Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in Privacy
La condotta di colui che, avendo lecitamente acquisito immagini fotografiche attinenti la vita privata di un soggetto, la cui divulgazione possa comportare una lesione del diritto dell'identità personale, offra al medesimo di acquistarle e d'evitarne la diffusione mediatica integra il delitto di tentata estorsione, previsto e punito dagli artt. 56 e 629 c.p.
Per la Cassazione, infatti, è pacifico e ormai consolidato il principio secondo cui la prospettazione, all'apparenza legale, dell'esercizio di una facoltà o di un diritto - spettante al soggetto agente - può costituire minaccia "idonea" ai fini del delitto di estorsione, ovverosia divenire contra ius quando sia diretta ad ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti e non conformi a giustizia (la c.d. minaccia dall'esteriore parvenza di legalità).
Ma, aggiunge la Suprema Corte, il diritto alla diffusione a fini giornalistici delle immagini, non può essere invocato quale esimente per forme alternative di loro sfruttamento commerciale, poiché queste non sono consentite dalle norme poste, dall'Ordinamento giuridico, a tutela del trattamento dei dati personali.
Nell'accezione fornita dalla S.C., invero, il diritto all'immagine può estrinsecarsi sia come dato personale (che è, e deve restare, nell'esclusiva "titolarità" dell'interessato), sia come elemento costitutivo del più ampio diritto all'identità personale (cioè all'immagine sociale che ciascuno ha di sé; così, peraltro, anche in riferimento a quanto statuito da Cass. Civ., Sez. III, 05.04.2012 n° 5525).
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Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in Privacy
Dall'aprile 2013 il Ministero dello sviluppo economico curerà la realizzazione d'una enorme banca dati, contenente tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese, anche in forma individuale, e dei liberi professionisti.
La Legge n° 221 del 17.12.2012 di conversione del c.d. Decreto legge Sviluppo-Bis n° 179/12, definito anche "DECRETO CRESCITA 2.0") che dètta norme per l’agenda digitale del Paese (p.a., cultura, istruzione, giustizia e sanità), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 294 del 18.12.2012 e ha imposto anche alle Imprese Individuali già iscritte presso il Registro Impresedi di munirsi - entro la data del 30.06.2013 - di casella PEC nei rapporti con la pubblica amministrazione "digitale: se non verranno attivate forme alternative di comunicazione telematica, dall'estate prossima la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati e altresì lo scambio d'informazioni e documenti tra imprese e p.a. potranno aver luogo esclusivamente tramite pec.
La violazione dell'obbligo di dotarsi del domicilio telematico è stata sanzionata con la pena pecuniaria amministrativa prevista dal nuovo testo dell’art. 2630 c.c., che è in vigore dal 15.11.2011.
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