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PRIVACY - Fax promozionali e mancanza di consenso.

Fax promozionali: illeciti senza consenso

Fax promozionali: illeciti senza consenso
Decisione del Garante per la protezione dei dati personali 01.07.2010.
Prescrizioni e divieto del Garante [art. 154, 1 c) e d) del Codice]
[doc. web n. 1738328] Bollettino n. 119/luglio 2010

 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni dell'A.T.E. con le quali è stato lamentato l'invio, in data 11 novembre 2009 e 16 novembre 2009, di fax indesiderati a scopo promozionale, relativi a servizi in materia edilizia, che risultano essere stati inviati dalla società I.T. s.r.l. (di seguito indicata come "la società");

VISTO che la segnalante ha dichiarato che i messaggi indesiderati erano pervenuti anche dopo l'invio di istanze di opposizione;

RILEVATO che, nelle note inviate in risposta a specifiche richieste di informazioni di questa Autorità, la società ha affermato che i dati della segnalante sono stati estratti da un elenco telefonico categorico;

RILEVATO quindi che non risulta che la società abbia preventivamente fornito l'informativa ex art. 13 del Codice alla segnalante, né che abbia acquisito il necessario consenso all'invio delle proprie comunicazioni promozionali via telefax, come peraltro si desume dal fatto che in tutte le note di risposta inviate a questa Autorità la società afferma che, a suo avviso, la pubblicazione dei dati in elenco è prova della volontà di un soggetto di essere rintracciabile e, dunque, si presume acquisito il consenso per la ricezione di qualsiasi tipo di messaggio;

RILEVATO che il trattamento di dati personali effettuato dalla società risulta avere carattere sistematico;

VISTO l'art. 130, comma 2, del Codice, il quale prevede, per l'invio di messaggi promozionali mediante telefax, il presupposto del consenso informato e specifico dell'interessato, a prescindere dalla natura, di persone fisiche o giuridiche, dei destinatari delle comunicazioni;

CONSIDERATO che l'invio di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato dalla società senza aver fornito la predetta informativa e senza l'acquisizione del prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (artt. 13, 23 e 130 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato all'invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l'omesso rilascio dell'informativa e l'omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4, 161, 23, 130, comma 2, e 162, comma 2-bis, del Codice);

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per l'interessata di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato da I.T. s.r.l., con sede legale in (omissis), tramite l'invio di fax promozionali indesiderati;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla società I.T. s.r.l. il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l'utilizzo del telefax per l'invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell'art. 130 del Codice;

c) invita la società I.T. s.r.l. ad adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 1° luglio 2010

IL PRESIDENTE, Pizzetti
IL RELATORE, Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE, De Paoli

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