Penale

PENALE - Leasing, omessa restituzione del bene e reato di appropriazione indebita.

riconsegna di bene in leasing

V'è appropriazione indebita in caso di mancato pagamento dei canoni di leasing al concedente e di mancata restituzione del bene da parte dell'utilizzatore?
Il Sommo Collegio ha ribadito già in passato che
laddove si verifichi la c.d. "appropriazione omissiva", dopo che il contratto di locazione finanziaria è stato risolto, si resta nell'alveo del mero illecito civile a meno che non vi siano gli estremi di "atti di disposizione del bene" oppure che non vi sia stato "un esplicito rifiuto alla riconsegna".

Nel caso di specie - che si richiama per la nitidezza della trattazione della questione - il Procuratore Generale aveva infatti appellato l'Ordinanza con cui era confermato il rigetto, disposto dal G.I.P., della richiesta del P.M. di concessione del sequestro preventivo dei beni locati e non restituiti dall'utilizzatore al querelante. Sostenne il P.G., da un lato, che era decisiva la circostanza che il concedente aveva manifestato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa richiedendo la restituzione dei beni e, dall'altro, che era stato illegittimamente escluso che l'omessa restituzione della cosa oggetto di contratto di leasing potesse integrare il delitto di appropriazione indebita.
La Cassazione invece, rigettando le censure del P.M., stabilì che di regola il fatto ha mero rilievo civilistico, non essendo affatto sufficiente tout court ad integrare il delitto di appropriazione indebita la circostanza della omessa restituzione senza prova della c.d. interversione del possesso, per semplice inottemperanza alla diffida di riconsegna (ad es., mediante alienazione a terzi, cfr. Pret. di Gavirate, 04.05.1981; o sottraendo il bene all'esecuzione, cfr. Pret. di Lodi, 19.05.1983; od occultandolo, etc.).
Per inciso, si ricorda che il reato di appropriazione indebita si configura a seguito dell'interversione del possesso del bene e, agli effetti penali, il possesso è ritenuto integrato anche da una "mera detenzione qualificata", consistente nell'esercizio sulla cosa di un potere di fatto al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (Cass. Pen., Sez. II, 18.10.2007 n° 38604).
La Suprema Corte (Cass., Sez. II, 25.01.2002) ha del resto specificato che l'omessa restituzione del bene non configura di per sé il delitto de quo se non quando si ricollega, dal punto di vista oggettivo, ad un atto di disposizione animo domini e, da quello oggettivo, all'intenzione di convertire il possesso in proprietà.
Sulla stessa linea garantista, del resto, già si era posta la giurisprudenza di merito, oltrechè la miglior dottrina, anche per la necessità di evitare la violazione del principio di tassatività e di quello di materialità (non essendo affatto certa la riconducibilità della fattispecie all'art. 40, co. 2, C.P.).
La tutela penale non è apprestata in relazione al semplice illecito contrattuale, per il quale l'Ordinamento ha già apprestato i relativi rimedi civilistici.
Per i contratti di leasing, infatti, il momento consumativo del reato ex art. 646 C.P. è stato da tempo individuato, anziché nel momento in cui sorge l'inadempimento dell'obbligo di pagare i canoni, in quello in cui, dopo la notifica del decreto ingiuntivo per riconsegna - chiesto ed ottenuto ex art. 633 e ss. C.P.C., adducendo l’ina­dempimento del locatario (Pret. di Menaggio, 16.03.1983; Pret.  di Busto Arsizio, 14.03.1987, RIL, 1987, 783) - rimane senza esito il successivo atto di precetto notificato tramite ufficiale giudiziario (non la semplice intimazione mediante raccomandata), poiché la scadenza del termine indicato perentoriamente nel precetto consente d'attestare la condotta omissiva dell'utilizzatore ­(cfr., per tutte, Trib. di Urbino. 07.10.1985, RIL, 1985, 298; Trib. di Pesaro, 26.07.1985, RIL, 1985, 678; C.d.A. di Ancona, 24.03.1986, RIL, 690; Trib. Terni, 21.06.1986, RIL, 690;
Pret.  di Busto Arsizio, 31.05.1989, RIL, 1991, 263).
Occorre, insomma, che sia divenuta inequivocabilmente manifesta la volontà di far proprio il bene uti dominus, con il rifiuto di riconsegna alla scadenza del termine (Cass. Pen., Sez. II, 15.06.1986 n° 12096, RP, 1987, 674).
Nello stesso senso, altresì, le più recenti pronunce al riguardo: per Cass. Pen., Sez. II, 20.07.2011 n° 28875, invero, non è astrattamente configurabile il delitto di appropriazione indebita a carico di chi, in violazione del contratto di leasing, non restituisce immediatamente il bene locato nel luogo indicato dal concedente dopo la risoluzione dello strumento negoziale: detta condotta, che risulta in contrasto con la norma pattizia, può dar luogo al più a una responsabilità civile, mentre la mancanza della prova dell’elemento psicologico del reato esclude la sussistenza del fumus commissi delicti e, dunque, rende illegittimo il sequestro preventivo di quel cespite.

