PRIVACY - Detective privato, spy-pen, registrazione occulta di colloqui e successiva diffusione: v'è trattamento illecito dei dati personali, punibile penalmente.
In tema di diritti della personalità, la Cassazione ha sentenziato che la registrazione occulta di una conversazione costituisce trattamento di dati personali senza autorizzazione e pertanto, ancorché il fatto non costituisca di per sé reato, l'eventuale diffusione della registrazione per scopi estranei alla tutela di un diritto sarà punibile penalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.L.vo 30.06.2003 n° 196.
La S.C., invero, nel rigettare il gravame interposto avverso una Ordinanza pronunciata dal Tribunale per il Riesame di Tempio Pausania il 13.07.2010 - che aveva ritenuto legittimo il sequestro di una penna nella quale v'erano occultati microfono e microtelecamera, adoperati da un investigatore privato per registrare taluni colloqui all'insaputa dei suoi interlocutori - ha precisato che il reato previsto dal T.U. Privacy è punibile anche se posto in essere soltanto in forma di tentativo.
Cass. Pen., Sez. III, 24.03/13.05.2011 n° 18908, rv. 250378
Integra il reato di trattamento illecito di dati personali il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione.