Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Revoca della licenza prefettizia se si cessa d'essere amministratori della società investigativa che la ottenne.

autorizzazione prefettizia a svolgere l'attività di investigatore privato

Tizio dispone di due licenze coeve, una ex art. 134 T.U.L.P.S., rilasciatagli quale amministratore d'una società investigativa, e un'altra ex art. 222 disp. att. C.P.P., che ha però ottenuto senza menzione di alcuna forma d'impresa.
Quid iuris se smette di rivestire il ruolo di amministratore della società d'investigazioni in cui operava?
Può conservare ambedue le licenze o no?

E, se sì, gli è consentito utilizzare la prima licenza nell'ambito d'una diversa società investigativa, di cui lo stesso divenga amministratore?

Per i Giudici amministrativi, la licenza per eseguire investigazioni o ricerche o per raccogliere informazioni per conto di privati, di cui all'art. 134, co. 1, del R.d. n° 773/1931 (TULPS), rientra nella categoria delle autorizzazioni di polizia le quali, in base all'art. 8, co. 1, del medesimo R.d., sono sottoposte al principio di stretta personalità.
Talché se si verifica che l'autorizzazione prefettizia sia stata rilasciata a Tizio non in quanto persona fisica (abilitato a svolgere uti singulo l’attività di investigazione privata), ma in quanto legale rappresentante di un istituto d'investigazioni (dallo stesso amministrato), allora l’esercizio dell’attività investigativa va riferita proprio a tale società, ancorché per il necessario tramite del suo legale rappresentante: la validità della licenza, pertanto, è in tali casi subordinata alla "condizione risolutiva implicita" del venir meno della legale rappresentanza in capo a Tizio, la cui originaria licenza, al cessare della carica gestoria in quella  determinata organizzazione societaria, va revocata.
Viceversa, laddove la licenza sia stata concessa all'investigatore privato autorizzato Tizio "personalmente", ovverosia senza alcuna indicazione di un suo istituto d'investigazioni avente forma societaria, la circostanza della cessazione della carica sociale presso la società di cui lo stesso sia titolare e l.r.p.t. non provoca ricadute sulla validità e sull’efficacia di questo diverso provvedimento di polizia.
L'interessante pronuncia - a parte lo "svarione" nel definire "istituto di viglianza" quello che, nella specie, era "istituto di investigazioni" - ha il pregio di riposrtare l'attenzione sul "principio di stretta personalità" delle licenze amministrative.
Non è affatto indifferente quindi, per l'Ordinamento Giuridico, che la licenza sia rilasciata a Tizio in proprio o in altra veste.

 

T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 06-07/01.08.2011 n° 917
G.S. c./ Prefetto di Torino +1

N. 917/2011 REG.PROV.COLL.
N. 1515/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul Ricorso numero di registro generale 1515 del 2010, proposto da:
G.S., rappresentato e difeso dall'Avv. A.R., con domicilio eletto presso (omissis);
contro
il Prefetto di Torino e  il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento del Decreto del prefetto di Torino 15.09.2010 prot. n° 38981/W.A./Inv/AREA I Ter; notificato tramite atto di notifica della Questura di Torino in data 29.09.2010; col quale - in ordine alle due istanze dell'attuale ricorrente con cui si richiedeva approvazione di nuova denominazione sociale dell'istituto investigativo del quale il medesimo era titolare in forza di due diverse autorizzazioni di PS (ed art. 134 TULPS e artt. 327 - ex 38 - e 222 d.lgs. n. 271/89), si stabilisce: "Le Licenze ex art. 134 TULPS ed in ambito penale ai sensi degli artt. 327 (ex 38) e 222 D.L.vo 271/89, rilasciate al sig. G.S., in premessa generalizzato, sono a tutti gli effetti revocate"; assieme ad ogni altro atto ad esso antecedente, consequenziale, presupposto e/o connesso; nonchè per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica, o comunque per equivalente economico.
Visti il Ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le Memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06.07.2011 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. G.S. svolgeva, in Torino, l’esercizio dell’attività di investigazioni private in forza di due provvedimenti autorizzatori: la licenza n° 40634, rilasciatagli dal Prefetto di Torino in data 11.11.2008; e la licenza n° 40640, rilasciatagli dalla medesima autorità nel medesimo giorno.
Nel dettaglio, la prima delle due licenze lo autorizzava, ai sensi dell’art. 134 del R.d. n° 773 del 1931, “a gestire l’Istituto di Investigazioni Private ed Informazioni Commerciali con sede in Via (omissis)”, Istituto denominato “(omissis)” S.r.l.
La seconda licenza, invece, lo autorizzava “a svolgere l’attività investigativa di cui agli artt. 327 (EX 38) e 222 del Decreto Legislativo 28.07.1989 n° 271, per conto dei difensori di parte nel processo penale”.
Successivamente, il Sig. G.S. ha inoltrato all’amministrazione due istanze, volte ad ottenere l’approvazione – come egli riferisce – della “nuova denominazione sociale” del proprio Istituto investigativo.
Il Prefetto di Torino, con provvedimento prot. n° 38981, del 15.09.2010, ha invece decretato la revoca di entrambe le licenze già rilasciate a favore del richiedente.
La motivazione di tale provvedimento prende le mosse proprio dalla circostanza che il Sig. G.S. non fosse più munito dei poteri di amministrazione e di legale rappresentanza della società (omissis), “per conto della quale non può quindi attualmente operare”: egli, in realtà, non avrebbe proceduto ad una mera variazione di denominazione aziendale, ma avrebbe dato vita “ad una struttura aziendale, proprietaria, organizzativa e logistica del tutto discontinua e diversa, per la quale il Sig. G.S. non ha finora richiesto né ottenuto la necessaria licenza”.
Posto che “non è evidentemente legittima alcuna automatica traslazione dell’attività oggetto dell’autorizzazione di P.S. da un’impresa all’altra”, l’amministrazione ha concluso che l’interessato “non può considerarsi autorizzato a esercitare l’attività investigativa né per l’agenzia ‘(omissis)’ né per altra impresa”.

