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PENALE - Grooming: la Camera punisce l'adescamento di minori in rete

Sul fenomeno web-delinquenziale del grooming - All’inizio di luglio la Camera dei Deputati ha approvato (in terza lettura) il D.D.L. Ac 2326-D, concernente la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12.07.07 ed entrata in vigore il 01.07.10.
Con la Convenzione di Lanzarote (sottoscritta dall’Italia il 07.11.07) gli Stati aderenti hanno formalizzato il loro impegno a rafforzare la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ostacolando quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso tramite le moderne tecnologie e i mezzi telematici di comunicazione assumono portata transnazionale.

L’intervento de quo, in un’ottica di cooperazione internazionale, è diretto a garantire un’efficace tutela alle vittime, specialmente ex ante, con l’adozione di misure che prevengano tali fenomeni, quali la creazione di autorità specializzate per la protezione dei minori e l’armonizzazione degli ordinamenti dei vari Paesi, uniformando le norme vigenti in tema di delitti di natura sessuale che coinvolgono minori. Sono, inoltre, previsti specifici programmi d’intervento ex post, che assicurino protezione, assistenza e sostegno alle vittime di tali reati.
Tra le altre importanti novità, la cennata Convenzione mira ad anticipare la tutela dei più piccoli, sancendo l’obbligo per le Parti di apportare al proprio ordinamento le modifiche legislative necessarie per attribuire rilevanza penale a tutti quegli atteggiamenti - cronologicamente distanti dalla (eventualmente progettata) consumazione e, perciò, non sussumibili nemmeno nelle norme relative al delitto tentato - che però spesso precedono l’abuso.
Ci si riferisce, in particolare, a quelle forme di adescamento che, ad oggi, non rivestono alcuna rilevanza penale e, purtuttavia, sono sempre più dilaganti a causa dell’anticiparsi dell’età in cui bambini e adolescenti si avvicinano alle nuove tecnologie.
Un primo passo in questa direzione era già stato compiuto dal legislatore con la L. 269/98 con l’introduzione di numerose fattispecie incriminatrici volte a contrastare (in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo) lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale e della pornografia commessi in danno di minori.
Il comma 3 dell’art. 600-ter C.P. (introdotto con altri dalla cennata legge), infatti, nella seconda parte sanziona chi "distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori o al loro adescamento".
Già nel 1998, quindi, era stato introdotto il concetto di “adescamento”, attribuendo rilevanza penale a quei comportamenti prodromici e diretti a favorire gli abusi sessuali sui minori.
Come recentemente ha evidenziato la Suprema Corte di Cassazione, è chiaro che nel sanzionare simili condotte «si è avuto di mira un comportamento propedeutico al più grave delitto di cui al comma 1. Esso, infatti, punisce il "pericolo di un altro pericolo", vale a dire, l'adescamento. Evidente, quindi, in ciò, l'intento di approntare una linea di difesa più "avanzata" avverso condotte brutali di approfittamento ignominioso (da parte di adulti) dell'ingenuitas di ragazzini/e se non proprio bambini/e. A ben vedere, nell'enfasi normativa (che ha caratterizzato gli interventi legislativi in questa materia negli ultimi tempi) si finisce, perfino, per sanzionare, a livello semplicemente di pericolo, una condotta che, in sè, se realizzata - e cioè l'adescamento - non trova una sanzione autonoma come tale (anche se potrebbe essere ricondotta nell'alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione)» (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n° 15927 del 05.03/16.04.09).
Ebbene, la Convenzione di Lanzarote sembra voler spingere gli Stati membri a tipizzare sotto un’autonoma fattispecie di reato proprio condotte talmente anticipate da rischiare altrimenti di finire nel limbo del penalmente irrilevante, in quanto interpretabile come tentativo di tentativo.
In tal senso, l’art. 23 della Convenzione impone alle Parti di adottare le necessarie misure legislative al fine di introdurre nel proprio ordinamento una nuova ipotesi di reato: il c.d. grooming.
Il termine “grooming” (dall'inglese cura, preparazione) designa quel comportamento con cui un adulto, attraverso chat, social network, telefono, sms, mms, instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale.
Tale fenomeno è particolarmente insidioso: da un lato, infatti, l’autore di tali condotte agisce con la garanzia dell’anonimato, che gli consente altresì, di celare la sua identità e le sue caratteristiche personali, compresa l’età. Dall’altro, l’adescatore carpisce subdolamente la fiducia del minore, giocando con la sua curiosità e approfittando della sua ingenuità e immaturità, indebolendone quindi la volontà, fino a giungere al pieno controllo psicologico della vittima.
Il testo, approvato alla Camera lo scorso 05.07.12 (con alcune modifiche rispetto all’articolato deliberato dal Senato il 16.05.12), contiene, finalmente, una risposta all’esigenza repressiva de qua, prevedendo l’introduzione nel nostro ordinamento della nuova fattispecie delittuosa dell’adescamento di minorenni.
La disposizione in questione (che non è stata oggetto di ritocchi nelle ultime letture) andrebbe inserita nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l’articolo 609-decies, quale art. 609-undecies, ed avrebbe il seguente tenore: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.
Il campo di applicazione della presente norma appare più ampio rispetto a quanto prescritto dall’art. 23 della Convenzione di Lanzarote, che letteralmente impone agli Stati membri di perseguire coloro che intenzionalmente propongono, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro a un minore per compiere delitti di natura sessuale, sempreché tale contegno sia seguito da atti materiali finalizzati a tale incontro.
Innanzitutto, un primo elemento eterogeneo attiene all’ulteriore anticipazione della tutela della libertà sessuale del minore apprestata dal legislatore nazionale rispetto alla normativa internazionale.
Invero, oggetto dell’incriminazione dell’art. 609-undecies C.P. è il mero adescamento del minore, inteso come un comportamento volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Non è necessario perciò che l’agente si sia spinto a proporre un incontro alla sua vittima o abbia posto in essere una condotta concreta diretta ad ottenere un appuntamento, essendo sufficiente, per l’integrazione dell’elemento oggettivo della nuova fattispecie criminosa, che lo stesso sia riuscito ad accaparrarsi il controllo psicologico del minore.
In secondo luogo, l’ampiezza dell’uso dell’avverbio “anche” consente di estendere il campo di applicazione della disposizione oltre ai casi di adescamento “telematico”, sanzionando anche i comportamenti di coloro che cerchino di carpire l’attenzione dei più giovani al fine di compiere un delitto di natura sessuale anche con mezzi diversi dalle cd. nuove tecnologie.

Per leggere il testo  integrale del disegno di legge : clicca qui http://www.camera.it

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