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PRIVACY - Corte di Giustizia EU, web e pubblicazione d'informazioni lesive.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
(Grande Sezione) - 25.10.2011

«Regolamento (CE) n. 44/2001– Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalità – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione» - Azione di risarcimento esperibile - Competenza dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti o di quello in cui si trova il centro d’interessi del danneggiato.

La Corte (Grande Sezione) ha dichiarato, nei procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10 promossi dalle Autorità Giudiziarie di Germania e, rispettivamente, Francia, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE, che:

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PRIVACY - Università telematica e form on line.

Registro dei provvedimenti n° 328 del 07.09.2011 [doc. web n. 1844176]

Università telematica: solo dati necessari nei form on line.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, ex art. 154, lett. c) e d) del Codice Privacy, la raccolta, attraverso il form d'iscrizione al sito web di un ateneo, di dati personali non strettamente necessari a fornire il servizio per il quale l'utente si registra.
Il Garante, infatti, ha inibito a una università telematica di trattare alcuni dei dati forniti dagli studenti iscrittisi on line per essere informati sulle attività dell'ateneo, poiché l'università raccoglieva, mediante il form di registrazione al sito, anche informazioni
"eccedenti" e "non pertinenti"

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PRIVACY - Dati "non meno sensibili" di familiari da assistere.

Cass. Civ., Sez. I, 18.07/22.09.2011, Sent. n° 19365

Si può verificare, in  taluni casi, l'osmosi della tutela dei dati sensibili.
Essi possono estendere le caratteristiche protettive loro proprie ad altri soggetti diversi dall'interessato.

Secondo la Cassazione, infatti, l'informazione relativa allo stato di salute del figlio di una persona legata da obblighi genitoriali di assistenza (in forza della protezione di cui alla L. n° 104/1992 o della normativa sulla tutela dei portatori di handicap o degli ammalati)
è "sensibile" se concerne il diretto "interessato", ovverosia il figlio cui inerisce in senso stretto, ma resta mero dato "personale" se riferita al genitore che lo cura.
Pur tuttavia, l'obbligo d'assistenza del familiare provoca un effetto particolare, di tipo derivativo:

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PRIVACY - Archiviazione, dati sensibili e prescrizione del risarcimento.

Cassazione civile, Sez. III, 17.05/21.06.2011, n° 13616

Una persona chiese i danni, in base al Codice Privacy, a un medico dopo aver appreso, a seguito della richiesta d'archiviazione di una querela, che quest'ultimo aveva trattato illegittimamente i suoi dati sensibili (ne aveva chiesto il T.S.O., con certificato medico inviato ai carabinieri, anziché direttamente al sindaco, contenente notizie attinenti alla salute psicofisica della persona), ma il medico si difese eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento.
La Suprema Corte ha stabilito, in conformità all'indirizzo interpretativo risalente alla decisione n° 576/2008 delle Sezioni Unite, che va superato il tenore letterale dell'art. 2947 cod. civ. (il dies a quo è quello in cui il fatto si è verificato), cosicché diventa rilevante il momento in cui si è verificata la manifestazione, cioè la conoscibilità del danno, anche in relazione alla rapportabilità causale del danno ai comportamento incolpevole posto in essere dal danneggiato, che va ancorato sia al parametro dell'ordinaria diligenza, sia a quello del livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.
Però la Cassazione, stavolta, è andata oltre.

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PRIVACY - Semplificazione dei riti e rito del lavoro

Decreto legislativo in materia di semplificazione dei riti

Decreto legislativo in materia di semplificazione dei riti
recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile
in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
"
D.L.vo approvato in data 1 settembre 2011 in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Nitto Palma,
dopo che sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.

Gli scopi dell’intervento legislativo:
• atture la 3a delega conferita dal Parlamento al Governo con L. n° 69 del 18.06.2009, completando la riforma del processo civile;
• ridurre e semplificare i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale;
• restituire centralità al codice di procedura civile;
• fornire agli operatori del diritto un unico testo legislativo, che razionalizzi e riassuma le regole processuali, attualmente sparse in decine di leggi diverse, accorpando tutte le norme speciali in un "testo complementare al codice di procedura civile", in sostanziale prosecuzione del Libro IV.

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