Privacy

PRIVACY - Videosorveglianza e rapporti di lavoro.

Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 08 aprile 2010

Le regole stabilte dal Garante privacy nel 2010 per videosorveglianza e rapporti di lavoro

4.1. Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di 
apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza
dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando 
la telecamera sul badge).
Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze 
organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi,

ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le 
apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del 
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice;
art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001). Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la 
prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto
di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada") o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e 
servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, 
raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività
lavorativa degli addetti, v. punto 4.4).
Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita 
dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini 
sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.
Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o 
di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei 
finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero.
In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni 
sull'attività giornalistica contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, 
nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per
motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice). 

Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 08 aprile 2010
Bollettino del n. 115/aprile 2010 [doc. web n. 1712680]

Provvedimento in materia di videosorveglianza 08.04.2010 (G.U. n° 99 del 29.04.2010)

Sommario

1. Premessa
2. Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: principi generali

3. Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati

3.1. Informativa
3.1.1. Informativa e sicurezza
3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosorveglianza effettuata per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati

3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia

3.2. Prescrizioni specifiche
3.2.1. Verifica preliminare
3.2.2. Esclusione della verifica preliminare
3.2.3. Notificazione
3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti

3.3.1. Misure di sicurezza
3.3.2. Responsabili e incaricati
3.4. Durata dell'eventuale conservazione
3.5. Diritti degli interessati
4. Settori specifici
4.1. Rapporti di lavoro
4.2. Ospedali e luoghi di cura
4.3. Istituti scolastici
4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico
4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari
4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza
5. Soggetti pubblici

5.1. Sicurezza urbana
5.2. Deposito dei rifiuti
5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali
6. Privati ed enti pubblici economici
6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali

6.2.1. Consenso

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini)

6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni

7. Prescrizioni e sanzioni

Scarica nel testo integrale il
•    Provvedimento del Garante Privacy 08.04.2010.

Sul punto, vedi anche i seguenti documenti
•    [comunicato stampa 27.04.2010]
•    [vademecum sul nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004]

•    [provvedimento 29.04.2004, doc. web n. 1003482]
•    [Videosorveglianza: il decalogo per non violare la privacy 29.11.2000, doc. web n. 31019].

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