Ord. forense

ORD. FORENSE - Il XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari il 24.11.2012 ha approvato ad amplissima maggioranza le Mozioni n° 15 e n° 35 che sollecitano il Parlamento a varare subito la Riforma dell'Avvocatura, con impegno a future correzioni.

XXXI Congresso Nazionale Forense, Bari 22/24.11.2012

Approvando - con la maggioranza schiacciante di ben 747 sì, soltanto 308 no, con 21 astenuti - la Mozione n° 15 il XXXI Congresso Nazionale Forense tenutosi a Bari dal 22 al 24.11.2012, ai cui lavori ha partecipato anche l'Avv. Salvatore Frattallone, ha espresso in modo forte e inequivoco, secondo le regole del vivere democratico, l'irrefragabile necessità dell'immediato varo, in sede parlamentare, della legge di riforma dell'ordinamento forense.
La massima assise dell'Avvocatura italiana ha altresì deliberato, con l'approvazione della Mozione n° 35, la centralità del ruolo del difensore e, nel contempo, l'urgenza di apportare, durante la prossima legislatura, talune correzioni al testo della Riforma forense, in tema di governance, di formazione, di specialità e d'accesso.
Il Congresso
(dedicato al tema "L’Avvocatura per una democrazia solidale. Il cittadino prima di tutto") ha plaudito con un boato e un'ovazione alle notizie dell'esito positivo delle votazioni, nel nome d'una ritrovata unità dell'Avvocatura, più coesa e più consapevole delle sfide che in un'epoca di travaglio la vede, tra tutte le professioni (diverse per natura, finalità, esigenze) la più colpita dalla grave crisi economica globale: colpita nella remunerazione, e colpita nella dignità, termine questo scolpito nella Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e pure riprovato (!) dall’Autorità Antitrust perché costituirebbe un ostacolo alla libera concorrenza tra i professionisti.

Occorre dunque recuperare la dignità dell'alto compito attributo dall'Ordinamento alla professione forense, poiché non si possono più tollerare le previsioni legislative o regolamentari che presuppongono la mala fede degli Avvocati, non si possono tollerare le regole processuali che hanno un chiaro intento punitivo del difensore o del cliente, non si possono tollerare le riforme processuali che pongono nell’incertezza l’applicazione di norme volte a difendere i diritti dei cittadini e a garantirne l’accesso alla giustizia.
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha così espresso a Delegati e Congressisti, a forze politiche ed autorità presenti al teatro Petruzzelli (tra cui il Presidente del Senato, Renato Schifani), ai giornalisti e ai cittadini italiani tutti la grande soddisfazione per le scelte mature operata dal Congresso.
"La riforma dell’ordinamento professionale, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta un momento irrinunciabile per la tutela dei diritti: il Congresso chiede l'organica riforma forense in questa legislatura, guardiamo fiduciosi al Senato”.

* * *

(Mozione n° 15) - "Il XXXI Congresso Nazionale Forense, riunito in Bari nei giorni 22, 23 e 24 novembre

Premesso

- che, in data 31 ottobre u.s., la Camera dei Deputati ha approvato la Riforma della Professione Forense;
- che il testo, per quanto presenti serie di criticità, sicuramente in futuro emendabili, evidenzia e sottolinea nello stesso tempo irrinunciabili principi fondamentali (messi invece in discussione dai decreti governativi) quali la funzione sociale di garante dei diritti del cittadino, l'autonomia, l'indipendenza, la lealtà, la probità, la dignità, il decoro, la diligenza e la competenza dell'Avvocatura;
- che la professione forense non può essere regolata da decreti ministriali, ma esclusivamente da specifica legge ordinaria;
- che la Riforma propone una figura nuova e moderna della professione forense, in linea con le esigenze della nostra società;
- che la mancata approvazione della Riforma Forense costituirebbe, nella attuale situazione, un danno irreparabile;

tutto ciò premesso,

considerato che non ci sono più i tempi tecnici per la discussione politica su eventuali emendamenti al testo licenziato dalla Camera dei Deputati il 31 ottobre 2012 e che quindi non è più procrastinabile l'approvazione da parte del Senato della Riforma Forense,

DA' MANDATO

al CNF ed OUA di porre in essere tutte le azioni necessarie per conseguire l'immediata approvazione della riforma nel testo approvato dalla Camera dei Deputati."