 

Corte di Cassazione, Sez. II Pen., Sent. 09/22.11.2006 n° 38804

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano, Presidente
Dott. CASUCCI Giuliano, Consigliere
Dott. CARDELLA Fausto, Consigliere
Dott. FUMU Giacomo, Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamillo, rel., Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul Ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Gorizia in data 12.01.2006;
nel procedimento a carico di: G.T., nato a (omissis);
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere, Dott. Piercamillo Davigo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che l'Ordinanza impugnata sia annullata con rinvio;
udito il difensore Avv. Ubaldo Papalia, il quale ha chiesto il rigetto del Ricorso.

Motivi della decisione
Con Ordinanza del 15.12.2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia rigettò la richiesta del P.M. di sequestro preventivo di un autocarro frigorifero e di un’autovettura di pertinenza di G.T., indagato per il reato di appropriazione indebita.
Avverso tale provvedimento il P.M. propose Appello, ma il Tribunale di Gorizia, con Ordinanza del 12.01.2006, lo respinse.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia deducendo:
1. violazione di legge, in ordine alla ritenuta inesistenza del presupposto del fumus commissi delicti in quanto la condotta dell’indagato, conseguente alla mancata restituzione dei beni detenuti in leasing dopo la decisione della F. Leasing S.p.A. di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di richiedere la restituzione dei beni, sarebbe sussumibile nella fattispecie di appropriazione indebita ed il Tribunale avrebbe indebitamente effettuato una valutazione concreta degli indizi;
2. vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di valutare o negato i predetti elementi di fatto;
3. violazione di legge, nell'aver escluso che l'omessa restituzione della cosa oggetto di contratto di leasing possa integrare il delitto di appropriazione indebita.
- Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte "in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato.
Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza.
Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero.
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. pen., Sez. Un., 20 novembre 1996, Bassi).
Tale principio vale anche in sede di adozione del provvedimento di sequestro preventivo e di Appello avverso l'Ordinanza di rigetto della richiesta, non essendo possibile una diversa latitudine di cognizione del giudice.
Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari aveva ravvisato l'impossibilità di procedere a sequestro nella circostanza che non era ancora stato accertato se la persona sottoposta ad indagini avesse volontariamente o meno determinato la compiuta giacenza della raccomandata con la quale F. Leasing S.P.A. aveva richiesto la restituzione dei beni (dopo una prima richiesta regolarmente ricevuta, alla quale era subentrato un nuovo accordo a cui era seguita la risoluzione del contratto per inadempimento).
Il Tribunale [rigettava] sotto due distinti profili: da un lato il fatto che se la condotta dell’imputato di reiezione della lettera raccomandata con la quale F. Leasing S.P.A. aveva comunicato di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto e richiesto la restituzione dei beni in locazione finanziaria evidenziava scorrettezza contrattuale non era sufficiente ad integrare il delitto di appropriazione indebita e dall’altro la non configurabilità del delitto in presenza della omessa restituzione senza interversione del possesso di cui al terzo motivo di Ricorso.
Nel caso qui in esame non si è in presenza di una diversa valutazione degli elementi di prova o degli indizi da parte del Tribunale, ma solo della argomentata impossibilità di ricondurre alla fattispecie astratta di appropriazione indebita la situazione di fatto rappresentata dal P.M. e ritenuta pacifica dal Tribunale.
- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, co. 1, C.P.P. rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. e), C.P.P." (Cass. Pen., Sez. Un., Sent. n° 5876 del 28.01/13.02.2004; fattispecie relativa ad annullamento dell’Ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti).
La ricorribilità solo per violazione di legge è prevista anche per i provvedimenti di cui all’art. 322 bis C.P.P.
- Il terzo motivo di Ricorso è infondato in quanto il Tribunale si è attenuto all’orientamento di questa Corte (Sez. 2, Sent. n° 10774 del 25.01/14.03.2002).
La sentenza citata dal ricorrente (Sentenza n° 26440 del 02/11.07.2002) a supporto delle proprie ragioni non è in contrasto con quella richiamata dal Tribunale.
Infatti richiede, per integrare il delitto di appropriazione indebita, atti di disposizione patrimoniale o l'esplicito rifiuto di restituire il bene, che nel caso in esame non risultano esservi stati neppure secondo il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 09.11.2006.
Depositato in Cancelleria il 22.11.2006

In bài này Gửi Email bài này

I più letti