Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Commercio internazionale
(Intervento del presidente Guido Alpa al Global Law summit di Londra (23/25 February 2015, The Queen Elizabeth II Conference Centre, and Central Hall Westminster, London), da Newsletter C.N.F. n° 242 del 03.03.2015).
Per celebrare gli ottocento anni della Magna Carta Libertatum il Ministero della Giustizia inglese, gli ordini nazionali dei barristers e dei solicitors, insieme a alcuni dei grandi studi legali internazionali, hanno organizzato a Londra un Global Summit, che si è tenuto in questi giorni, a cui sono stati invitati più di mille giuristi. Il Summit non era dedicato alla ricognizione storica del documento, che per comune opinione, e per tradizione, costituisce il più significativo atto giuridico e politico volto a disegnare i principi della “Rule of law”, espressione con la quale si allude allo Stato di diritto di continentale concezione: le libertà fondamentali inerenti la persona, l’ assoggettamento di ogni imputato ad un processo legittimo, la soggezione alla legge di ogni potere, anche quello del monarca. Il documento storico - con le novità recenti determinate dalle scoperte d’archivio raccontate in modo gustoso da Vincent, TLS, nel fascicolo di Febbraio, a p.14 ss - in realtà riguardava la rivolta dei baroni contro Giovanni Senzaterra, ma i principi formulati nell’atto erano destinati ad avere effetto nei confronti di tutti gli individui. E storicamente a quel documento si sono poi rifatte le costituzioni moderne, come se quei principi fossero universali e atemporali. Prendendo lo spunto da quel primo embrionale documento costituzionale, il Summit ha posto ai giuristi la questione del significato attuale della Rule of Law e del suo futuro.
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Scritto da Avv. Salvatore Frattallone. Pubblicato in Commercio internazionale
Nei contratti internazionali che interessano imprenditori europei non è consentito stabilire che il rapporto commerciale sia disciplinato in modo statico da una determinata normativa statale. Piuttosto, occorre sempre rifarsi dinamicamente ai cambiamenti legislativi che dovessero intervenire nel corso del tempo (contract can specify
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