2. Con il Ricorso in epigrafe il Sig. G.S. ha impugnato il provvedimento di revoca, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e formulando altresì domanda di risarcimento del danno.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce eccesso di potere per violazione di legge, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Dopo aver richiamato la problematica del riconoscimento alle persone giuridiche dell’autorizzazione alla gestione dell’attività di investigazioni private, il ricorrente evidenzia che, a suo parere, l’amministrazione, nella fattispecie, sarebbe partita da un presupposto di fatto “completamente erroneo e fuorviante”: ossia che ambedue le revocate licenze fossero intestate al Sig. G.S. “in nome e per conto” della società (omissis).
In realtà, esse sarebbero state rilasciate “ad una persona fisica: G.S.”.
Di conseguenza, l’istruttoria sarebbe stata condotta “relativamente alla perdita da parte dell’attuale ricorrente della qualifica di rappresentate legale della società [...]. come se le licenze fossero ambedue in nome e per conto della società medesima”.
Con un secondo motivo, poi, il ricorrente sostiene che l’atto impugnato si porrebbe in contrasto con l’art. 41 Cost. (“L’iniziativa economica privata è libera”), avendo esso inibito al titolare delle due licenze di esercitare la propria attività professionale così anche interferendo “sulla libera concorrenza nel territorio torinese”: l’unico suo effetto, infatti, sarebbe quello di favorire gli altri intestatari di licenze presenti sul medesimo territorio, laddove viceversa “il mantenimento delle due Licenze in capo al sottoscritto non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla Sicurezza Pubblica, né sarebbe stato contrario al Pubblico Interesse”.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, depositando documenti (tra i quali una relazione sui fatti di causa, predisposta dalla Prefettura di Torino) e chiedendo il rigetto del Ricorso, senza tuttavia illustrare alcuna argomentazione difensiva.

4. Con Ordinanza n° 41/2011 questo TAR ha accolto in parte la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato unicamente nella parte in cui esso ha revocato la licenza n° 40640 dell’11.11.2008.

5. Alla pubblica udienza del 06.07.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Deve, in questa sede, confermarsi l’esito della delibazione cautelare compiuta da questo TAR, a seguito della richiamata ordinanza n° 41/2011.
Giova premettere che la licenza per eseguire investigazioni o ricerche o per raccogliere informazioni per conto di privati, di cui all’art. 134, co. 1, del R.d. n° 773/1931, rientra nella categoria delle autorizzazioni di polizia le quali, in base all’art. 8, co. 1, del medesimo r.d., sono sottoposte al principio di stretta personalità (“Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge”).
Ne consegue che tale licenza può far capo ad una persona giuridica (ossia, all’Istituto di vigilanza giuridicamente articolato, come nella specie, in una società) solo per il tramite del suo legale rappresentante, al quale e solo al quale può dunque essere rilasciato il relativo titolo abilitativo (cfr., tra le tante: TAR Piemonte, Sez. II, n° 1548/2010; TAR Liguria, Sez. II, n° 125/2008; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, n° 767/2005).
Ne consegue che, al cessare della carica di legale rappresentante, la licenza di polizia precedentemente rilasciata alla persona fisica, e volta a far svolgere l’attività mediante quella determinata organizzazione societaria, non può che essere revocata.

