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INTERNATIONAL TRADE - Pignoramenti più snelli dal 10 gennaio 2015 in Europa (Reg. n° 1215/2012 UE «Bruxelles- I bis»).

Reg. n° 1215/2012 UE «Bruxelles- I bis»

Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento europeo n° 1215/2012 (chiamato «Bruxelles- I bis») che disciplina il riconoscimento delle decisioni straniere nonché l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, all’interno dello Spazio Giuridico Europeo. Il Regolamento sostituisce il precedente (n° 44/2001), gran parte del quale è stato trasfuso nel testo delle nuove norme che dettano le regole per consentire l’attuazione in uno Stato Membro delle pronunce rese in giudizio in un altro Stato Membro dell’Unione europea. Il business commerciale, quindi, incontrerà meno ostacoli alla soddisfazione in concreto delle pretese creditorie. In particolare, spicca la questione dell’abolizione della procedura di exequatur, ovverosia della fase iniziale con cui, in via sommaria e de plano, il giudice nazionale verificava la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione della esecutività della decisione adottata in uno Stato membro. L’art. 39 del Regolamento n° 1215/12 dispone: «la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività». 

 

Il nuovo Regolamento «Bruxelles-I bis», peraltro, ha previsto (all’art. 45) una serie di motivi che possono essere fatti valere dal debitore, tramite l’eventuale opposizione, per contestare l’esecutività immediata delle decisioni di merito straniere (contrarietà all’ordine pubblico, decisione resa in contumacia e senza il rispetto del contraddittorio, incompatibilità con altra decisione resa dallo Stato richiesto o in uno Stato terzo extra-UE e, infine, contrasto con le norme vigenti nello Stato richiesto poste a tutela dei soggetti deboli quali lavoratori e consumatori). In Italia, se si intende contestare il riconoscimento d’una sentenza straniera, sarà competente la Corte d’Appello, mentre qualora si voglia contestare l’esecutività della decisione straniera si dovrà adire il giudice dell’esecuzione, ogni qualvolta il titolo sia già stato notificato al (presunto) debitore unitamente al precetto e all’attestazione con cui il cancelliere dello Stato di origine della sentenza abbia verificato che la materia oggetto della pronuncia rientri tra quelle previste dal regolamento n° 1215/12 (si tratta del c.d. attestato, ai sensi dell’art. 53). 

Ovviamente, la nuova procedura semplificata - che favorisce la circolazione delle sentenze in Europa - sarà applicabile solamente alle decisioni pronunciate all’esito di procedimenti instaurati dopo la data del  10.01.2015, mentre le sentenze per cause anteriori richiederanno il previgente sistema, specificato dal Regolamento n° 44/2001.

Quando un’azienda, dunque, abbia ottenuto una sentenza di condanna all’estero e tale decisione sia ivi esecutiva, se ne potrà avvalere per dare immediatamente corso all’espropriazione forza in altro Stato Membro in odio al debitore, senza ulteriori aggravi burocratici e/o giudiziali. E sarà il debitore, come su accennato, a doversi eventualmente attivare per contestare il diritto di procedere in suo danno a pignoramenti o ad accendere ipoteca giudiziale. 

é rilevante osservare, inoltre che si prescinde completamente dal fatto che la sentenza sia «passata in giudicato» nello Stato di origine, poiché anche decisioni non irrevocabili sono suscettibili di ricevere esecuzione all’estero, ma in tal caso il Regolamento «Bruxelles-I bis» ha contemplato l’ipotesi  che venga pronunciata una «sospensiva» del riconoscimento, da parte del giudice dello Stato in cui la sentenza stessa possa venire eseguita. 

Il Regolamento n° 1215/12 si applica a transazioni giudiziali ed altri atti registrati (ad es., in Italia, mediazione, negoziazione assistita, conciliazione) e anche ai titoli stragiudiziali (cfr. art. 474 c.p.c.: scritture private autenticate, cambiali e altri titoli di credito protestati, atti ricevuti da notaio), ma non si applica invece alle decisioni rese nell’ambito della volontaria giurisdizione, né a lodi arbitrali (benché il Considerando n° 12 ammetta che in presenza di una clausola arbitrale il giudice dello Stato Membro adito possa dichiararsi incompetente), né agli aspetti patrimoniali dei rapporti tra coniugi. 

Oltre delle lacune interpretative presenti nel Regolamento n° 1215/12 sono state ricostruite dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, facendo leva sul contenuto del diverso Regolamento che disciplina l’ambito minorile e familiare (segnatamente, con riferimento all’art. 20 di detto Regolamento). 

In materia cautelare, peraltro, il Regolamento «Bruxelles-I bis» consente (cfr. Considerando n° 33) la libera circolazione dei provvedimenti, solo se adottati da parte del giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito e nel rispetto del principio del contraddittorio (a tutela del diritto di difesa del debitore), che permea tutta la disciplina uniforme («quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento»; ma «i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione»; questo «non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale» e se «i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norme del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato»). Quindi, una decisione cautelare resa inaudita altera parte concessa al creditore nello Stato Membro A (ad esempio, un provvedimento di sequestro conservativo o l’ordine di blocco d’una delibera) non potrà mai essere eseguita nello Stato B, atteso il mancato intervento del debitore (cioè la sua convocazione in giudizio) nella procedura di emissione del provvedimento iniziale. 

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