Penale

PENALE - Truffa contrattuale e locus commissi delicti.

consegna merci al truffatore

Quali sono il locus e il tempus commissi delicti nella cd. truffa contrattuale?
La Cassazione, chiarendo che non è applicabile il criterio del luogo in cui gli assegni sono stati posti all'incasso (di cui a Cass. Pen., SS.UU. 21.06.2000 n° 18, in relazione a fattispecie in cui il truffatore aveva ricevuto un valido assegno dalla persona offesa), stabilisce che, nel diverso caso in cui sia stato truffato il venditore, che ha ricevuto in pagamento un assegno risultato a posteriori non negoziabile per qualsiasi causa, il reato è consumato nel luogo in cui il truffaldino acquirente, in esecuzione di precedente accordo, abbia ricevuto le merci in consegna dal vettore, consegnando a costui, quale corrispettivo della fornitura, il titolo di credito non negoziabile.

La truffa, difatti, è reato istantaneo di danno e i concetti di profitto e di danno ex art. 640 C.P. hanno natura "economica", talché il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui il bene fuoriesce dalla sfera di signoria del soggetto passivo ed entra nella disponibilità del truffatore, piuttosto che in quelli in cui il raggirato si obbliga a consegnargli il bene de quo.
Quindi, la competenza a giudicare della truffa spetta al tribunale del luogo in cui è avvenuta la consegna di quell'assegno in pagamento (risultato poi, nel caso  di specie, falsificato), siccome luogo nel quale si è verificato sia il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte del truffatore-venditore, sia il danno della parte lesa, a nulla rilevando il fatto che il venditore abbia avuto conoscenza di essere stato raggirato in un momento e in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto, tramite il vettore, in pagamento l'assegno.

 

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 22.09/25.10.2010, n° 37855

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo, Presidente
Dott. GENTILE Domenico, Consigliere
Dott. PRESTIPINO Antonio, Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico, Consigliere
Dott. RAGO Geppino, rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: 1. C.N., nato il (omissis); 2. G.E., nato il (omissis);
avverso la sentenza del 22.06.2009 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di Foggia.

Svolgimento del processo
1. Con Sentenza del 22.06.2009, la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 22.06.2009 dal Tribunale di Prato con la quale C.N. e G.E. erano stati ritenuti responsabili del delitto di truffa ai danni della ditta T. S.r.l. e condannati ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione e € 400,00 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
I - Violazione degli artt. 8 e 23 c.p.p., per non avere la Corte territoriale accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Prato. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, in considerazione della pacifica dinamica dei fatti, e alla luce della giurisprudenza delle SS.UU. (n° 18/2000), la competenza avrebbe dovuto essere quella del Tribunale di Foggia, perché a (omissis) la merce - oggetto della truffa - fu consegnata e, sempre a (omissis) - in corrispettivo della suddetta merce - fu consegnato, in esecuzione della pattuizione, al vettore l'assegno in pagamento risultato poi falsificato. La sentenza della S.C. (Cass. 15.03.1982, secondo la quale "In caso di compravendita di cose mobili stipulata mediante raggiri da parte dell'acquirente, il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento della disponibilità giuridica e materiale della cosa. Pertanto ove questa debba essere spedita da un luogo ad un altro la consumazione avviene al momento della consegna al vettore per la spedizione") invocata dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione, doveva ritenersi errata perché, al momento della consegna della merce al vettore, il mittente non ne perde affatto la disponibilità giuridica e materiale come desumibile dagli artt. 1685 e 1687 c.c.
II - Motivazione illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico sulla consapevolezza che l'assegno circolare fosse contraffatto.
III - Violazione della L. n° 689/1981, artt. 53 e 58, in quanto, avendo la Corte negato l'applicazione della sanzione sostitutiva sulla base della gravità del fatto desunta dalla sola entità del danno arrecato alla persona offesa, non ha valutato se la sanzione fosse idonea al reinserimento sociale e non ha valutato anche le modalità dell'azione e l'intensità del dolo.

Motivi della decisione
3. Violazione degli artt. 8 e 23 c.p.p.: il fatto, sulla base dell'impugnata sentenza, può essere così descritto: in data 08.01.2004, M.R., responsabile del settore amministrativo della ditta T. S.r.l., corrente in (omissis) (provincia di (omissis)) stipulava con due soggetti presentatosi come (omissis), un contratto avente ad oggetto una partita di maglie per il prezzo di € 12.500,00. Come convenuto, il giorno (omissis), la merce fu spedita, tramite corriere, a (omissis) presso il negozio (omissis) Fashion ed il vettore, riceveva in pagamento un assegno circolare che, però, messo all'incasso a (omissis), non potette essere negoziato in quanto risultò contraffatto.
La Corte d'Appello ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, citando la massima della sentenza Cass. 15.03.1982 (cfr supra).
La doglianza deve ritenersi fondata per le seguenti considerazioni.
Punto di partenza, per una corretta disamina della problematica in questione, è costituito dalla sentenza n° 18/2000 di queste SS.UU., le quali hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale "poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.
Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa".
Sul punto va osservato che la fattispecie sottoposta all'attenzione delle SS.UU. era quella dell'agente ("rectius",  truffatore) venditore e delle parti lese ("rectius", truffati) acquirenti che avevano dato, in pagamento, degli assegni bancari che l'agente aveva monetizzato incassandoli.
In tale ipotesi, le SS.UU. hanno osservato che la competenza territoriale è del Tribunale presso il cui circondario l'agente incassa l'assegno, perché è in quel momento che si realizza, da una parte, il vantaggio patrimoniale per il truffatore (appropriazione della somma portata dall'assegno) e, dall'altra, la lesione del patrimonio (perdita del denaro) delle parti lese.
Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi due requisiti: il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente e il danno da parte del soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata.
Pertanto, ai fini della soluzione delle questioni riguardanti la competenza territoriale, occorre accertare il luogo dove si è realizzato l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.
Nella fattispecie in esame (diversamente da quella esaminata dalle SS.UU.) si è verificato che è stato il venditore ad essere stato truffato dall'acquirente con un assegno non negoziabile.
Ora, applicando al caso di specie il principio di diritto di cui si è detto, va osservato che entrambi gli elementi costitutivi del reato di truffa si sono consumati nel circondario di (omissis) in quanto: a) la merce fu consegnata a (omissis) e, quindi, ivi si verificò il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente; b) l'assegno in pagamento fu consegnato al vettore a (omissis) e, quindi, ancora una volta, ivi, si verificò il danno da parte del soggetto leso.
La circostanza che costui accertò che l'assegno non poteva essere negoziato in un momento e in un luogo diverso (omissis) da quello in cui gli era stato consegnato (omissis) non sposta i termini della questione, atteso che, in quel momento, la parte lesa venne solo a conoscenza della truffa che, però, con tutta evidenza - stante l'istantaneità del reato - aveva già oggettivamente subìto fin dalla consegna dell'assegno e, quindi, a (omissis).
Sul punto, pertanto, va enunciato il seguente principio di diritto:
"nell'ipotesi di truffa contrattuale in cui l'agente sia l'acquirente (che paga con un assegno che poi, per qualsiasi causa risulti non negoziabile) e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui il venditore (parte lesa) consegna il bene all'agente e costui paga con un assegno non negoziabile. Di conseguenza, competente territorialmente è il Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento essendo del tutto irrilevante che la parte lesa venga a conoscenza di essere stato truffato in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto in pagamento l'assegno".
La sentenza impugnata - oltre a quella di primo grado - va, quindi, annullata e gli atti trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.

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