Penale

PENALE - Atto erotico, partner dissenziente, stalking per rapporto sessuale asimmetrico e dominante.

bondage

Due diversi e peculiari profili d'un rapporto di coppia sono stati scandagliati dalla S.C., con l'importante Sentenza qui riportata.
Da un lato i giudici di Piazza Cavour, riprendendo un orientamento risalente al 2007, hanno fissato il principio secondo cui  integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando venga revocato il consenso dalla vittima, ancorché la medesima l'avesse originariamente e validamente prestato.
D'altro lato, s'è rilevato che sussiste la condotta molesta di cui al delitto di atti persecutori se v'è prova che è stato posto in essere un contegno di "controllo diretto" della p.o. che ne abbia provocato il turbamento e la sudditanza.

Infatti, se si verifica un ripensamento del partner oppure se lo stesso decida di non condividere più - ad un certo punto - le dinamiche del rapporto sessuale (ad esempio, nella fattispecie, non accettando talune modalità di "consumazione del rapporto" ed esplicitando il proprio dissenso a successive "pratiche estreme"), l'iniziale consenso al rapporto sessuale cede di fronte al rifiuto, la violazione del quale configura il reato di violenza sessuale: la prevaricazione nel rapporto di coppia può assurgere, pertanto, a fatto penalmente rilevante, ex art. 609-bis c.p. e l'imputato non è scriminato  dalla circostanza che il partner si fosse sottoposto "volontariamente" alle "pratiche erotiche particolari".
Inoltre, se la condotta molesta abbia provocato uno stato d'ansia, di prostrazione e di timore per la propria incolumità, nella vittima di siffatte criminali "attenzioni" aggressive (ad es., nel caso in esame, mediante video ritraenti la p.o. che subiva limitazioni fisiche, che beveva sperma od urina del partner, che era coinvolta in pratiche sessuali particolari, anche con minacce di divulgazione di immagini oppure divieto a frequentare amiche), e il desiderio di dominio sulla persona offesa sfoci in un rapporto asimmetrico e dominante (nel caso in esame concretizzatosi nell'imbavagliarla e legarla, senza carattere di alternatività), il partner va punito ex art. 612-bis c.p.