6.1. Proprio questa è la situazione che si è venuta a determinare nella fattispecie oggetto del presente giudizio, quantomeno con riferimento alla licenza n° 40634: tale provvedimento aveva infatti autorizzato il Sig. G.S. non a svolgere uti singulo l’attività di investigazione privata, ma a gestire l’istituto di investigazioni di cui il medesimo era titolare (ossia, legale rappresentante), in sostanza venendo a concedere l’esercizio dell’attività proprio a tale società purché per il necessario tramite del suo legale rappresentante.
La validità della licenza, pertanto, rimaneva subordinata all’implicita condizione risolutiva del venir meno della legale rappresentanza in capo al Sig. G.S.: che è proprio ciò che è accaduto, allorché il ricorrente è “uscito dalla società”, come egli stesso riferisce nella parte in fatto del ricorso.
Del tutto legittimamente, pertanto, l’amministrazione ha proceduto alla revoca della licenza precedentemente concessa, proprio in applicazione del principio di personalità di cui all’art. 8 del R.d. n° 773/1931.
Né ha pregio, peraltro, il secondo motivo di gravame, posto che la revoca della licenza si palesava, nella fattispecie, come assolutamente vincolata, una volta che il Sig. G.S. non era più titolare dell’Istituto di investigazioni indicato nell’atto.
Nessuna considerazione relativa alla tutela della concorrenza e/o alla libertà di intrapresa economica poteva, pertanto, essere nella specie utilmente compiuta dall’amministrazione, sulla quale incombeva invece il preciso dovere di revocare la licenza precedentemente rilasciata a seguito del mutamento della situazione che ne aveva legittimato il rilascio.
Ed è altresì evidente – sotto altro, ma convergente, punto di vista – che le considerazioni di pubblica sicurezza, sottese al principio di personalità delle autorizzazioni di polizia, sono senz’altro prevalenti sugli interessi privati di colui che della licenza si vuole avvalere.

7. Discorso diverso va, invece, compiuto con riferimento alla revoca dell’altra licenza che era stata rilasciata al Sig. G.S., la n° 40640 dell’11.11.2008.
In questo caso, non vi è dubbio che tale provvedimento ampliativo (concernente l’esercizio dell’attività investigativa per conto dei difensori di parte nel processo penale, ai sensi dell’art. 222 disp. att. c.p.p.) era stato concesso al ricorrente personalmente, senza indicazione di alcun istituto di investigazioni avente forma societaria (tanto meno della società (omissis), mai citata nell’atto).
In altre parole, stavolta si era concesso unicamente al Sig. G.S. di svolgere l’attività di investigazioni, senza alcun collegamento con società o persone giuridiche: sicché la cessazione della carica sociale presso la società (omissis) non poteva determinare alcuna ricaduta sulla validità e sull’efficacia di questa seconda licenza.
Coglie, pertanto, nel segno – questa volta – il primo motivo di gravame, avendo l’amministrazione commesso un evidente travisamento dei fatti, laddove ha ritenuto che anche per questa seconda licenza l’attività fosse stata assentita non al Sig. G.S. personalmente ma al Sig. G.S. quale legale rappresentante della società (omissis).
L’impugnato provvedimento di revoca deve, pertanto, essere annullato in parte qua.

8. L’accoglimento in parte qua del Ricorso non può, comunque, comportare alcun risarcimento del danno in favore del ricorrente, posto che la relativa domanda, pur inserita nell’atto introduttivo, è sprovvista di qualsiasi principio di prova in ordine all’an ed al quantum del pregiudizio concretamente subito per effetto dell’illegittimità commessa dall’amministrazione.
La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta.

8. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,

a) accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ha revocato la licenza n° 40640/08, dell’11.11.2008;
b)
respinge, per il resto, il Ricorso;
c)
respinge la domanda risarcitoria;
d)
compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 06.07.11 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario
Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore
Depositata in Segreteria il 01.08.2011
Il Segretario (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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