Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Non spetta il risarcimento per la spesa delle indagini sull'adulterio dell'altro coniuge.

lite sul compenso
È risarcibile, quale danno da infedeltà coniugale, il danno patrimoniale consistente nel costo della prestazione professionale dell'investigatore privato che pedini il coniuge fedifrago?
Se il coniuge che si ritenga vittima dell'adulterio abbia, infatti, conferito apposito mandato per la raccolta di prove, da "spendere" in giudizio, attestanti l'infedeltà del proprio coniuge, è ravvisabile un danno "rimborsabile"?
La Cassazione si è occupata di questo caso, stabilendone la non risarcibilità.

Questi, in sintesi, i fatti.

Una persona sposata aveva chiesto in giudizio l'addebito di tale "costo" al coniuge, deducendo che di tale spesa questi doveva venire gravato, poiché  aveva intrattenuto relazioni extraconiugali, che di per sé costituivano una violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 143 c.c.
Il contegno serbato dal coniuge adulterino, si sosteneva, rappresentava una lesione dell’obbligo di fedeltà coniugale e, pertanto, siccome occorreva fornire la prova in giudizio di quell'illecito, l’esborso determinato dal pagamento del compenso dell’investigatore privato autorizzato - chiamato a svolgere indagini sull’asserita infedeltà del consorte - rappresentava un danno da risarcire.
La Suprema Corte, nel respingere il Ricorso, ha stabilito, da un lato, che nella fattispecie poteva considerarsi raggiunta la prova del pregiudizio patrimoniale subito dal coniuge non adulterino, in ragione dei compensi da questi corrisposti al detective privato incaricato di documentare l’infedeltà. D'altro lato, la Cassazione, stante il difetto del necessario rapporto di causalità giuridica rispetto al fatto-adulterio, ha escluso la risarcibilità di detti esborsi, atteso che il danno lamentato non concretizza una conseguenza immediata e diretta, agli effetti degli artt. 1223 e 2056 c.c.
Secondo la Cassazione, tra il danno lamentato, da chi pagò quel compenso, e la relazione adulterina non intercede affatto un nesso di causalità efficiente.
Nè esso sarebbe qualificabile quale effetto normale del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale, che altrimenti consentirebbe la risarcibilità anche dei danni mediati ed indiretti (sul punto, cfr. Cass. Civ.,21.06.1974 n° 1853; id., 24.02.1975 n° 683).

 

Cass. Civ., Sez. I, 12.04.2006 n° 8512, S.G. / F.M.

«Il ricorso, infatti, del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell’altro in violazione dell’obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell’autore dell’illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni».

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