Penale

PENALE - Accesso “a distanza” in sistema informatico e competenza per territorio.

accesso a banca dati

Sulla competenza per territorio, in caso d'indagini preliminari per il reato
di abusiva introduzione “a distanza” in un sistema informatico.

Per l’individuazione del luogo di commissione dei reati informatici, ove si verta nel caso di accessi virtuali o cc.dd. “a distanza”, effettuati attraverso un collegamento modem, il delitto si perfeziona nel luogo in cui ha fisicamente sede il sistema oggetto di intrusione, anziché in quello ove si sia trovato fisicamente l’indagato nel momento in cui avrebbe posto in essere le attività intrusive ex art. 615-ter C.P. (in dottrina, cfr. Parodi Calice).
A riprova della geolocalizzazione in un determinato luogo di un certo server

è utile allegare una nota del C.T.P., che abbia proceduto ad identificare l’IP corrispondente all’URL del server oggetto di penetrazione (ad es. https://nome server.it, corrispondente a un preciso indirizzo web).
Ove le indagini siano state svolte da P.M. avente sede diversa da quella della Procura dislocata nel territorio in cui v’è detto server, sussiste l’incompetenza dell’A.G. inquirente che, perciò, ex art. 54-quater C.P.P., deve provvedere a trasmettere gli atti del procedimento penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di competente: soltanto così può ritenersi soddisfatto il criterio della competenza in ragione del locus commissi delicti, atto a consentire la corretta individuazuione del giudice naturale, in relazione al luogo ove si trovano gli apparati informatici del sistema asseritamente oggetto di abusiva penetrazione.

 

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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI TORINO

Proc. n. ****/08 R.G.N.R.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI A UN DIVERSO
PUBBLICO MINISTERO
- Art. 54 quater c.p.p. -

Il Pubblico Ministero,
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe a carico di:
(omissis), attualmente detenuto p.q.c. e p.a.c. presso la Casa Circondariale (omissis);
difeso di fiducia dall’Avv. Salvatore Frattallone del Foro di Padova e dall’Avv. Maria Paola Mastropieri del Foro di Ivrea.
Letta l’Istanza dei difensori, depositata il 18 aprile u.s., di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis);
Considerato che per quanto la questione proposta, inerente la competenza territoriale in relazione alla più grave ipotesi di reato di cui all’art. 615 ter c.p., non abbia ancora registrato significative pronunce a livello giurisprudenziale, il criterio sostenuto dai difensori, secondo i quali il reato si consumerebbe “nel luogo in cui ha fisicamente sede il sistema oggetto di intrusione”, appare condivisibile, affermato tra l’altro dai commentatori che sinora si sono soffermati sulla questione, e che pertanto avendo il server del sistema telematico violato (omissis) sede in (omissis), la competenza territoriale in relazione al reato più grave tra quelli contestati al (omissis), ed anche in relazione a quelli di minore gravità avvinti dal vincolo della continuazione, appartenga alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis), cui gli atti del presente procedimento devono pertanto essere immediatamente trasmessi;
Rilevato, peraltro, che anche con riferimento alle posizioni dei coindagati (omissis) e (omissis) si pone analoga questione di competenza, essendo ascritte anche a loro carico ripetute violazioni dell’art. 615 ter c.p., e che del resto le ulteriori meno gravi ipotesi di reato a loro a carico sono anch’esse avvinte dal vincolo della continuazione con conseguente individuazione della competenza territoriale in relazione a quella per il reato più grave (fatta eccezione per le ipotesi di reato di agli artt. 81 cpv., 319, 312 c.p., commesse dal (omissis), a carico di (omissis) e (omissis), anteriormente commesse e non in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e conseguentemente appartenenti alla competenza di questo ufficio, ipotesi di reato in relazione alle quali si provvede alla separazione dal presente procedimento con autonomo e contestuale provvedimento);
Visto l’art. 54 quater c.p.p.

P.Q.M.

Dispone l’immediata trasmissione degli atti del presente procedimento a carico di (omissis), (omissis) e (omissis) (fatta eccezione per le ipotesi di reato di agli artt. 81 cpv., 319, 312 c.p., commesse dal (omissis), a carico di (omissis) e (omissis), oggetto di separazione con autonomo e contestuale provvedimento) per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis).
Revoca l’invito per l’interrogatorio, richiesto dai suoi difensori ex art. 415 bis c.p.p., di (omissis), atto cui provvederà il P.M. territoriale competente.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento all’indagato (omissis) e ai suoi difensori (a questi ultimi a mezzo fax).
Torino, 27 aprile 2011
Il Pubblico Ministero, Dott. Valerio Longi

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