Cass. Pen., Sez. III, Sent. 20.11.2012/03.04.2013 n° 15334

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. LOMBARDI Alfredo M., Presidente
Dott. FRANCO Amedeo, Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla, Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta, Rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: 1) A.D., nato il (omisi);
avverso la Sentenza n° 6200/2010 della Corte d'Appello di Torino, del 30.05.2011;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in pubblica udienza del 20.11.2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Elisabetta Rosi;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del Ricorso;
udito il difensore Avv. B.C., che ha chiesto l'accoglimento del Ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con Sentenza del 30.05.2011, la Corte di Appello di Torino ha confermato la Sentenza del GUP presso il Tribunale di Novara che ha condannato A.D. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, dichiarandolo responsabile:
- a) del reato di cui all'art. 612-bis, co. 3, c.p., perché, con condotte reiterate minacciava, perseguitava, e molestava G.M., in modo da cagionarle un perdurante stato d'ansia e di paura ed ingenerando nella stessa timore per la propria incolumità e per quella dei suoi congiunti (condotte di gravissima persecuzione consistite, durante la relazione, nello schiaffeggiarla in più occasioni, nell'intimarle di comunicargli in ogni momento con quali persone lei si trovasse, nel vietarle di uscire con altre persone, nell'esigere il suo cellulare dietro minaccia di ritorsioni, nell'inviarle continui sms, e nell'impedirle di interrompere il loro rapporto; dopo la rottura del rapporto, nel minacciarla di morte e nel minacciarla di mostrare ai suoi genitori e a terzi foto e filmati che la ritraevano nuda o nell'atto di compiere atti sessuali, cosa che poi faceva pur mostrando parte del materiale pedopornografico e nell'indurre la ragazza a non riferire la gravità di quanto stava accadendo); fatto commesso in (omissis);
- b) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, co. 1, 609-septies, co. 4, n. 1), c.p. perché con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso, in quattro occasioni, con violenza e minaccia costringeva G.M. a subire e compiere atti sessuali contro la sua volontà (con violenza e minaccia consistite nel legare e imbavagliare la minore con svariate modalità la costringeva a subire rapporti sessuali orali e penetrazioni digitali anali e altre pratiche erotiche dolorose che, nell'ultima occasione, comportavano il sanguinamento di un capezzolo. Rapporti sessuali estremamente violenti, che per le condizioni in cui venivano posti in essere impedivano alla minore di opporvisi in qualunque modo, nonostante i dinieghi con comportamenti evidenti, come evidenziati dai filmati a contenuto pedopornografico che l' A.D. realizzava, e che lo stesso utilizzava); fatti commessi in (omissis).
2. Avverso la Sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, Ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
- 1) Violazione di legge e difetto di motivazione.
La responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata in base alle dichiarazioni dei genitori della ragazza contenute nella denuncia presentata alla Polizia Giudiziaria. Tuttavia, i genitori non sono stati escussi.
Nonostante l'imputato avesse optato per il giudizio abbreviato, il contenuto della denuncia non avrebbe potuto essere assimilato ad una dichiarazione testimoniale.
Al contrario, anche a voler considerare le dichiarazioni dei genitori della ragazza come testimonianza indiretta, il giudice avrebbe dovuto applicarne il relativo regime, non potendo la denuncia essere assimilata ad un documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p.
La sentenza inoltre non avrebbe motivato in ordine alla prospettazione difensiva che aveva sottolineato come la persona offesa, pur avendo interrotto il rapporto di frequentazione con l'imputato, continuava comunque ad avere rapporti sessuali con lo stesso.
In sostanza, difetterebbe l'elemento della soggezione psicologica, necessario ai fini della sussistenza della fattispecie contestata.
Infine, non è stata disposta una perizia sulla documentazione informatica;
- 2) Mancanza di motivazione con riferimento alla attendibilità della persona offesa.
In particolare, pur non mettendo in dubbio la libertà sessuale della persona offesa, i giudici avrebbero dovuto attentamente considerare che la persona offesa era solita avere rapporti sessuali particolari, sicché sarebbe stato necessario un accertamento più rigoroso della sua attendibilità, onde escludere che la presa di conoscenza dei genitori di una vita sessuale attiva non avesse indotto la ragazza a dichiarare di essere stata costretta a porre in essere determinate pratiche sessuali;
- 3) Difetto di motivazione con riferimento al delitto di violenza sessuale.
Nessuno dei video prodotti ha mostrato rapporti sessuali normali e, a seguire le dichiarazioni della stessa persona offesa, non si sarebbe trattato di pratiche sadiche imposte, bensì di un gioco erotico cui la persona offesa si era prestata consapevolmente. D'altra parte, trattandosi di un rapporto sadomaso, non si potrebbe ritenere che in ogni momento l'imputato avesse l'obbligo di verificare la persistenza del consenso.
3. Con Memoria depositata nell'interesse delle parti civili costituite Gi.Ma. e P.L., nella qualità di genitori esercenti la potestà su G.M., i difensori hanno chiesto il rigetto del Ricorso presentato dall'imputato e la conseguente conferma della responsabilità dello stesso.

