Ord. forense

ORD. FORENSE - Legge stabilità e società tra professionisti

Parlamento

Estratto della LEGGE DI STABILITÀ 2012 approvata dal Senato della Repubblica in data 11.11.2011 (d.d.l. S. 2968) e, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati in data 12.11.2011 (C. 4773), XVI Legislatura
e

Osservazioni a prima lettura, in materia di società tra professionisti, dell'Ufficio Studi del C.N.F.

= Art. 10 =
(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:».

2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

[omissis]

= Art. 36 =
(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012.

*  *  *

1.2. Osservazioni in materia di società tra professionisti
(LEGGE DI STABILITÀ 2012)

[
OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA - Roma, 10 Novembre 2011 - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Ufficio studi - LE NORME DELLA BOZZA DEL MAXIEMENDAMENTO AL D.D.L. AS 2968-2969, “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO”]

  • Si propone di consentire la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in forma di società di capitali e società cooperative.
  • Tali società potranno essere partecipate da professionisti anche appartenenti ad ordini e realtà professionali tra loro disomogenee (società che potremmo definire “multidisciplinare”), nonché da «cittadini degli Stati membri dell’ Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante».
  • L’ingresso come soci nelle summenzionate società di professionisti, sembrerebbe dunque consentito anche a soggetti non iscritti ad ordini, albi e collegi, ma in possesso di un titolo di studio abilitante (disposizione di non semplice esegesi).
  • Inoltre, è esplicitamente consentito l’ingresso anche di soci non professionisti, purchè 1) che si tratti di soggetti che svolgono prestazioni tecniche; ovvero 2) che abbiano finalità d’investimento. Rispetto alle bozze circolate in precedenza è stato rimosso il divieto per tali soci «di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società». Il testo depositato al Senato non conserva, inoltre, l’ulteriore proposizione disgiuntiva relativa alla partecipazione di minoranza dei soci non professionisti; ne consegue che i soci di capitali possono anche essere soci di maggioranza ed esercitare il controllo societario.
  • Al contrario, il legislatore dovrebbe relegare ad un ruolo marginale i soci non professionisti, escluderli dagli organi di controllo, oltre che da quelli di amministrazione della società e privarli del diritto di voto quando le deliberazioni hanno ad oggetto l’approvazione del bilancio e modificazioni statutarie.
  • Si segnala inoltre la discrasia tra quanto disposto dalle lettere a e b del comma 4 in commento. La l. b stabilisce, difatti, l’esclusione del socio che sia stato cancellato dall’albo. La previsione, alla precedente l. a di soci iscritti sulla base del solo “titolo di studio abilitante” ovvero non professionisti priva di senso la grave sanzione dell’esclusione.
  • Si prevede che la società di professionisti venga iscritta ad un ordine e soggetta alle regole disciplinari, ma se si tratta di una società multiprofessionale non viene chiarito a quale ordine la stessa dovrà iscriversi.
  • Appaiono adeguate le disposizioni che prescrivono l'oggetto sociale esclusivo ed il divieto di partecipare a più società di professionisti.
  • Per il resto si replica molto il tipo sociale già presente nell'ordinamento (la società tra avvocati), in specie per quanto inerisce l’affidamento dell’incarico professionale e l’esecuzione dello stesso.
  • L’atto costitutivo della società di professionisti dovrà, infatti, prevedere criteri e modalità che garantiscano che soltanto i soci in possesso dei requisiti per svolgere la prestazione professionale richiesta eseguano l’incarico professionale e che la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, soltanto in mancanza della stessa, alla scelta provveda la società previa comunicazione scritta al cliente del designato.

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