Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Utilizzo di dati riservati, sospensione di licenza ex art. 134 tulps e travisamento dei fatti.

acquisizione di dati protetti

Sussiste il vizio di travisamento dei fatti se il Prefetto emana un Decreto con cui sospende, fino all'esito del procedimento penale a carico del titolare, la licenza per l'esercizio dell'attività di investigazioni, in base a circostanze che non emergono dagli atti dell'indagine penale né dall'informativa di P.G.?
Nel caso di specie, la polizia giudiziaria aveva segnalato un detective privato all'Autorità amministrativa, sul presupposto che questi, dalle indagini effettuate, avesse preso parte all'attività d'una rete informativa a livello nazionale per la trattazione di dati riservati,

in spregio alla normativa sulla privacy: poggiando su tale asserzione il Prefetto ritenne l'abuso e, in via cautelare, sospese la licenza d'investigatore privato.
Il T.A.R. piemontese però, anche in forza d'una decisione interinale del Consiglio di Stato, ha sancito l'illegittimità del decreto prefettizio, siccome conseguenza di travisamento dei fatti: invero, i giudici amministrativi hanno evidenziato che l'uso di dati riservati (tratti dal C.E.D. della polizia e di altre informazioni segregate), che era stato ascritto al ricorrente, è fattispecie illecita meno grave del diverso fatto d'aver preso parte ad una rete informativa a livello nazionale per la trattazione di dati riservati, dalle indagini nel cui ambito sarebbe emerso il cennato utilizzo indebito di dati personali.
Accertato dunque che la partecipazione dell'investigatore de quo a tale rete informativa a livello nazionale di dati riservati non si evinceva affatto dalla informativa di P.G., il T.A.R. piemontese ha in toto annullato, previa sospensiva, il Decreto prefettizio.

 

T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12/26.01.2012 n° 122

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL PIEMONTE
PRIMA SEZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul Ricorso R.G. n° 1186/1998, proposto da: F.B., rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Cipolla, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Bligny, 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del Decreto in data 29.04.1998 n° (omissis), notificato al ricorrente il 27.05.1998, con il quale è stata sospesa "fino all'esito del procedimento penale indicato in premessa" la licenza per l'esercizio dell'attività di investigazioni n° (omissis) della quale il medesimo è titolare;
- di ogni altro atto di quello preparatorio ovvero ad esso preordinato o conseguente e, segnatamente, della nota della Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino datata 17.04.1998;
Visti il Ricorso e i relativi allegati;
Visto l'Atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le Memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12.01.2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto e diritto