Motivi della decisione
1. Il Ricorso è infondato.
Giova premettere che le censure prospettate dal ricorrente tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, mirando a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n° 22256 del 26.04.2006, B., rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili.
La lettura della motivazione della Sentenza impugnata impone una seconda osservazione di ordine generale: deve condividersi il principio, secondo cui quando le sentenze di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della Sentenza di appello si salda con quella precedente" (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n° 15227 del 14.02.2008, B., rv. 239735).
2. Alla luce dei principi sopra richiamati, questa Corte ritiene, che i giudici di merito abbiano correttamente illustrato le ragioni, per le quali hanno ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, laddove i motivi di Ricorso proposti dal ricorrente ribadiscono censure già puntualmente disattese dai giudici del merito, le cui motivazioni non presentano errori giuridici o manifeste illogicità.
D'altra parte devono essere respinte le ulteriori censure prospettate dal ricorrente, con riferimento alla mancata disposizione della perizia sui documenti informatici.
Infatti, pur con la scelta del rito abbreviato, sarebbe stato onere del ricorrente richiedere ulteriori accertamenti peritali entro i termini e nei modi previsti dall'art. 438, co. 5, c.p.p.
Sotto questo profilo, la richiesta difensiva di integrazione del dato probatorio appare certamente tardiva.
3. Del pari risulta chiara l'infondatezza della denunciata violazione dei principi della Carta di Noto, non solo perché detti principi, lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come illustrato nelle premesse della Carta stessa (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n° 20568 del 10.04.2008, G., rv. 239879), ma anche perché, nel caso di specie, la minore era stata escussa a sommarie informazioni testimoniali dinanzi al PM e la difesa nulla aveva in precedenza eccepito sulle modalità di assunzione della stessa.
4. Invero, i giudici di merito hanno evidenziato come la responsabilità dell'imputato fosse stata confermata dalle risultanze probatorie emerse dai verbali di perquisizione e sequestro e dalla consulenza tecnica disposta sul materiale sequestrato (cfr. Sentenza di primo grado, pag. 8, dove si evidenzia come la consulenza tecnica documenti alcuni video ritraenti la persona offesa in condizione di restrizione fisica, in atteggiamenti particolari, nell'atto di bere lo sperma o l'urina del partner che pur non comparendo, risulta presente come voce fuori campo, ovvero coinvolta in pratiche sessuali comportanti penetrazioni digitali). Inoltre anche il tenore dell'interrogatorio reso dallo stesso imputato, il quale aveva ammesso le condotte di molestie, che si erano concretizzate sia nel controllo diretto della ragazza, sia mediante minacce di divulgazione di immagini o video o attraverso inviti a non uscire con le amiche, aveva costituito per i giudici di merito elemento confermativo della responsabilità.
5. In particolare, con riferimento alla sussistenza del delitto di stalking, la fattispecie del reato in oggetto prevede invero più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n° 34015 del 22.06.2010, D.G., rv. 248412).
Ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (cfr., Cass. Pen., Sez. V, n° 29872 del 19.05.2011, L., rv. 250399); ed in questa prospettiva, il provvedimento impugnato ha fornito puntuale risposta alle doglianze difensive evidenziando, con motivazione priva di smagliature logiche, come la ripresa delle frequentazioni con l'imputato dopo un'iniziale interruzione, fosse un indice del turbamento e della sudditanza della ragazza di fronte agli atteggiamenti aggressivi dell'imputato, e dunque di uno stato di prostrazione.
I giudici di merito hanno sottolineato, inoltre, come le emergenze processuali hanno confermato che vi era un desiderio di dominio dell'imputato sulla persona offesa, nell'ambito di un rapporto asimmetrico e dominante, come confermato dal fatto che non vi fossero filmati che supportavano la circostanza che l'uomo e la donna fossero imbavagliati e legati alternativamente.

4. Anche l'ultimo motivo di Ricorso è infondato.
Come ha affermato questa Corte (Cass. Pen., Sez. III, n° 4532 del 11.12.2007, B., rv. 238987), integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto, il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità.
I giudici di merito hanno fatto applicazione di tale principio e hanno escluso che potesse assumere rilievo un consenso al rapporto sessuale originariamente prestato e successivamente venuto meno.
In particolare, si è dato conto del fatto che la persona offesa aveva manifestato un rifiuto espresso a determinati rapporti sessuali, proprio perché attuati sotto la minaccia e la diffusione di immagini a carattere sessuale.
I giudici hanno sottolineato come la prevaricazione nel rapporto di coppia da parte dell'imputato fosse emersa anche dai video acquisiti, dai quali era emerso che la ragazza, pur avendo prestato il proprio consenso ad alcuni rapporti, manifestava un esplicito dissenso alle successive pratiche estreme poste in essere dall'imputato.
Di conseguenza, la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza sessuale è stata correttamente ritenuta sussistente.
Pertanto, il Ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi € mille oltre a IVA e accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il Ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessive € 1.000,00 oltre a IVA e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20.11.2012.
Depositato in Cancelleria il 03.04.2013

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