* * *

Secondo la relazione congressuale del Presidente del C.N.F., Guido Alpa, infatti:
"[...]
Abbiamo una riforma in fase di approvazione finale. Molti si sono preoccupati di segnalarne i difetti e di suggerirne miglioramenti. La storia ci ammonisce: al congresso di Genova la riforma era sul filo di lana, al congresso di Bari la riforma era data per scontata, e tutto è andato in fumo. Da sessant’anni attendiamo un riconoscimento concreto: non possiamo più lasciarci prendere in giro. I pregi della riforma li conosciamo tutti, non è il caso di insistere ancora. Dodici Unioni regionali, 144 Ordini, quasi 190.000 Avvocati l’appoggiano senza riserve.
Ho inviato una lettera a tutti gli Avvocati per sollecitarne la prossima approvazione. Le possibili migliorie si possono studiare nel futuro: si tratta di questioni a cui si può porre rimedio con una legge breve e precisa, ma se attendiamo emendamenti e nuovi passaggi alle Camere saremo sorpresi dallo scioglimento del Parlamento, dalle nuove elezioni e da un nuovo corso, nel quale non sappiamo l’ Avvocatura come potrà collocarsi. Meglio arrivare pronti e coesi a quel momento. E sarebbe grottesco imputare alla riforma ,che è stata elaborata con tanta fatica da tutte le componenti dell’ Avvocatura, che ha percorso quattro anni di convulsi    dibattiti , che ha subito continue aggressioni sui giornali e nei programmi televisivi, che ha superato travagliati esami nei meandri ministeriali e nelle procedure delle autorità indipendenti ,che finalmente è approdata al Senato e poi è passata alla Camera ed ora è di nuovo al Senato, sarebbe grottesco, dicevo, imputarle di essere corporativa e poco lungimirante.
Come ho scritto agli Avvocati qualche giorno fa, il testo si apre con il riconoscimento della rilevanza giuridica e sociale della funzione difensiva cui è collegato l’ordinamento forense e con la enunciazione delle garanzie di indipendenza e autonomia degli avvocati <indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti>(art.1 c.2 ). <La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale competenza> recita l’art.3, c.3. Libertà, autonomia, competenza sono anche i presupposti della assistenza legale stragiudiziale, che è riservata agli avvocati quando connessa all’attività giurisdizionale (art.2 c.6). Il contenzioso si può prevenire con la consulenza, si può orientare verso forme di conciliazione anteriori alla causa o in corso di causa, sempre che l’avvocato possa valutare liberamente e consapevolmente la posizione giuridica del cliente e suggerirgli le soluzioni conformi alla legge e più convenienti alla tutela dei suoi interessi.
E’ evidente, inoltre, che solo una Avvocatura libera e autonoma può darsi regole di deontologia e può assicurare l’osservanza di canoni destinati a disciplinare il corretto esercizio della professione (art.3 cc.2 e 3).
Queste premesse, fondate su valori indefettibili, costituiscono la cornice del provvedimento e ci danno la cifra del testo.
Le nuove disposizioni, oltre a ricostruire in modo sistematico l’intera normativa, introducono rilevanti novità, rispetto alla disciplina del 1933-1934 e succ. modificazioni, in gran parte già accolte dal testo che era stato approvato dal Senato.
Dal punto di vista organizzativo degli studi, si amplia l’oggetto delle associazioni professionali, consentendo anche il coinvolgimento di liberi professionisti appartenenti ad altre categorie professionali; si introduce l’associazione in partecipazione tra avvocati; si rinvia ad un decreto legislativo delegato la disciplina di società di avvocati secondo i tipi del codice civile, ma senza soci di puro capitale: come si conviene alla specifica attività esercitata dagli avvocati, che deve garantire l’assenza di conflitti d’interesse, la trasparenza della organizzazione interna e soprattutto la libertà delle scelte connesse con la tutela dei diritti (artt.4 e 5).
Viene ulteriormente rafforzato il segreto professionale, il c.d. legal privilege che connota in modo particolare la nostra professione rispetto alle altre e le conferisce una superiore dignità: il testo parla di <rigorosa osservanza> e del <massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché sullo svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale> (art.6).
Altro segno importante della elevatezza della Avvocatura è la professione dell’impegno solenne necessario per l’avvio dell’attività, espresso con una formula che sostituisce quella ormai antiquata (ed ancora diffusa persino nei giuramenti dei magistrati) della legge del 1933. Ancora una volta sono sottolineati i valori della dignità e della funzione sociale della professione forense, e i doveri di lealtà, onore e diligenza che debbono essere osservati nel suo svolgimento (art.8). L’impegno non è assunto in udienza, ma dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta.