1. Nell'aprile del 1998 il signor F.B., titolare di licenza di polizia ai sensi dell'art. 134 t.u.l.p.s. per l'esercizio dell'attività d'investigazioni private, veniva sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Torino per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 326 C.P., 35 L. 675/96, 12 L. 121/1981. Informatone dalla locale sezione di P.G., con nota del 17.04.1998, il Prefetto di Torino adottava il provvedimento indicato in epigrafe, con cui sospendeva cautelativamente la predetta licenza fino all'esito del procedimento penale.
2. Con Ricorso ritualmente proposto, l'interessato impugnava quest'ultimo provvedimento dinanzi a questo T.A.R. e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione, sulla base di quattro motivi, con i quali lamentava:
- I) la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- II) il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria e di motivazione;
- III) il carattere contraddittorio e perplesso dell'atto impugnato perché privo di un termine finale certo, tanto da essere sostanzialmente assimilabile ad una revoca del titolo autorizzatorio;
- IV) la violazione dell'art. 10 t.u.l.p.s., che non consente di disporre la sospensione del titolo autorizzatorio per la semplice pendenza di indagini penali a carico del titolare.
3. Si costituiva il Ministero dell'Interno, contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
4. Con Ordinanza collegiale n° 870/i/98 del 02.07.1998 la Sezione disponeva incombenti istruttori, ottemperati dall'Amministrazione in data 04.08.1998.
5. Alla luce dei nuovi documenti prodotti dall'Amministrazione, il ricorrente proponeva due Motivi aggiunti, con i quali deduceva:
V) ulteriori censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e perplessità;
VI) eccesso di potere per disparità di trattamento.
6. Con Ordinanza n° 1007/98 del 03.09.1998 la Sezione respingeva l'istanza cautelare ritenendo prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l'interesse pubblico presidiato dall'atto impugnato.
7. L'Ordinanza era però riformata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con provvedimento n° 2097/98 del 02.12.1998, che accoglieva l'Appello sotto il profilo del periculum e sospendeva l'esecuzione dell'atto impugnato in primo grado.
8. In ottemperanza a quest'ultimo provvedimento, con Decreto prot. n° (omissis), il Prefetto di Torino sospendeva temporaneamente l'efficacia dell'atto impugnato fino alla definizione del giudizio di prima istanza.
8. In prossimità dell'udienza di merito, la difesa di parte ricorrente depositava una Memoria.
9. All'udienza pubblica del 12.01.2011, sentiti l'Avv. Cipolla per la parte ricorrente e l'Avv. Carotenuto per l'amministrazione resistente, la causa era trattenuta per la decisione.
10. Il ricorso merita di essere accolto.
In particolare, è fondata ed assorbente la censura di travisamento del fatto, dedotta con il secondo motivo del Ricorso introduttivo e con il primo Motivo aggiunto.
L'atto impugnato afferma di trarre spunto da una nota informativa della polizia giudiziaria del 17.04.1998, dalla quale, secondo il Prefetto di Torino, si evincerebbe che “dalle indagini effettuate” (dalla P.G.) sarebbe emerso che il ricorrente “aveva preso parte all'attività di una rete informativa a livello nazionale per la trattazione di dati riservati, in palese violazione dell'art. 35 della legge 31.12.1996 n° 675”; da tale constatazione, il Prefetto fa derivare la conseguenza che “tali fatti, nella loro oggettiva consistenza, integrano la fattispecie dell'abuso dell'attività di investigatore privato e pregiudicano quella capacità professionale indispensabile per il rilascio della relativa licenza”; di qui l'esigenza cautelare, avvertita dal Prefetto, di sospendere prudenzialmente la licenza di polizia intestata al ricorrente “fino all'esito del procedimento penale”.
Va tuttavia osservato che la circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe “preso parte ad una rete informativa a livello nazionale per la trattazione di dati riservati” non si evinceva affatto dalla predetta informativa della polizia giudiziaria, la quale si limitava ad affermare che dalle indagini era emerso che l'indagato aveva “utilizzato dati riservati afferenti al C.E.D. in uso alle forse di polizia, nonché notizie di carattere riservato di qualsiasi genere, in violazione dell'art. 35 della Legge sulla Privacy”, aggiungendo che tali fatti erano stati accertati nell'ambito di una “più ampia indagine” (questa sì concernente una rete informativa a livello nazionale di dati riservati) concernente agenzie di investigazione e soggetti diversi dall'odierno ricorrente.
“Utilizzare” dati riservati è fattispecie illecita, ma certamente diversa e meno grave dell'”aver preso parte ad una rete informativa a livello nazionale per la trattazione di dati riservati”.
Non compete a questo giudice stabilire se la sospensione cautelativa della licenza potesse giustificarsi anche in relazione ai fatti illeciti (meno gravi) realmente emersi a carico del ricorrente.
Ciò che rileva, ai fini del presente giudizio, è che l'atto impugnato si è fondato su circostanze non evincibili dagli atti dell'indagine penale né dalla stessa informativa di polizia giudiziaria del 17.04.1998, il che rende l'atto illegittimo perché frutto di un travisamento dei fatti da parte dell'autorità emanante.
Le ulteriori censure restano assorbite. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti indicati in epigrafe, li accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Ministero dell'Interno a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12.01.2012 con l'intervento dei magistrati:
Pres. Richard Goso
Ref. Paola Malanetto
Ref. Ariberto Sabino Limongelli, est.
Depositata in Segreteria il 26.01.2012

Imprimir Correo electrónico

I più letti