PRIVACY - Videosorveglianza e rapporti di lavoro.
Le regole stabilte dal Garante privacy nel 2010 per videosorveglianza e rapporti di lavoro
4.1. Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di
apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza
dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando
la telecamera sul badge).
Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze
organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi,