Privacy

PRIVACY - Nullità del matrimonio, accesso ad atti amministrativi e dati sensibilissimi del coniuge.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. III, Sent. 10.05/22.05.2013 n° 785

Il diritto di accesso agli atti amministrativi si sostanzia nel diritto dell’interessato di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi con riferimento ai quali il richiedente stesso ha un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso (così l’art. 22, co. 1, della L. 07.08.1990 n° 241, come modificata dalla L. 15/2005).
Il caso. Una persona, dopo aver casualmente scoperto che la moglie era affetta da una certa patologia, chiese che fosse dichiarata la nullità del matrimonio canonico e di quello civile contratto: prima di iniziare le azioni legali, egli esperì una richiesta d'accesso alla cartella clinica della coniuge sentendosi negata dall'Asl tale richiesta. Impugnato il diniego, egli si è visto respinto il ricorso dal T.A.R.

Nel caso in esame, il T.A.R. Puglia ha effettuato una valutazione comparativa degli interessi presenti nella controversia e ha ritenuto sovraordinato il diritto alla privacy della coniuge rispetto alle pretese di suo marito: la di lui richiesta d'accesso difettava dell'indicazione della ritenuta necessità della documentazione domandata: il diniego presentato dall'Asl è apparso più che legittimo al Tribunale regionale al fine di impedire un uso strumentale, siccome improprio e quindi non consentito dalla legge, dei dati “sensibilissimi” che potessero essere eventualmente acquisiti. 
La finalità di tale richiesta d'accesso ai documenti è stata, infatti, definita dal T.A.R. “meramente esplorativa”, come tale non degna d'essere consentita in quanto non integrante "una situazione giuridica di pari rango" rispetto al diritto alla riservatezza dei dati "sensibilissimi".
Nell'attuale sistema, la tutela dell'accesso agli atti amministrativi prevale, invero, anche sulla tutela della riservatezza, qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o "sensibilissimi" (cioè idonei a rivelare lo stato di salute e gli orientamenti sessuali di un individuo e così definiti a causa della loro particolare incidenza sulla sfera più intima del soggetto), subentrando in quest’ultimo caso i più stringenti criteri previsti dall’art. 60 D. L.vo 30.06.2003 n° 196.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è peraltro consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 D. L.vo 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 17.09.2010 n° 6953; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, Sent. 01.08.2011, n° 2065).
È così stato ribadito il "principio del pari rango", desunto dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 Codice Privacy, talchè il trattamento è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare (con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi) sia di rango "almeno pari" ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Come è stato indicato da recenti pronunce , la finalità dello scioglimento del vincolo matrimoniale è costitutiva di una situazione giuridica inerente ad un rango almeno pari al diritto di riservatezza dei dati sensibili dell’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent. 28.09.2010 n° 7166 e T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, Sent. 30.01.2013, n° 59).
Ciò che differenzia codeste situazioni, però, dal caso esaminato dal T.A.R. Puglia (e che, quindi, giustifica e spiega la pronuncia del Collegio barese) è che il ricorrente, nonostante avesse già proposto la domanda di nullità del matrimonio, non aveva provveduto a motivare adeguatamente l’essenzialità della documentazione richiesta ai fini della difesa dei propri interessi giuridici, rendendo così vano il proprio Ricorso.
Una postilla. Il termine dati "sensibilissimi" non è reperibile in alcun testo legislativo, nè nel Codice Privacy, nè in qualsiasi altra norma di legge vigente e reperibile.
In principio, neppure la Direttiva 95/46/CE della Comunità Europea - che ha dato il primo sprone alla regolamentazione della materia, indicando i criteri cui si sarebbero dovuti attenere gli Stati membri e i risultati normativi da raggiungere per lo sviluppo di una legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - ha visto la locuzione “dati sensibilissimi”, ma ha adoperato la diversa dizione "categorie particolari di dati": "sensibilissimi", infatti, è derivato da elaborazioni solamente dottrinali e giurisprudenziali ed è termine frutto della fantasia dei primi interpreti della materia, tendente a sottolineare l’importanza del contenuto di questo generi di informazioni, la cui tutela rafforzata costituisce il c.d. zoccolo duro della privacy.
Certo, appare assai poco condivisibile la scelta ermeneutica di storpiare il termine "dati sensibili" (previsto espressamente nel nostro Ordinamento giuridico) superlativizzandolo, in maniera assoluta e impropria: è come se, per assurdo, si cominciasse a definire il diritto di proprietà - in trattati, monografie, manuali e sentenze -  un diritto "realissimo", quasi ad evidenziare che di tutti i diritti reali è il più importante.

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. III, Sent. 10.05/22.05.2013 n° 785

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul Ricorso numero di Registro Generale 272/2013, proposto da:
(omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. G.G., con domicilio eletto presso G. G. in (omissis), via (omissis);
contro
Presidio Ospedaliero (omissis) di (omissis), Regione Puglia; Azienda Sanitaria per la Provincia di (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. G. N. B., con domicilio eletto presso R. D. in (omissis), via (omissis);
nei confronti di (omissis);
per l'annullamento
1. Del provvedimento di diniego espresso con lettera del 24.01.2013 n° 8705/13 dal Presidio Ospedaliero (omissis) di (omissis) - ASL Provincia di (omissis) al rilascio dl cartella clinica di pertinenza della controinteressata relativa al ricovero della predetta presso il Presidio ospedaliero chiamato, nei giorni 18.12/04.2012 della Signora omissis, poiché in contrasto con il combinato di cui agli artt. 22 della Legge 241/90, art. 13, comma 5, lett. b), art. 24, comma 1, lettera f) e art. 60 del D. lgv. 196/2003;
nonché per la declaratoria
2. previo accertamento del diritto e del conseguente interesse legittimo del ricorrente, ad ottenere l'accesso e il rilascio di copia della cartella clinica della moglie (omissis) a norma del combinato disposto ex artt. 22 della L. n° 241/90 e art. 13, comma 5, lett b), art.24, comma 1, lettera f) e art. 60 del D. lgv. 196/2003;
3. dell'illegittimità dell'art. 11 del provvedimento organizzativo relativo alle modalità e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi adottato dalla Regione Puglia - Asl di (omissis) con la delibera D.G. n° 1754 del 06.10.2010 perché in contrasto con le norme del combinato disposto ex artt. 22 della L. n° 241 /90, art. 13, comma 5, lett. b), art. 24, comma 1, lettera f) e art. 60 del D. lgv. 196/2003;
4. dell'errata applicazione e travisamento dell'art. 11 della delibera D.G. n° 1754 del 06.10.10 da parte del Presidio Ospedaliero, perchè in contrasto con le norme del combinato disposto ex artt. 13, comma 5, lett. b), art. 24, comma 1, lettera f) e art. 60 del D. lgv. 196/2003;
per l'ordine
di rilascio degli enti convenuti e in favore del ricorrente della predetta cartella clinica di pertinenza della Sig.ra (omissis);
per la condanna
degli enti chiamati, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale ed a "contenuto esistenziale" derivato al ricorrente dal mancato rilascio in termini della predetta documentazione medica.
Visti il Ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria per la Provincia di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10.05.2013 il Dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori G. G. e S. B.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto
Con il Ricorso in esame, (omissis) le impugna il diniego di accesso ai documenti espresso dall’A.S.L. (omissis) sull’istanza del ricorrente proposta da ultimo in data 18.12.2012, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto di ottenere l’accesso alla documentazione richiesta (copia della cartella clinica della moglie), in relazione alla pendenza di giudizio per la declaratoria della nullità del matrimonio, nonché infine con richiesta di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale cagionato dal ricorrente dal mancato tempestivo rilascio della predetta documentazione medica.
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con (omissis), dapprima in forma civile in data 15.05.2003 e, successivamente, anche in forma religiosa in data 15.05.2004, assume di avere avviato – sia in sede ecclesiastica per il matrimonio canonico (libello depositato il 21.12.12 presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale di Bari), sia in sede civile (atto di citazione notificato il 27.12.12 presso il Tribunale di Bari) – azioni intendenti ad ottenere la nullità dei medesimi.
Secondo quanto affermato in Ricorso, il (omissis) si sarebbe indotto ad intraprendere le predette azioni legali per avere appreso informalmente, in occasione di un breve ricovero della moglie presso il Presidio Ospedaliero di (omissis), che il predetto coniuge risulterebbe affetta da (omissis) di (omissis).
Il ricorrente ha pertanto proposto accesso alla cartella clinica in date 14.11.2012, 22.11.2012 e, infine, 18.12.2012, cui ha fatto seguito l’impugnato diniego del 24.01.2013.
Il ricorrente, a fondamento della pretesa azionata, deduce i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, L. 241/1990 e artt. 13, 24 e 60 e 60 del D. lgv. 196/2003;
2) illegittimità dell’art. 11 del provvedimento organizzativo relativo alle modalità e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi adottato dalla Regione Puglia – A.S.L. di (omissis) con la delibera n° 1754/2010 perché in contrasto con le norme del combinato disposto ex artt. 22 L. 241/1990, art. 13, comma 5, lett. b), art. 24, comma 1, lett. f) e art. 60 D. lgv. 196/2003;
3) travisamento e falsa applicazione della medesima norma da parte della Amministrazione interessata, anche per mancata applicazione, in contemperamento, della normativa di cui al D. Lgv. 196/2003;
4) errata interpretazione, travisamento, mancata disapplicazione dell’art. 11 delibera D.G. 1754/2010 da parte della pubblica Amministrazione.
Si è costituita in giudizio la A.S.L. (omissis) in persona del legale rappresentate pro tempore, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del Ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2013 il Ricorso è stato introitato per la decisione.

Diritto
Il Ricorso è infondato.
Occorre premettere che l’accesso nei termini richiesti attiene alla sfera dei dati sensibilissimi, occorrendo pertanto procedere ad una valutazione comparativa rispetto alla consistenza dell’interesse antagonista all’accesso in termini estremamente rigorosi.
Deve anzitutto premettersi che sono infondati i motivi di censura con i quali il ricorrente contesta la legittimità dell’interpello rivolto dall’Amministrazione nei confronti della controinteressata, atteso che la previa informazione risulta viceversa atto doveroso in particolare con riferimento alla natura di dati sensibilissimi propria della documentazione richiesta, non ricorrendo i presupposti per la deroga.
Sotto tale profilo, la condotta serbata dall’Amministrazione e il procedimento seguito che ha registrato la ferma opposizione della controinteressata in ordine al rilascio della documentazione richiesta appaiono del tutto legittimi ed immuni dai denunciati vizi, atteso che i dati di cui trattasi, in quanto dati sensibilissimi riferiti allo stato di salute, ricevono speciale protezione ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 22 del D. lgv. 196/2003.
Quanto alla comparazione degli interessi in conflitto, rileva il Collegio che la costruzione della pretesa così come proposta dal ricorrente muove dall’erroneo presupposto del ritenere di per sé prevalente il proprio interesse all’accesso rispetto alla tutela del diritto alla riservatezza, nella specie relativo a dati sensibilissimi.
Proprio in ragione di quanto sopra rappresentato, appare legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione, non potendosi, ad avviso del Collegio, ritenere di natura paritetica gli interessi in conflitto, trattandosi di dati non ostensibili ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8 del D. lgv. 196/2003 se non previa rigorosa valutazione della domanda di accesso.
Non risulta invero dimostrata la pretesa essenzialità di tale documentazione rispetto alle domande di nullità del matrimonio proposte rispettivamente in sede civile ed ecclesiastica, in considerazione dei poteri istruttori attribuiti al Giudice Ordinario in materia, ivi compreso quello di cui agli artt. 210 e 213 C.P.C., nonché della stessa attività istruttoria demandata al Tribunale Ecclesiastico, quantomeno con riferimento ad una valutazione di certa rilevanza della documentazione di che trattasi ai fini della decisione della causa.
La domanda di accesso così come proposta appare invero finalizzata a perseguire interessi di carattere meramente esplorativo, risultando conseguentemente legittimo il rinvio operato dall’Amministrazione ad una previa valutazione di rilevanza ai fini del decidere o, comunque, ai fini istruttori da parte del Giudice investito dei rispettivi giudizi, al fine di evitare un uso strumentale e improprio di dati sensibilissimi.
Così ad esempio, ai fini del giudizio di rilevanza nonché comunque ai fini di una concreta comparazione degli interessi in conflitto, il ricorrente non ha neanche ipotizzato che siffatta presunta infermità del coniuge fosse sussistente alla data del matrimonio civile o del matrimonio canonico ovvero viceversa sopravvenuta, risultando in tal caso del tutto irrilevante ai fini della decisione dei giudizi proposti, atteso che dalla data dell’ultimo matrimonio alla data del ricovero risulta decorso circa un decennio.
Ed invero, trattandosi di giudizi volti alla declaratoria di nullità del matrimonio e, quindi, con effetto ex tunc, non appare rilevante l’accesso a dati sensibilissimi che comproverebbe al più una situazione invece sopravvenuta a distanza di lungo tempo. Il Ricorso va dunque respinto sia con riferimento alla domanda di accesso, sia conseguentemente, con riferimento alla domanda risarcitoria, difettando tutti i presupposti della fattispecie risarcitoria e in assenza peraltro di un pur minimo assolvimento dell’onere di prova.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
Il Collegio, in relazione ai contenuti della presente Sentenza, dispone d’ufficio che sull’originale della Sentenza sia apposta a cura della segreteria specifica annotazione volta a precludere in caso di riproduzione della Sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul Ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone, a cura della segreteria, l’oscuramento dei dati personali degli interessati.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10.05.2013 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario

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