Privacy

PRIVACY - Marketing via fax ed e-mail, diverse finalità e distinti consensi.

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.12.2008

Marketing via fax e e-mail: possibile inviare notizie a carattere promozionale solo con il consenso preventivo, libero e specifico dell'interessato: a tale scopo l'interessato, destinatario della comunicazione non richiesta, deve essere messo in grado di manifestare consapevolmente e liberamente le sue scelte, esprimendo tanti consensi o dinieghi all'utilizzo dei suoi dati quanti sono le finalità perseguite dal titolare.
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.12.2008.

 

 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");VISTA la documentazione in atti;VISTO l'art. 154, comma 1, lett. b) e c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Su richiesta di informazioni formulata dall'Autorità a seguito del ricevimento di una segnalazione, B.W. s.r.l. con sede in (omissis), ha fatto pervenire con nota del 29 ottobre 2008 proprie deduzioni in ordine a trattamenti di dati personali effettuati tramite l'invio di fax per fini commerciali e di marketing.
In particolare, B.W. s.r.l. ha dichiarato di ritenere di aver acquisito il consenso degli interessati necessario per l'invio tramite e-mail e fax di notizie a carattere promozionale dirette a coloro che avevano sottoscritto la domanda di partecipazione alla manifestazione fieristica (omissis). La società ha sostenuto in proposito che l'art. 23 delle "Condizioni generali di partecipazione" annesse alla domanda di partecipazione, qui di seguito indicate quale "Regolamento", prevede che la predetta sottoscrizione vale anche come "consenso al trattamento dei dati personali" per i predetti, ulteriori fini.
2. Dalle dichiarazioni rese in atti, nonché dalla restante documentazione acquisita, è emerso che la menzionata società titolare del trattamento acquisisce in un unico contesto, con la sottoscrizione, i dati relativi all'ammissione e alla partecipazione alla manifestazione, nonché il consenso all'impiego dei dati per ulteriori finalità.
Nell'informativa resa agli interessati, presente nell'ambito del sopracitato art. 23, è affermato che: "L'interessato, presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, o i termini sopra descritti, apponendo la propria firma al presente modulo per specifica approvazione anche della presente clausola". Dalla lettura del medesimo articolo si desume inoltre che il consenso riguarda "l'ordinaria gestione della rassegna espositiva, della pubblicazione on-line e off-line, della valutazione della soddisfazione dell'utente, di finalità commerciali e di marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero".
3. Alla luce della documentazione acquisita e considerate le osservazioni formulate da B.W. s.r.l., questa Autorità ravvisa una violazione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
B.W. s.r.l. può prescindere dal richiedere il consenso rispetto ai trattamenti effettuati per eseguire obbligazioni derivanti dall'accordo contrattuale di cui è parte l'interessato (consenso che è invece contemplato nel Regolamento), trattamenti per i quali il consenso non è richiesto (art. 24, comma 1, lett. b) del Codice) e che non è corretto acquisire nei modi in esame.
I profili di illiceità emergono in ordine al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 23 (in forza del quale il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente) e 130 del Codice (considerati gli strumenti, posta elettronica e fax, volti a veicolare le comunicazioni).Infatti, in base al testo dell'informativa fornita dal titolare del trattamento, l'interessato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, manifesta automaticamente anche un consenso al trattamento per fini ulteriori.
Già in passato, l'Autorità ha rilevato in casi analoghi (Provv. 12 ottobre 2005, doc. web n.
1179604; Provv. 3 novembre 2005, doc. web n. 1195215; Provv. 10 maggio 2006, doc. web n. 1298709, 22 febbraio 2007, doc. web 1388590 in http://www.garanteprivacy.it) che il consenso non può definirsi "libero" e risulta indebitamente necessitato, qualora sia riferito a un ulteriore trattamento dei dati personali che l'interessato deve acconsentire quale presupposto per conseguire una prestazione richiesta. Gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso -allorché richiesto per legge- per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare.
Peraltro, inserendo tra le condizioni generali di partecipazione le ulteriori finalità sopra richiamate i dati personali raccolti lecitamente dal titolare (e conferiti dall'interessato) per l'esecuzione del rapporto contrattuale vengono di fatto piegati a un utilizzo diverso dallo scopo che ne ha giustificato la raccolta, in violazione del principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

vieta a B.W. s.r.l., ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, di effettuare l'ulteriore trattamento risultato illecito in atti, utilizzando i dati personali degli interessati in assenza di un libero e specifico consenso prestato validamente, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE, Pizzetti
IL RELATORE, Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE, Buttarelli

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