Ord. forense

ORD. FORENSE - Misure "anti-crisi" ex D.L. n° 138/2011, Avvocatura e società di capitali.

società

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E, alla fine, la montagna ha partorito un topolino.

Si era pensato che ci fosse stata nottetempo la rivoluzione della professione forense, lo sconvolgimento dell’assetto delle libere professioni e, invece, il nulla cosmico.

Il decreto legge che il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la sera del 12 agosto 2011, per la manovra correttiva dei conti pubblici – dopo il pressing incalzante delle parti sociali, le turbolenze dei mercati finanziari e le richieste della BCE, che tutte imponevano misure "strutturali" per ridurre il fabbisogno e arrivare in tempi brevi al risanamento del sistema economico italiano – si riduce davvero a poca cosa.

L’occasione era propizia, per affrontare il nodo delle liberalizzazioni nel settore dei servizi professionali,

in un momento così delicato per la Nazione, con un vasto consenso purché vi fosse anche la capacità di innovare in modo sensibile, al contempo facendo mantenere alle categorie interessate le peculiarità che le contraddistinguono, siccome giustificate dalla tutela di interessi inderogabili di rango costituzionale.

 

Alle professioni regolamentate sono stati solo apportati dei modesti ritocchi, nient’affatto pertinenti con l’obiettivo dichiarato del risanamento dell’economia, certo non tali da dare impulso alla crescita equilibrata del sistema-Paese.

L'Avvocatura, invero, è rimasta per troppo tempo arroccata sulle proprie posizioni, senza mostrare di volersi proiettare con convinzione nel terzo millennio. È sì in discussione alle Camere la riforma organica della professione legale, ma essa tende più alla conservazione dell’esistente che all’ambizioso rilancio della categoria. Pur tuttavia l'argomento è così delicato che non può essere risolto con inteventi di carattere squisitamente emergenziale. E il Governo ha optato per una cauta prudenza.

Le "frustate" all'economia contenute nella manovra, insomma, non paiono proprio destinate a modificare in modo sensibile l'attività libero professionale degli iscritti agli Ordini forensi.

Quanto doveva mancare, ad esempio, perché i praticanti venissero in qualche misura rimborsati, se contribuiscono al buon andamento dello studio legale?

Cosa si attendeva ancora per imporre agli avvocati una polizza professionale?

Perché stupirsi se la reiterata mancata fatturazione degli onorari diventa illecito disciplinarmente rilevante?

Perché stracciarsi le vesti per la necessaria ed ovvia distinzione tra organi amministrativi del sistema ordinistico, organi che istruiscono i procedimenti disciplinari e organi che decidono in sede disciplinare, ponendo fine alla malfunzionante c.d. giustizia domestica?

Che senso ha, rispetto allo statuts quo, ribadire che esistono le tariffe professionali minime ma che pattiziamente si può derogarle ad libitum?

Qual è il significato della liberalizzazione sulla pubblicità, quando il massimo della concessione è poter rendere noti i compensi richiesti per le varie prestazioni?

Come mai si prescrive per legge l’obbligo formativo, che disciplinarmente è già stato consacrato dal Codice deontologico forense?

Da dove proviene l’acuta “svista” in materia di scuole forensi, a favore dei corsi per praticanti predisposti dagli atenei?

Certo, l’occasione era ghiotta per far decollare le professioni regolamentate verso modelli più adeguati agli altri Paesi europei.

Ci voleva un po’ di coraggio. Si sarebbe potuto prevedere incentivi per chi costituisce studi legali, sgravi fiscali per chi ha praticanti, dipendenti e collaboratori, agevolazioni per coloro che favoriscono le prestazioni dei giovani o incentivi alla professione al femminile.

Senza dover scimmiottare l’esperienza anglosassone e quella iberica di questi ultimi anni, si sarebbe potuto consentire l’organizzazione degli studi legali in forma di società di capitali ancorché rigorosamente senza meri soci di capitale. Il Regno Unito dall’autunno 2008 conosce le società di capitali tra Avvocati, persino con soci di puro capitale non iscritti agli Ordini; la Spagna pure consente, a diverse condizioni, le società di capitali per l’Avvocatura.

È innegabile, le prime prospettazioni della bozza ministeriale suscitavano troppe perplessità.
Così per l’adozione tout court del modello studio-legale=impresa
(che direttive il socio di puro capitale impartirà al difensore-mero-socio-d’opera in ordine alla categoria di parti da patrociniare oppure al tipo di eccezioni da non sollevare, a discapito dell’effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito e dell’indipendenza e dell’autonomia della funzione difensiva?).
Così pure per l'ammissibilità della pubblicità comparativa
(lo studio di Tizio e meglio di quello di Caio e di Mevio, perché vince più cause, ha prezzi più bassi, ha clienti più prestigiosi, incassa i crediti in minor tempo, fa fallire più controparti, riesce a far uscire dalle patrie galere più arrestati, etc.?).

Pur tuttavia, si poteva fare qualcosa di più della radice cubica del nulla. E non si è fatto. Il Parlamento italiano potrà approvare ovviamente il testo con modifiche se, come preannunciato, non verrà posto il voto di fiducia sul provvedimento, in calendario nelle commissioni al Senato dal 22.08.2011 e in aula dal prossimo settembre. Vedremo.

*  *  *

decreto legge

Il decreto legge 13 agosto 2011 n° 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, è stato pubblicato in GU n° 188 del 13.08.2011.

Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all’eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell’occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Titolo I - DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

[omissis]

Art. 2 - Disposizioni in materia di entrate

[omissis]

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n° 231, sono adeguate all’importo di euro  duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

5. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, é disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione é disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, il provvedimento di sospensione é immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”.

[omissis]

Titolo II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. In attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non é espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

[omissis]

5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l’accesso alla professione é libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, é consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale é sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista é pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale

prendendo come riferimento le tariffe professionali. É ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista é tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente é un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale é resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista é tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale é incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, é libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

9. Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, comprende:

[omissis]

d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione o di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

[omissis]

g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;

[omissis]

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n° 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per la concorrenza ed il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui é destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa.

[omissis]

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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