La mia dentista lascia sempre che della rimozione del tartaro e dello sbiancamento se ne occupi l’assistente alla poltrona, che è anche molto brava. Ma può farlo?
Risponde l’Avv. Salvatore Frattallone del Foro di Padova e con Studio anche a Roma e a Modena (www.frattallone.it)
«No, se l’assistente alla poltrona dell’odontoiatra esegue l’attività di ablazione del tartaro, la lucidatura delle arcate dentarie, l’ispezione del cavo orale o rileva direttamente le impronte dentarie del paziente, si rende responsabile del delitto di esercizio abusivo della professione», risponde l’Avvocato Salvatore Frattallone, del Foro di Padova. «Soltanto un medico odontoiatra può compiere queste attività o, quanto alle prime due, può farlo un igienista dentale,
che è un professionista abilitato a seguito del conseguimento di un diploma di laurea triennale in igiene dentale, per il quale è previsto anche un esame finale universitario, a prescindere dal fatto che non è previsto in questo caso il superamento di un esame di Stato e l’iscrizione a un Albo. (Cass. pen., Sez. VI, Sent. n° 4294/2009). Pertanto, la persona che esegue manovre strumentali sui denti del paziente, ancorché in presenza del medico/odontoiatra, senza aver conseguito la speciale abilitazione commette il reato previsto e punito dall’art. 348 c.p. e ne risponde pure, quale concorrente nel delitto (art. 110 c.p.), il titolare dello studio medico-dentistico che ha consentito l’esercizio di tali attività a persona non abilitata. Si macchia del delitto persino l’assistente di poltrona che coadiuvi un mero odontotecnico al compimento di atti riservati all’attività di odontoiatra (Cass. pen., Sez. VI, n° 117/2012). Pur trattandosi di norme che tutelano l’interesse generale, puoi costituirti parte civile nel relativo procedimento penale (Cass. pen., Sez. V, n° 3996/2004), dato che in veste di danneggiato dal reato hai subito, in via mediata e di riflesso, un pregiudizio dal reato che legittima la tua richiesta risarcitoria».