Quanto alle specializzazioni, la cui esigenza è universalmente riconosciuta e si colloca nel disegno complessivo di qualificazione dell’avvocato, si prevedono corsi formativi organizzati da Ordini e Università, ma gli Ordini sono tenuti ad organizzarli previa intesa con le associazioni specialistiche, depositarie da decenni del sapere specifico dei vari comparti di attività professionale; nel contempo si è affermato il ruolo delle associazioni specialistiche, ruolo peraltro fondamentale, che nei processi attuativi della legge potrà trovare ancor maggiore riconoscimento (art.9).
Sempre in questa linea si prevede l’aggiornamento continuo, come avviene ormai in tutti i Paesi europei (art.11); a maggior tutela dei clienti si prevede, altresì, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale; l’adempimento di questo obbligo è da tempo all’attenzione del Consiglio nazionale forense, che sta verificando quali siano le formule più convenienti per gli iscritti e al tempo stesso più adeguate agli interessi dei clienti (art.12).
Le regole sui rapporti con il cliente riprendono i principi del codice civile e li articolano nel senso della libertà di determinazione del compenso, reintroducendo il divieto del patto di quota lite; si prevede l’obbligo di comunicare al cliente le difficoltà dell’incarico e le altre informazioni utili; tale obbligo non si estende al preventivo scritto se non ve ne sia apposita richiesta del cliente. Quando non convenuto pattiziamente, il compenso si calcola secondo i parametri ministeriali, che devono essere aggiornati ogni biennio su proposta del Consiglio nazionale forense. In mancanza di accordo, avvocato e cliente posso rivolgersi all’Ordine forense per l’esperimento del tentativo di conciliazione e per il rilascio di un parere di congruità della remunerazione pretesa dell’avvocato; si prevede anche il rimborso di oneri e contributi anticipati e delle spese forfettarie (art.13).
Il titolo II disciplina albi, elenchi, registri, le incompatibilità, il patrocinio dinanzi alle Corti superiori, l’attività degli avvocati degli enti pubblici.
Grande rilievo è dato al sistema ordinistico, che distingue l’attività professionale intellettuale e difensiva da quella imprenditoriale.
Nelle cariche rappresentative si tutela il principio di non discriminazione favorendo l’equilibrio tra i generi (art.28), si estende a quattro anni la durata del mandato con il limite di due mandati, e si introducono incompatibilità con le altre cariche interne all’Avvocatura. Sono confermati e ampliati i poteri dei consigli territoriali (art.29), salvi i procedimenti disciplinari, e viene istituito lo sportello del cittadino (art.30).
Ai procedimenti disciplinari provvedono i consigli distrettuali di disciplina forense (art.51). Si tratta di collegi formati da avvocati, perché solo chi esercita la professione forense può comprendere compiutamente la rilevanza delle violazioni commesse dai colleghi ed è in grado di promuovere, portandolo fino a conclusione, il procedimento in modo legittimo e corretto. Sarebbe stata ultronea la presenza di magistrati – peraltro già coinvolti con la pubblica accusa – oppure di rappresentanti di categorie economiche e sociali, digiuni di nozioni deontologiche e inesperti delle tecniche processuali. Il provvedimento chiarisce alcuni punti importanti del procedimento, che si conclude dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si è conservata la funzione di giudice speciale, come prevista dalla legge istitutiva e come confermata dalla Costituzione (art.34).
Anche questo è un segno distintivo della nostra professione rispetto alle altre e rispetto all’attività imprenditoriale.
Per l’accesso alla professione sono previste solo alcune limature alla disciplina esistente, ed è probabile che nel prossimo futuro Governo e Parlamento ripensino l’ordine degli studi delle Facoltà di Giurisprudenza, per far sì che anche la formazione universitaria sia adeguata alle esigenze attuali, evitando il fenomeno della scelta casuale della Facoltà, l’eccessivo affollamento degli albi e il “parcheggio” nell’ Avvocatura in attesa di migliori prospettive di lavoro. Per i praticanti – escluso che il rapporto con il dominus si possa configurare come di lavoro subordinato anche occasionale - si prevede, oltre al rimborso delle spese da essi sostenute per conto dello studio, la corresponsione di una indennità o di un compenso (dopo i primi sei mesi) commisurati all’effettivo apporto professionale, ma tenendo anche conto dei vantaggi che essi conseguono per l’uso dei servizi e delle strutture dello studio nel corso del tirocinio.
Proprio venerdì scorso ho incontrato i componenti della Conferenza dei Presidi per discutere con loro le modalità con le quali affrontare la disciplina del tirocinio semestrale anticipato nel corso della carriera universitaria , ed ho raccolto molte perplessità su questa scelta definita da tutti infelice. Le Università vogliono essere coinvolte nelle scelte didattiche e organizzative, e hanno manifestato avversità ad ogni progetto di riforma delle Facoltà – ora Dipartimenti – di Giurisprudenza che non tenga conto delle specificità e dell’esperienza della didassi. In altri termini, ogni progetto deve coinvolgere la Conferenza dei Presidi e i Ministeri competenti, il primo dei quali è il Ministero della Pubblica Istruzione e dell’ Università [...]".

