INTERNATIONAL TRADE - E-commerce e autonomia privata procedimentale.
Ogni azienda ha oggigiorno un proprio sito web, con cui si presenta all’esterno e, soprattutto, diffonde i prodotti e i servizi che costituiscono il suo core-business, facendone commercio. Ma quand’è che un contratto concluso via internet può dirsi effettivamente perfezionato? Prima di rispondere a questa domanda è necessario esaminare la natura del sito web, qualificare ordine e ricevuta, valorizzando i principi generali del commercio internazionale e l'autonomia privata delle parti.
«Le norme sulla conclusione di contratti si applicano» - come recitano le norme vigenti in Italia sul commercio elettronico, di cui all’art. 13 del D.L.vo n° 70/2003, al quale ambito di applicazione sono estranei (!) i «contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti» - «anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica». Dunque, se la transazione commerciale scaturisce sfruttando internet allora vige il codice civile italiano, che può dirsi ancora attuale (con la disciplina di cui all’art. 1321 e ss. c.c), a patto che la fattispecie non contenga un elemento c.d. di estraneità, tale da qualificare il rapporto commerciale come «internazionale», se uno dei due contraenti abbia sede all’estero.
Del resto, «Salvo differente accordo tra le parti differenti dai consumatori,» - e perciò al di fuori dei casi di contratti conclusi tra aziende oppure tra imprenditori ed enti o anche tra essi e liberi professionisti che non agiscano come privati, ai sensi del Codice del Consumo (D.L.vo n° 206/2005, come successivamente modificato e integrato, da ultimo con l’attuazione della Direttiva 2011/83/UE su diritti dei consumatori: D.L.vo n° 21/2014) - «il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario […]», riepilogando le condizioni generali del contratto e quelle particolari, le caratteristiche essenziali del bene/servizio e il suo prezzo compresi costi di consegna e tributi, i mezzi di pagamento e le altre informazioni utili ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di recesso.
Mentre nei Principi Unidroit non è rinvenibile alcuna disciplina della materia dell’offerta al pubblico (Article 2.1.1 , UNIDROIT Principles 2010), nei PECL è previsto (Article 2:201: Offer) che «(1) A proposal amounts to an offer if: (a) it is intended to result in a contract if the other party accepts it, and (b) it contains sufficiently definite terms to form a contract. (2) An offer may be made to one or more specific persons or to the public. (3) A proposal to supply goods or services at stated prices made by a professional supplier in a public advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is presumed to be an offer to sell or supply at that price until the stock of goods, or the supplier's capacity to supply the service, is exhausted». Dunque, nei «Principles of European Contract Law» (costituenti "soft law": «These Principles will apply when the parties have agreed to incorporate them into their contract or that their contract is to be governed by them») è stata regolamentata la fattispecie dell’offerta al pubblico, senza ulteriore specificazioni. Invece, è nei CESL (ovverosia nei «Common European Sales Law», pure costituenti lex mercatoria) che si ritrova una previsione sul fatto che la sollecitazione ad offrire può, in certi casi, avere il valore di proposta: «Article 31 - Offer. 1. A proposal is an offer if: (a) it is intended to result in a contract if it is accepted; and (b) it has sufficient content and certainty for there to be a contract. 2. An offer may be made to one or more specific persons. 3. A proposal made to the public is not an offer, unless the circumstances indicate otherwise» (Art. 31). In linea con questa interpretazione, la disciplina sul commercio elettronico contempla (artt. 7 e 12 del D.L.vo n° 70/2003) l’obbligo di rendere noti sia un’ampia categoria d’informazioni, sia la vera e propria documentazione contrattuale con le relative clausole (in modo che al destinatario ne «sia consentita la memorizzazione e la riproduzione»), secondo un criterio di massima trasparenza.
Va da sé, quindi, che se il sito web è strutturato e offre tutti questi elementi, allora l’invio dell’ordine costituirà l’accettazione (della proposta visibile on-line sul sito dell’azienda che effettua l’offerta al pubblico), a nulla rilevando l’inoltro della «ricevuta dell’ordine» prescritta dalla legge (art. 13.2) che, come tale, non presenta alcun valore negoziale.
Se, viceversa, il sito web dell’impresa prevede una «riserva di accettazione» delle eventuali offerte provenienti dal pubblico, allora la proposta contrattuale sarà costituita dall’invio dell’ordine da parte dell’internauta. Può anche accedere che vi sia espressamente scritto nella pagina web che essa rappresenta solamente un mero invito ad offrire, ed anche in tale caso l’invio dell’ordine varrà come proposta. In ambedue le situazioni, il soggetto che invierà l’ordine commerciale diventerà pure destinatario della seconda ricevuta ex lege. Di regola si tratterà dunque di una separata accettazione, più raramente la ricevuta dell’ordine sarà dichiarata valida, dal prestatore, anche al secondo fine, quell’accettazione contrattuale.
Sussistono altre ipotesi, infine, nella quali si esplica la c.d. «autonomia privata procedimentale»: ad esempio, le parti possono invero stabilire di attuare una deroga rispetto alle norme del codice civile, pattuendo che l’effetto del perfezionamento del contratto avrà luogo soltanto ricorrendo un elemento ulteriore (così il pagamento del prezzo, debitamente documentato, piuttosto che il versamento del premio della polizza assicurativa stipulata on-line: cfr. Cass. Civ., Sent. n° 1239/2000); id. n° 2390/2008). In effetti, cosa c’è di meglio di prevedere che il contratto telematico sarà giuridicamente vincolante solo con l’effettivo pagamento del corrispettivo?
Questa è senza dubbio l’evenienza più interessante nel trading on-line, atteso che la libertà riconosciuta ai privati dall’Ordinamento consente loro di modellare la conclusione del contratto (when the negotiation becomes binding) secondo le concrete esigenze delle parti.
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