INTERNATIONAL TRADE - Export compliance about Dual Use items: no-undercut clauses and DUeS.
Il Regolamento (CE) n° 428/2009, come successivamente modificato dal Reg. (EU) n° 388/12, ha istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, che figurano nell’All. I. In Italia le disposizioni del Reg. (CE) n° 428/09 sono state recepite con il vigente D.L. n° 96 del 09.04.2003. Dal 25.12.2015, poi, il Reg. (EU) n° 2420/2015 è entrato in vigore, con l'elenco aggiornato dei beni Dual Use. La disciplina che ne risulta é davvero rigorosa per le esportazioni,
i transiti e le intermediazioni ed é volta ad assicurare lo scambio d’informazioni rilevanti tra le autorità degli Stati membri, nella considerazione che solo così si può rendere efficace il sistema di controllo, senza compromettere la libertà di commercio. A tale scopo é stato istituito anche un meccanismo tale da evitare applicazioni disomogenee del Regolamento. In concreto, ogni Stato membro: a) ha il dovere di informare la Commissione EU di tutte le disposizioni adottate per dare attuazione al sistema di controllo (art. 25 del Reg.); b) partecipa al Comitato di coordinamento, presieduto dalla Commissione EU, atto a dirimere controversie applicative e interpretative, all’occorrenza consultando anche gli esportatori, gli intermediari ed altri soggetti interessati (art. 23 del Reg.); c) dà corso, assunta ogni informazione, a ispezioni su qualsiasi commessa transfrontaliera (art. 21 del Reg.); d) partecipa all’utilizzo di un sistema sicuro e criptato per la condivisione, tempestiva e dettagliata, delle informazioni in rete, il c.d. DUeS, il Dual Use e-System, in essere a far data dal 26.01.2011 (art. 19, comma 4, del Reg.); e) verifica i registri, di durata triennale, che esportatori e intermediari debbono conservare con annotate le operazioni commerciali con l’estero (art. 20 del Reg.); f) deve comunicare entro gg. 30 ogni diniego (annullamento, etc.) di autorizzazione agli altri Stati membri e alla Commissione, e ciò per abbattere il rischio che le merci da controllare vengano esportate illecitamente, mediante transazioni operate in Stati membri diversi da quello che l’abbia vietata (ab origine) o annullata (se anteriormente rilasciata in base a notizie fuorvianti) o sospesa (se in attesa di verifiche) o limitata (influendone sul campo d’applicazione) o revocata (ove siano venuti meno i presupposti, ad esempio, ad esportare in un dato Paese terzo) o preliminarmente inibita (non concessa, anche in via informale).
Quest’uitima misura costituisce, in particolare, esplicazione del criterio generale del «no undercut», secondo cui (art. 13, paragrafi (1), (2) e (3), del Reg.), è «vietato scavalcare» la decisione di non esportare una certa merce se un altro Stato membro l’abbia già adottata per merce «essenzialmente identica» (cfr. art. 13, par. (5), del Reg.: deve a tale scopo aversi specifico riguardo all’utilizzatore finale e al destinatario nonché ai parametri e alle caratteristiche tecniche dei beni de quibus), cosicché gli altri Stati membri non potranno che adeguarsi, di regola, conformandosi al divieto/annullamento (etc.) e così facendo applicazione della stessa regola cautelare in tutte le frontiere esterne dell’Unione Europea. Come è stato opportunamente rilevato, «this means that members of these regimes will notify each other of their denials of exports licenses for items covered by the regimes, and other members agree to consult the denying country before approving an export of the same or similar items to the same end-user». Il regolamento, peraltro, prevede anche il caso in cui uno Stato membro, all’esito della consultazione (per la quale vale il silenzio assenso, entro gg. 10 feriali), decida di rilasciare comunque l’autorizzazione all’esportazione, al trasferimento, al transito o all'intermediazione di beni duali. Ma se il diniego era scaturito da informazioni «provenienti da fonti sensibili», allora lo Stato membro consultante deve mantenere riservata la consultazione e astenersi dal procedere al rilascio dell’autorizzazione all’esportazione in contestazione. La «no undercut policy», dunque, concerne essenzialmente i beni «non listati». Ricorrendo l’ipotesi di beni duali di cui alla «catch all clause» (non listati), appunto, spetta ad ogni Stato membro interessato decidere - «se del caso», recita il Regolamento - se agire con una misura protettiva, per impedire la «diversione» e perciò richiedere per una specifica transazione commerciale un «requisito di autorizzazione all’esportazione». L’esportatore, in tale evenienza, può scegliere se comunicare che rinuncia all’operazione oppure se intende domandare ugualmente la licenza: in difetto lo Stato notificante, in cui è stabilito l’esportatore, avvia la procedura di consultazione che coinvolge gli altri partner europei (e le loro amministrazioni doganali) e la stessa Commissione, stavolta «per prodotti non elencati nell’All. 1 del regolamento». Gli altri Stati membri, ricevuta la notifica, possono peraltro imporre analoghe restrizioni ai loro esportatori, per transazioni sostanzialmente identiche a quella negata. Per tutto questo complesso di attività è necessario che l’azienda si faccia affiancare da un «EIFEC Export Compliance Officier», che coordini l’area commerciale con quella legale e quella più strettamente tecnica, per rendere fattibili le operazioni di esportazione, transito, trasferimento e intermediazione di beni duali.
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