* * *

Il Congresso di Bari ha inoltre assunto un'altra importantissima decisione, approvando - tra le altre - anche la

(Mozione n° 35) - "[...] nel riaffermare la centralità del ruolo dell'Avvocato, insostituibile realizzatore del diritto di difesa dei cittadini costituzionalmente garantito,

denuncia

la costante opera di compressione e svilimento di tale ruolo e della stessa funzione giurisdizionale dello Stato,

manifesta

la propria contrarietà a tutte le iniziative che negli ultimi tempi hanno indebitamente compresso la funzione dell'Avvocato nel processo e anche la giusta remunerazione della sua opera,

evidenzia

però come anche l'Avvocatura, nella costante difesa dei propri valori, debba ssumere piena consapevolezza delle sfide che le vengono lanciate nel XXI secolo, adeguando le sue funzionalità da un punto di vista organizzativo e tecnologico, favorendo una preparazione generale e specialistica sempre maggiore e adeguando anche la propria governance alle mutate esigenze della classe forense e della società,

ciò premesso

ribadisce

il dissendo verso una legislazione disarticolata e non risolutova dei problemi delle professioni intellettuali, ivi comporesa ogni forma di reintroduzione della mediazione obbligatoria,

delibera

a) di approvare la proposizione di ogni rimedio giudiziario da parte delle Istituzioni forensi, dell'OUA e delle Associazioni maggiormente rappresentative a tutela del decoro, della dignità, dell'indipendenza e della libertà dell'Avvocatura, anche al fine di evitare il persistente smantellamento dei valori e dell'effettività della giurisdizione, essenziale funzione dello Stato a tutela dei diritti dei cittadini oggi scoraggiati a ricorrervi dall'esponenziale aumento dei costi e dal restringimento della cognizione in grado di appello;

b) di richiedere al Parlamento, al Governo e a tutte le forze politiche la rapida approvazione della legge di Riforma dell'Ordinamento Forense entro questa legislatura, per modernizzare la figura dell'Avvocato e il suo ruolo socioeconomico, nell'alveo dei principi cardine della professione forense, modificando nella prossima legislatura:

1) la Governance dell'Avvocatura: con l'introduzione di un principio di democrazia nell'amministrazione della professione secondo il principio "un Avvocato, un voto", separando a livello nazionale la funzione disciplinare da quella amministrativa, senza sbarramenti anagrafici;

2) la Formazione professionale continua: con innalzamento dell'esonero dell'obbligatorietà della formazione permanente agli Avvocati con oltre 40 anni di anzianità d'iscrizione all'Albo e con una valorizzazione dell'offerta formativa dei Consigli dell'Ordine, delle Unioni Regionali e delle Associazioni maggiormente rappresentative;

3)le Specializzazioni: con l'affidamento delle specializzazioni forensi all'Avvocatura e con l'adozione di una normativa di dettaglio, che possa consentire di formare effettivamente i professionisti specialisti secondo criteri improntati al merito, all'equità e alla reale competitività;

4) l'Accesso: con l'introduzione del numero programmato a Giurisprudenza, per evitare che la professione forense continui ad essere il parcheggio di migliaia di disoccupati intellettuali negli Albi e per riaffermare il principio che l'Avvocatura non è un ripiego per chi non ha superato altri concorsi".

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