Allo stesso modo una donna che non sa di essere contagiata e trasmette al figlio l’Hiv durante il parto "non è punibile perché non sapeva del suo stato e quindi ha agito senza dolo né colpa. Diverso, naturalmente, se la donna, già consapevole del suo stato di salute prima di rimanere incinta, abbia deliberatamente scelto di avere un figlio, accettando il rischio della sua morte o delle sue lesioni, a causa di un probabile contagio. In questo caso, la condotta diventa penalmente rilevante a titolo di dolo eventuale, ed è quindi l’ipotesi più grave", prosegue.
Il diritto alla privacy del sieropositivo non si discute. "Ha diritto alla protezione della 'notizia' relativa al suo stato morboso - sottolinea il legale - e le strutture sanitarie sono autorizzate a comunicarlo ad altri solo se c’è stata una preventiva delega scritta. I profili attinenti alla tutela della dignità dell’infetto e alla 'data protection' si pongono in frizione con la tutela della salute, a fini di prevenzione, di coloro che potrebbero essere contagiati", riconosce spiegando che questo "scoglio è arginabile solo attraverso campagne di sensibilizzazione per 'convincere' la persona infetta a rendere noto il proprio stato almeno alle persone con cui ha rapporti sessuali". Ma la decisione finale spetta solo al diretto interessato.
E ancora, se il sieropositivo ha 'confessato' e il partner decide consapevolmente di rinunciare all'uso di protezioni per scongiurare il contagio "la punibilità non può assolutamente ritenersi esclusa: la vita è infatti un diritto indisponibile e il solo fatto di aver accettato il rischio che l’altra persona potesse contrarre il virus, rende punibile l’untore a titolo di dolo eventuale per il reato, se dovessero verificarsi, di lesioni o omicidio volontari".
E se il contagio avviene a causa di una svista, ci sono gli estremi per una causa? "In tal caso - afferma Frattallone - occorrerà accertare in giudizio che il sieropositivo abbia realmente adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il contagio, poiché, in caso contrario, sarebbe punibile soltanto a titolo di colpa. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l’untore è punibile anche nel caso in cui abbia sperato, anche solo per ignoranza, di non trasmettere lo stato morboso al proprio partner e invece lo ha contagiato veramente", conclude.
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