Ord. forense

ORD. FORENSE - Codice di Autoregolamentazione delle Astensioni.

astensione forense

 

"Codice di Autoregolamentazione
delle Astensioni dalle udienze degli Avvocati",
adottato il 04.04.2007 da OUA, UCPI, ANF, ANF, AIGA, UNCC,
valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
(delibera n° 07/749, Seduta del 13.12.2007)
e pubblicato in G.U. n° 3 del 04.01.2008.

 

 

La Regolamentazione provvisoria ed eteronoma del c.d. sciopero forense - risalente alla delibera n° 02/137 del 04.07.2002 (pubblicata in G.U. n° 171 del 23.07.2002) resa dalla Commissione di Garanzia ex lege n° 146/1990 - è stata superata dal "Codice di autoregolamentazione", nella versione definitiva redatta e approvata il 22.10.2007 dalle Organizzazioni rappresentative dell’Avvocatura

(Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, Unione delle Camere Penali Italiane, Unione delle Camere Civili, Associazione Italiana Giovani Avvocati, Associazione Nazionale Forense).
Pertanto, non ha avuto alcun seguito l'ipotesi di procedere unilateralmentente alla revisione complessiva della disciplina, che pur era stata avanzata dalla Commissione di Garanzia (cfr. delibera n° 07/26 del 25.01.2007, ai sensi dell’art. 13, lett. a) L. n° 146/1990 e succ. mod.).
Esprimendo il "giudizio di idoneità" (cfr. delibera n° 07/749 del 13.12.2007) la Commissione di Garanzia, quindi, ha dichiarato il nuovo "Codice di Autoregolamentazione" pienamente rispondente al principio di equo contemperamento tra i diversi diritti costituzionali sottesi alle astensioni dalle attività giudiziarie.
Ecco in sintesi i principali contenuti del nuovo "Codice di Autoregolamentazione", elaborato di concerto - a seguito dell'audizione svoltasi il 19.09.2007 - da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, alla cui stesura ha partecipato l'Avv. Salvatore Frattallone:
- l’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati attiene sia al procedimento che al processo civile, penale, amministrativo e tributario e concerne le attività giudiziarie di ogni stato e grado del procedimento;
- se regolarmente proclamata, ai sensi dell'art. 2 del Codice, si considera  "legittimo impedimento del difensore", di fiducia o d'ufficio;
- è riconosciuto il diritto d'astensione anche al difensore della P.O., sebbene ancora non costituita P.C.;
- colui che aderisca all’astensione deve soltanto dichiarararlo all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare, anche tramite un suo sostituto, richiamandosi alla formale proclamazione, oppure può comunicarlo per iscritto, con atto trasmesso o depositato nella Cancelleria del Giudice o nella Segreteria del P.M. competente, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita per l'incombente;
- colui che, invece, non intenda astenersi, è onerato dell'avviso agli altri colleghi interessati, da inoltrare loro quanto prima e, comunque, almeno due giorni prima della data stabilita, in ogni caso essendogli inibito il compimento di atti pregiudizievoli per le altre parti;
- talune prestazioni professionali non possono mai essere oggetto di astensione (cfr. l'art. 4 per la materia penale; l'art. 5 per la materia civile; l'art. 6 per le altre materie);
- fatta salva la competenza stabilita dalla legge per la Commissione di Garanzia, spetta agli Ordini Forensi, ai fini disciplinari, la vigilanza sul rispetto individuale delle regole e delle modalità di astensione.
Clicca qui per scaricare il testo ufficiale del "Codice di Autoregolamentazione delle Astensioni dalle Udienze degli Avvocati", in vigore dal gennaio 2008.

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