva già, per il legale rappresentante dell’impresa, il parametro sanzionatorio di riferimento in caso di omessa o tardiva comunicazione al registro imprese dell’indirizzo PEC delle società (ex art. 16, co. 6., L. n° 2/09, già D.L. n° 185/2008, fissata nel 29.11.11), come previsto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3645/C del 03.11.11.
Ora tale disposizione del Libro V del codice civile è stata dalla legge assunta anche quale riferimento sanzionatorio per il nuovo obbligo che riguarda le imprese individuali, che dal luglio 2013, se nuove e prive di pec, nemmeno potranno procedere all’iscrizione al registro Imprese.

 

Nella G.U. n° 294/12 è stato anche pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.09.2012 (voluto dal Ministro per la p.a. e la semplificazione, Patroni Griffi, e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Profumo) che stabilisce le Regole Tecniche per identificare il titolare della casella PEC, per inoltrare per via telematica alla p.a. le proprie  istanze e dichiarazioni e per trasmettere agli uffici pubblici gli atti e i documenti.
Come previsto dall’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (D.L.vo n° 82/05, lett. c-bis), le comunicazioni telematiche verso la p.a. sono valide «se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell' art. 71, e ciò sia attestato dal Gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato». Le operazioni di identificazione del Titolare verranno curate dal Gestore, nell’ambito delle attività e delle funzioni per la registrazione di cui all'art. 21, co. 1, lett. a) del Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 02.11.05 e dovranno venire eseguite in occasione di ogni attribuzione di credenziali di accesso.
Esse potranno aver luogo alternativamente, o sottoscrivendo un modulo di adesione al servizio, previa esibizione al Gestore di un documento d’identità e del codice fiscale, oppure compilando un modulo di adesione online, previa identificazione informatica tramite la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero mediante sottoscrizione con firma digitale o, infine, utilizzando delle apparecchiature che utilizzino una SIM/USIM dotate di codici di accesso (Pin/Puk).
L'art. 8 del cennato D.P.C.M. contempla, tra l'altro, il "divieto di riassegnazione di indirizzo PEC-ID" a persona diversa dal titolare, cui é assegnato in via esclusiva.
L'art. 9, poi, prevede che, a richiesta del titolare la casella pec possa venire bloccata e che "per un periodo non inferiore a 60 mesi" (!) il Gestore debba conservare un registro di tutte le operazioni di blocco.

 

Le funzioni di vigilanza e controllo, sull’attività esercitata dai gestori nelle funzioni a questi attribuite dal Decreto, sono demandate all’Agenzia per l’Italia digitale. L'Agenzia adesso svolge le funzioni in precedenza attribuite ad enti soppressi (quali Digitpa, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Dipartimento per la digitalizzazione della Pa) e costituisce - secondo la decrizione fattane a giugno 2012 dal Minstro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera - il «motore dei progetti» atti a ridurre il cosiddetto «digital divide», tra le cui priorità vi sono anche l'assicurazione della «piena interoperabilità dei sistemi informatici della pubblica amministrazione, secondo i parametri comunitari» e il «monitoraggio» dell'attuazione dei piani di Ict delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di migliorare efficienza e governance della p.a.: il Governo la ha definita "snodo cruciale per la pubblica amministrazione, della quale gestirà tutti i processi di digitalizzazione e ammodernamento".

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