Privacy

PRIVACY - Detective privato, spy-pen, registrazione occulta di colloqui e successiva diffusione: v'è trattamento illecito dei dati personali, punibile penalmente.

Cass. Pen., Sez. III, 24.03/13.05.2011 n° 18908, rv. 250378

In tema di diritti della personalità, la Cassazione ha sentenziato che la registrazione occulta di una conversazione costituisce trattamento di dati personali senza autorizzazione e pertanto, ancorché il fatto non costituisca di per sé reato, l'eventuale diffusione della registrazione per scopi estranei alla tutela di un diritto sarà punibile penalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.L.vo 30.06.2003 n° 196.
La S.C., invero, nel rigettare il gravame interposto avverso una Ordinanza pronunciata dal Tribunale per il Riesame di Tempio Pausania il 13.07.2010 - che aveva ritenuto legittimo il sequestro di una penna nella quale v'erano occultati microfono e microtelecamera, adoperati da un investigatore privato per registrare taluni colloqui all'insaputa dei suoi interlocutori - ha precisato che il reato previsto dal T.U. Privacy è punibile anche se posto in essere soltanto in forma di tentativo.

Cass. Pen., Sez. III, 24.03/13.05.2011 n° 18908, rv. 250378

 

 Integra il reato di trattamento illecito di dati personali il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione.

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