Penale

PENALE - Giudizio di rinvio, giudicato di condanna, querelante e risarcimento.

Il querelante può, nella separata sede civile, far comunque valere il suo diritto al risarcimento del danno anche se non ha impugnato, ai fini civili, la sentenza assolutoria pronunciata dal Giudice di pace e oggetto di gravame da parte del solo P.M., nel caso in cui la decisione sia stata annullata dalla Cassazione con rinvio

: è vero che il giudizio di rinvio riguarderà soltanto la responsabilità penale dell'imputato, ma è altrettanto vero che ove si pervenga in sede penale a un giudicato di condanna non sarà affatto precluso al querelante - in seconda battuta - fondare su di esso la domanda risarcitoria, in sede civile. Sarà sufficiente attendere.

 

Cassazione penale, Sez. V, 09/10.02.2011, n° 4960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato Luigi, Presidente
Dott. OLDI      Paolo, Consigliere
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo, Consigliere
Dott. FUMO      Maurizio, Consigliere
Dott. SABEONE   Gerardo, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sulla domanda presentata, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 2, da: 1) R.M., n. il (omissis); in relazione alla sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale il 21.1.2010 (RG 2408/09);
Udita la relazione del Dr. Luigi Renato Calabrese;
Letta la domanda e la documentazione allegata.
OSSERVA
Il 21.1.2010 la quinta sezione penale di questa Corte, su impugnazione del P.M. di Lucera, annullava con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Ro.Ga. la sentenza da detto giudice emessa in data 19.6.2008,che aveva assolto R.M. dal reato di ingiuria continuata in danno di più persone con la formula" perché la prova è contraddittoria ed insufficiente per far dichiarare la penale responsabilità".
Con domanda del 2.2.2011 il R., richiamando precedenti solleciti, ha chiesto che - non avendo i querelanti proposto gravame avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace - questa Corte statuisca, con ordinanza "l'autorità di cosa giudicata alla parte della predetta sentenza non impugnata, ovvero agli effetti civili, ai sensi e per l'effetto dell'art. 624 c.p.p., comma 2".
Ritiene la Corte che la richiesta non possa essere accolta.
Il fatto che nel procedimento penale "de quo" i querelanti non abbiano proposto impugnazione avverso la decisione assolutoria del giudice di pace di Ro.Ga. (che è stata annullata con rinvio, come detto, solo su gravame del P.M.), anche se si volesse aderire al principio cui si rifà l'istante, comporterebbe esclusivamente che nel giudizio di rinvio potrebbe discutersi unicamente della responsabilità penale dell'imputato, essendo preclusa a detti querelanti - giusto appunto il menzionato principio - la possibilità di far valere, in quella sede penale, propri diritti al risarcimento del danno. Ma non comporterebbe affatto che, all'esito del giudizio penale,se sfavorevole all'imputato,agli stessi querelanti sarebbe impedito di esercitare la domanda risarcitoria in sede civile, avvalendosi del giudicato penale di condanna.
Se così è, non può di certo affermarsi che sulla sentenza di questa Corte in data 21.1.2010 si sia formato il giudicato "agli effetti civili", come l'istante sostiene e pretende che con ordinanza venga trascritto in margine o in fine della decisione suddetta, a norma dell'art. 624 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta la domanda. Si comunichi all'interessato.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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