Penale

PENALE - Il Giudice di Pace che archivi deve dar conto del contenuto dell'opposizione della P.O.

Tizio, nell'inviare una e-mail a Caio e altri, gli inoltrò allegandola in calce una e-mail proveniente da Sempronio contenente un'offesa che questi aveva rivolto a Caio. Caio sporse querela ex art. 595 C.P., ma il Giudice di Pace, nonostante l'opposizione di Caio, dispose l'archiviazione del procedimento, con Decreto reso de plano, in cui si limitò a condividere la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva ritenuto che l'espressione inviata via internet non fosse diffamatoria. Caio ricorse in Cassazione, lamentando la violazione del diritto al contraddittorio sostanziale e la violazione di legge, censurando l'omessa la motivazione circa il contenuto dell'opposizione che aveva presentato unitamente a un elaborato tecnico sulla valenza denigratoria dell'epiteto.  La Suprema Corte, dopo aver rilevato che nella comunicazione telematica era stato rivolto un appellativo offensivo, ha stabilito che il Giudice di Pace non aveva affatto preso in considerazione il contenuto della opposizione della P.O.  Il Giudice di Pace, invero, ove non motivi sul contenuto dell'opposizione, deve comunque esaminarne e dichiararne l'inammissibilità, per dimostrare di averla adeguatamente vagliata. Per la S.C.,infatti, lo snello procedimento che si attua con "l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare [che] però non esime il Giudice dal dichiarare nell'eventuale provvedimento di archiviazione, l'inammissibilità dell'opposizione, a testimonianza del fatto che la stessa sia stata effettivamente presa in considerazione ". 
Non basta dunque archiviare richiamandosi tout court alle ragioni del P.M.

Come in precedenza statuito con la Sentenza n° 32130/2004, “è, comunque, necessario che il Giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio".  Diversamente opinando, del resto, non si avrebbe riscontro "del controllo sull'effettiva valutazione del contenuto dell'atto di opposizione, nel rispetto del minimo contraddittorio garantito in questi termini", come insegnato dalla Sez. IV della Cassazione, che il 16.04.2008 aveva pronunciato la Sentenza n°20388. 

 Cass. Pen., Sez. V, Sent. 03.07/17.10.2014 n° 43512/14, Sent. n° 1023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Lombardi Alfredo. Presidente
Dott. De Bernardinis S., Rel. Consigliere
Dott. Lapalorcia Grazia, Consigliere
Dott. Caputo Angelo, Consigliere
Dott. Demarchi Albengo Paolo, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da:
A. P., (anche quale quale titolare della ditta A. di P. A.), nato il (omissis), Parte Offesa nel procedimento, difeso dall'Avv. Salvatore Frattallone;
G. D.M., nato il (omissis);
M. P., nato il (omissis);
avverso il Decreto n° 2342/2012 del Giudice di pace di Trento, del 21.01.2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvana De Bernardinis;
lette le conclusioni del P.G., Dott. F.M. Iacoviello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del Ricorso.

Svolgimento del processo
Con Decreto in data 21.01.13 il Giudice di Pace di Trento disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di M.P., in riferimento al reato di diffamazione in danno di A. P. (al quale era stato riferito un appellativo offensivo in comunicazioni via internet);
nel provvedimento si dava atto dell'opposizione presentata dalla Persona Offesa in data 28.11.12.
Il Giudice di Pace aveva motivato la decisione ritenendo condivisibili le motivazioni addotte dal PM a sostegno della richiesta di archiviazione.
Avverso detto provvedimento proponeva Ricorso per Cassazione la Persona Offesa - A. P., a mezzo di procuratore speciale, deducendo: la mancanza di motivazione del Decreto in riferimento al contenuto dell'opposizione formulata dalla Persona Offesa.
Il P.G. in Sede ha formulato richiesta di rigetto del Ricorso, evidenziando che nella specie risultava depositata una semplice Memoria nell'interesse della Persona Offesa dal reato, e che la mancata valutazione di siffatta opposizione non determina la violazione di legge, non essendo in essa indicati i temi di indagine suppletiva e i relativi elementi di prova.
Risultano inoltre depositate due Memorie - nell'interesse di M. P. e G. D.M. - con le quali si rileva che l'atto di opposizione non era specifico, non avendo fatto riferimento alla richiesta di investigazioni suppletive.

Motivi della decisione
Il Ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.
Invero, nella specie risulta che il Giudice di Pace, pur avendo dato conto della opposizione proposta dalla Persona Offesa, non ne ha valutato l'inammissibilità.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale enunciato al riguardo da questa Corte, [ove,] con Sentenza. Sez. V, del 17.01.2011 n° 13676, rv. 250161, [ha stabilito che] in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, alla Parte Offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo sotto il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato; ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell'opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest' ultimo aspetto.
Ne consegue che l'indicazione delle investigazioni suppletive non è condizione necessaria di ammissibilità dell'opposizione e la mancanza di detto elemento non esaurisce, pertanto, l'onere motivazionale sull'adozione de plano del provvedimento di archiviazione (massime precedenti conformi: n° 19039/2003, rv. 225248).  
Alla stregua di tale indirizzo, pur rilevandosi che nel procedimento per reati di competenza del Giudice di Pace l'opposizione della Persona Offesa alla richiesta di archiviazione consente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il Giudice se accoglie la richiesta del PM decide "de plano", deve altresì trovare applicazione il principio enunciato con Sentenza Cass. Sez. IV n° 22297 del 08.04.2008, rv. 239889: nel procedimento penale innanzi al Giudice di Pace, l'opposizione presentata dalla Persona Offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero comporta l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare che però non esime il Giudice dal dichiarare nell'eventuale provvedimento di archiviazione, l'inammissibilità dell'opposizione, a testimonianza del fatto che la stessa sia stata effettivamente presa in considerazione (massime precedenti conformi: n° 32130/2004, rv. 228934; n° 23218/2005, rv. 231895; n° 40276/2005, rv. 232796; n° 12623/2006, rv. 234548).
Conseguentemente il Ricorso proposto nell'interesse della Persona Offesa risulta dotato di fondamento, configurandosi l'omessa valutazione della ammissibilità e del contenuto dell'atto di opposizione, in contrasto con i richiamati principi giurisprudenziali.
Va quindi pronunziato l'annullamento senza rinvio del Decreto impugnato, e gli atti devono essere trasmessi al Giudice di Pace di Trento per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il Decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Trento per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 03.07.2014.
Depositato in Cancelleria il 17.10.2014

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