INTERNATIONAL TRADE - Esportatore, destinatario e utilizzatore finale dei beni duali.
Come può essere definito l’«esportatore» di beni Dual Use? Ne esiste una definizione autonoma o bisogna rifarsi alla nozione introdotta dal Codice Doganale? Davvero l’esportatore deve risalire, oltreché al destinatario delle merci, anche al loro utilizzatore finale nel Paese terzo? Per rispondere a questi interrogativi è indispensabile rifarsi al Capo (art. 2) del Regolamento CE n° 428/2009 (come modificato dal Reg. EU n° 338/2012 e dal Reg. EU n° 1232/2011), che
ha istituito il regime comunitario di controllo sulle esportazioni, sul trasferimento, sulle intermediazioni e sul transito dei prodotti a «duplice uso», cioè non prodotti per scopi militari ma suscettibili di essere impiegati per un uso diverso da quello civile loro proprio, riconducibile ad armi cc.dd. non convenzionali (si pensi a un serbatoio piuttosto che a una guarnizione, a un corso di formazione oppure a una consulenza telefonica o telematica per un collaudo, etc.). L’Officer per l’Export Compliance si pone quale interlocutore necessario dell’impresa esportatrice, per garantire la libertà di commercio, nell'ambito delle «restrizioni» comunitarie, senza che debba incorrere nelle sanzioni per violazione delle regole sulla sicurezza internazionale, secondo il principio del playing by the rules. Il Regolamento contempla cinque casi che consentono d’individuare l’esportatore di beni - merci e servizi - «duali». Il Reg. CE n° 428/2009 fornisce, poi, altre due importanti definizioni, quella di «destinatario» e quella di «utilizzatore finale». Ma, per comprendere come avvengano gli «Export controls on dual-use items and technologies», procediamo con ordine. Innanzitutto, per l’individuazione del soggetto esportatore bisogna rifarsi (I ipotesi), in caso di esportazione diretta (art. 162 del codice doganale) e di riesportazione (art. 182 del codice doganale), alla persona fisica o giuridica e al consorzio per conto dei quali è resa la «dichiarazione d’esportazione» qualora, all’epoca della sua accettazione, questi soggetti abbiano il potere di decidere la sorte dei beni duali da esportare al di fuori del territorio doganale UE e siano, nel contempo, parti del contratto concluso col destinatario presente nel Paese terzo. In secondo luogo (II ipotesi), in difetto di contratto o in presenza di una delega altrui ad operare, si deve guardare alla persona fisica o giuridica e al consorzio che dispongano della facoltà di decidere in ordine all’invio dei beni duali extraUE. Ancora (III ipotesi), bisogna aver riguardo a quesi soggetti che decidano di trasmettere o rendere disponibili al di fuori dell’UE software o tecnologie per il tramite di mezzi elettronici (fax, telefono, e-mail o con qualsivoglia altra modalità telematica, ivi compresa una descrizione verbale ove effettuata col mezzo del telefono). Infine (IV ipotesi), laddove il diritto dominicale od analogo spetti a soggetto extraUe, allora si ricorre a una «fictio», ragione per cui si considera esportatore la parte contrattuale residente (rectius, stabilita) in UE. Viceversa, il codice doganale (art. 161, par. 5) prevede una definizione assai più restrittiva, facendo riferimento soltanto a colui per conto del quale è resa la «dichiarazione d’esportazione», se all’atto della sua accettazione sia titolare del diritto di proprietà delle merce (o disponga di un altro diritto similare che comporti la facoltà di disporne). Il Reg. CE n° 428/2009, poi, qualifica il «destinatario» e l’«utilizzatore finale»: il primo è la persona fisica o giuridica o il consorzio che esegue l’importazione dei beni Dual Use e che abbia la facoltà di alienarli; mentre il secondo è quel soggetto che utilizza in via definitiva i predetti beni duali oggetto dell’esportazione. L’indicazione (nel report semestrale che deve essere inviata al MISE, in correlazione con i documenti di viaggio dei beni Dual use da esportare, recanti l’apposita stampigliatura, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione Generale Nazionale o Europea per le esportazioni, l’AGN e la AGEU) delle generalità del destinatario ma anche dell’utilizzatore finale costituisce un onere non di poco conto che grava sull’esportatore. E conoscere chi siano gli utilizzatori finali d’una merce inviata all’estero è spesso una mission impossible. Ma il criterio é chiaro: «devi conoscere il tuo cliente effettivo». La scelta comunitaria, insomma, fa leva sul promuovere la presa di coscienza - la consapevolezza, in definitiva - che l'esportazione può essere una terribile insidia per la sicurezza dell'Unione. Il controllo delle esportazioni ha dunque un’indubbia portata amplissima. Lungi dal poter essere ignorato per il futuro dalle imprese italiane (e, più in generale, europee), questa materia rappresenta un dato ineludibile con la quale si deve d’ora innanzi confrontare il management delle imprese «virtuose»: si tratta di riuscire a tradurla, nell’ambito della «compliance aziendale», in un fattore competitivo senza vedersi le merci a duplice uso bloccate in dogana per un tempo indefinito, oltreché sequestrata ed eventualmente confiscata, per una mancata o anche solo un'erronea conformità alle norme che presiedono alla gestione, verifica e controllo del compliance risk sui prodotti a duplice uso, nel quadro dell'EU Export Compliance Framework.
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