INVESTIGAZIONE PRIVATA - No all'esame a distanza dal fatto.
Escrito por Avv. Salvatore Frattallone. Publicado en Investigazione privata
Cassazione penale, Sez. V, 06.10.2010/06.12.2010, n° 43346
No all'esame dell'investigatore privato, se indicato a distanza dal fatto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente -
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere -
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere -
Dott. OLDI Paolo - Consigliere -
Dott. SAVANI Piero - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: D.L. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 6/2008 TRIB. SEZ. DIST. di CONEGLIANO, del 20/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Procuratore Generale in persona.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; La Corte di cassazione
Fatto
OSSERVA
D.L. è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, nei due gradi di merito - sentenze emesse dal Giudice di pace di Conegliano del 18 luglio 2008 e dal Tribunale di Treviso il 20 maggio 2009 - per il delitto di ingiuria in danno della figlia D.M. e di B.C. in base alle dichiarazioni delle due parti lese.
Con il ricorso per cassazione D.L. deduceva la erronea e unilaterale valutazione delle prove, la violazione del diritto alla prova, la violazione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale e la ingiustizia e disparità manifesta.
La ricorrente faceva presente che nel corso dell'alterco riportò gravi lesioni ad un occhio dovute ad un pugno del B..
Lamentava poi la omessa audizione del teste C., investigatore al servizio dell'imputata, ed il vizio di motivazione sul punto.
Raccontava, infine, la ricorrente il complesso iter del processo a carico del B. per le lesioni subite.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da D.L. non sono fondati.
La valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito appare rispettosa dei canoni indicati dal legislatore e precisati dalla giurisprudenza di legittimità. Ed, infatti, per giurisprudenza consolidata, le parti lese ben possono essere sentite come testimoni, essendo necessaria soltanto una attenta e rigorosa valutazione del narrato di tali testimoni, cosa che è avvenuta nel caso di specie.
Del resto la ricorrente non ha negato di avere pronunciato frasi ingiuriose nei confronti delle due parti lese.
Inoltre il Tribunale ha posto in evidenza che le dichiarazioni delle due parti lese erano state confortate da quelle rese da due testimoni indifferenti, G.C. e B.G..
La circostanza che nel corso dell'alterco la ricorrente abbia subito, secondo la sua prospettazione, delle lesioni ad opera del B. non esclude affatto che la D. non abbia commesso il reato contestatole, ma anzi rende ancora più verosimile che nel corso del litigio la ricorrente abbia offeso le due parti lese.
Quanto alla mancata audizione del teste C., investigatore privato al servizio della D., il Tribunale ha fornito una precisa motivazione di tale esclusione, osservando che il teste era stato indicato a distanza di ben tre anni dal fatto, circostanza che rendeva sospetta siffatta testimonianza.
Ma pur volendo prescindere da tale considerazione, va detto che la teste è stata indicata in ritardo e che, pertanto, l'ammissione sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 507 c.p.p..
Orbene a fronte degli elementi probatori dinanzi elencati l'assunzione della teste C. non appariva assolutamente necessaria ai fini della decisione. Non è ravvisabile alcuna lesione dei diritti della difesa e delle norme CEDU, dal momento che il Tribunale ha rispettato in pieno le norme processuali vigenti, che assicurano idonee garanzie di difesa all'imputato.
Quanto, infine, alle vicende del processo a carico del B. per le lesioni lamentate dalla D. ed al tormentato iter processuale, è del tutto evidente che le sorti di tale procedimento non influiscono sul presente processo.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010
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