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PRIVACY - Trattamento per finalità di difesa, scriminante e fase stragiudiziale.

Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Privacy

Cassazione civile, Sez. III, 26.11.2010/11.01.2011, n° 442

La S.C. ribadisce che la finalità di tutela di un diritto in giudizio scrimina il trattamento di dati -  anche sensibili - altrui.  Il trattamento dei dati personali, peraltro, va comunque svolto nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 11 e 135 T.U. privacy e dal Codice di Deontologia e  Buona Condotta per il trattamento dei dati personali per far valere o difendere un diritto in giudizio o per svolgere investigazioni difensive (l'All. A.6. D.L.vo n° 196/03).

Cassazione civile, Sez. III, 26.11.2010/11.01.2011, n° 442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN     Roberto, Presidente  
Dott. UCCELLA    Fulvio, rel. Consigliere  
Dott. CHIARINI   Maria Margherita, Consigliere  
Dott. TRAVAGLINO Giacomo, Consigliere
Dott. LEVI       Giulio, Consigliere  
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso 11920-2006 proposto da: M.R. (omissis), elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato Longhi Fabio, rappresentato e difeso dall'avvocato D'Ambrosio Antonio giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;
contro
Generali Assicurazioni S.P.A. (omissis), in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. C.T., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato  Baiocchi Attilio, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, controricorrente;
avverso  la  sentenza n. 7886/2005 del Tribunale di Napoli, IV Sez. Civ., emessa il 02/07/2005, depositata il 14/07/2005 R.G.N. 5680/2005; udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza del 26/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA; udito  l'Avvocato  Ercole Emanuela (per delega dell'Avv. Baiocchi Attilio); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario Giovanni che ha concluso con l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, assorbimento degli altri motivi.

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 luglio 2005 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica accoglieva l'appello proposto dalle Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. avverso la sentenza del Giudice di pace di quella città del 31 maggio 2004 e per l'effetto condannava l'appellato M. R. alla restituzione delle somme da lui ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS) ad opera di una auto rimasta sconosciuta.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il M., affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso le Generali, che hanno depositato memoria.

Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in estrema sintesi, il ricorrente si duole che il giudice dell'appello non abbia ravvisato alcuna alterità tra la s.p.a. Generali quale impresa operante nel settore delle Assicurazioni e le Generali quale impresa designata dal F.G.V.S..
La censura va disattesa. Come già correttamente argomentato dal giudice dell'appello, l'impresa designata è l'unico soggetto legittimato nei confronti della pretesa del danneggiato, rimasto vittima di ignoto investitore e a nulla rileva che tale impresa sia anche quella che svolge attività nel campo assicurativo, trattandosi, all'occorrenza, di attività diversamente regolamentate ed indirizzate: la prima a scopo pubblicistico-sociale, la secondo a scopo speculativo.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della privacy , atteso che i suoi dati "sensibili" sarebbero stati conosciuti dal liquidatore addetto alle polizze infortuni a quelli addetti ai sinistri.
Il motivo è infondato per il semplice motivo che l'uso dei dati è stato adoperato nell'ambito del giudizio ai fini di giustizia, ove, ovviamente, non vi sono limiti all'utilizzazione della documentazione prodotta, peraltro, dallo stesso soggetto cui si è rivolto il ricorrente.
Va, infatti, affermato che in tema di trattamento di dati personali l'accesso resta precluso solo per i dati sensibili e non anche quando l'utilizzo venga esercitato per la difesa di interessi giuridicamente rilevanti e nei limiti in cui sia necessario per la loro tutela, atteso il chiaro disposto in parte qua del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, lett. f per cui non ogni documentazione "personale" è protetta dalla normativa di specie (v. sul punto anche Cass. n. 15327/09).

 

Con il terzo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, il ricorrente lamenta che la denuncia da lui effettuata alle Generali, sua compagnia assicuratrice, era stata per implicito ritenuto dal Giudice di pace inesistente come prova, per cui il giudice dell'appello erroneamente non avrebbe considerato le altre sue dichiarazioni rese alla Polizia, al giudice di primo grado e le testimonianze raccolte anche alla luce degli artt. 2734 e 2735 c.c. Le censure non hanno fondamento. Come appare dalla semplice lettura della sentenza impugnata il giudice dell'appello si è fatto carico della dichiarazione del M. fatta al proprio assicuratore, da cui risultava e risulta, per come trascritta in sentenza, che la sua mancata annotazione del numero di targa fu dovuta ad una scelta operata dallo stesso M., che non si curò di annotare il numero perchè, al momento del sinistro, non avvertiva "un forte dolore"ed è pacifico, al riguardo, che per riconoscere il carattere confessorio di una dichiarazione non rileva il fine per il quale essa è resa (Cass. n. 4204/02, puntualmente citata in sentenza). Del resto, le censure non pongono in discussione che la dichiarazione resa dall'attuale ricorrente alla sua Compagnia assicuratrice non si configuri come confessione stragiudiziale, ma, anzi, ne presuppongono la natura, limitandosi a precisare che la stessa non era stata fatta alla parte, ma ad un terzo, per cui essa avrebbe dovuto essere valutata nell'insieme delle prove dedotte in giudizio. Ciò posto in rilievo, appare evidente che il Collegio non è chiamato a pronunciarsi sulla natura confessoria o meno delle dichiarazioni, la cui autenticità, peraltro, è stata ammessa e riconosciuta dallo stesso M. e non è oggetto di discussione in questa sede Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi, atteso l'alterno esito delle fasi processuali per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, ma compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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