Investigazioni

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Nuovo Codice della protezione dei dati personali

binoculars
Mondo Professionisti, 29.04.2008

Il nuovo Codice della protezione dei dati personali per Avvocati e Investigatori Privati

di Salvatore Frattallone

Il “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere un diritto in sede giudiziaria” apporta delle significative novità all'assetto della privacy, anche nel settore penale. La novella, di tredici articoli, modulati in cinque capi, mira ad evitare ingiustificate misure protettive a carico dei professionisti e poggia su un articolato preambolo, imperniato sull'esigenza di contemperare la privacy con le superiori esigenze difensive e la primaria tutela del segreto professionale. Da un lato, valorizza le peculiarità delle attività di ricerca, acquisizione, utilizzo e conservazione dei dati a fini difensivi. D'altro lato, ribadisce la liceità dei trattamenti riconducibili ad attività preventive o stragiudiziali e l'importanza della formazione permanente del professionista e del suo patrimonio di precedenti giuridici, conservabile anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, per esigenze difensive anche soltanto ipotizzabili, quali la revisione o la riapertura di caso archiviato. I dati provenienti da rilevamenti leciti a distanza non s'intendono raccolti presso l’interessato e l'informativa, che può essere resa in modo orale e colloquiale, affissa in studio o riportata nel sito internet, può essere omessa per i dati raccolti presso terzi, purché i dati siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per l'attività difensiva. Se il diritto di difesa può sortirne pregiudizio, l'esercizio del diritto d'accesso dell’interessato viene differito ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett. e), D.L.vo n. 196/03. Per il consenso al trattamento, fermo il criterio del “pari rango”, la tutela risarcitoria, di per sé espressione di diritti patrimoniali, legittima comunque il trattamento dei cc.dd. dati sensibilissimi, siccome connessa alla tutela di diritti violati con atto o fatto illecito. In sede di colloquio documentato il rilascio alle persone intervistate di copie degli atti d'investigazione difensiva non è di per sé giustificato. Il conferimento accidentale di dati non pertinenti alla difesa (ad es. divagazione o pettegolezzi) non ne impone l'automatica eliminazione. Dirimendo la vexata quaestio della richiesta difensiva di tabulati telematici o telefonici: non è più il gestore dei servizi a stabilire se sussista o no il pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive a cagione della mancata raccolta dei dati ma, si sensi degli artt. 132, 8, comma 2 lett. f), e 24, comma 1 lett. f), D.L.vo n. 196/03, è l'Avvocato che l'attesta. Il difensore poi potrà, terminato l'incarico e dopo averne informato l'assistito, distruggere il fascicolo o consegnarlo all'avente diritto od aventi causa o potrà rimetterlo al difensore che gli subentri, con residuale previsione della sua conservazione da parte del Consiglio dell'Ordine, affinché non venga dispersa la documentazione difensiva che, in futuro, potrebbe manifestare un qualche significato probatorio a tutela della parte per la quale il venne raccolta. É il caso, così, della registrazione di colloqui solo in parte favorevoli, che si riveli nel prosieguo determinante a evitare peggiori incriminazioni. Altre disposizioni riguardano la comunicazione e la diffusione di dati da parte del difensore nei rapporti con i terzi e la stampa, per finalità di tutela dell’assistito, ed accorgimenti funzionali alla bilanciata tutela dei diritti. Ancorché non siano state concordate con l’assistito, sono consentite dichiarazioni extragiudiziarie del difensore se concernenti notizie non coperte da segreto e se pertinenti, non eccedenti e rispettose dei diritti e della dignità dell’interessato e di terzi. Inoltre, vanno adottate delle idonee cautele nel trattare informazioni altamente confidenziali o con rischi specifici per gli interessati, come pure nell'usare la posta elettronica o nell'usufruire di spazi comuni tra realtà professionali diverse. É vietato trattare dati ottenuti ricorrendo a tecniche invasive. Ad evitare pregiudizi per l'interessato, dovranno essere assunte misure per il trattamento di determinati documenti, quali registrazioni audio/video, tabulati, perizie, relazioni d'investigazioni, materiale non “speso” in procedimenti giudiziari, banche dati consultabili telematicamente via accesso remoto, fascicoli di pratiche in archivio. Lo Schema Preliminare, elaborato dalle componenti istituzionali e associative dell'Avvocatura e dell'Investigazione privata, tra le quali Aiga e Federpol, ha superato il vaglio del Garante di conformità alla legge ed è ora reperibile in rete, in vista dell'entrata in vigore nel luglio 2008. La sua inosservanza potrà provocare l'inutilizzabilità in giudizio dei dati trattati.

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