Privacy

PRIVACY - Bankitalia è titolare del trattamento dei dati, ammissibile il ricorso al Garante per i segnalati nella Cai per assegni impagati ma richiamati e sostituiti.

Newsletter n° 375 del 16.07.2013

Chi è iscritto nella Centrale d'allarme interbancaria (Cai) della Banca d'Italia può esercitare i diritti in materia di protezione dati personali direttamente anche nei confronti della Banca centrale, oltre che rivolgersi alla banca segnalante e, in caso di risposta insoddisfacente, proporre ricorso al Garante privacy. Spetta quindi alla Banca d'Italia, in quanto titolare del trattamento dei dati, il compito di soddisfare le richieste dell'interessato (ad es., avere accesso alle informazioni censite, chiedere il loro aggiornamento, sollecitare la cancellazione se trattate in violazione di legge).

Lo ha precisato il Garante privacy nel definire il ricorso [doc. web n. 2536446] presentato in via d'urgenza da un cittadino iscritto nella Cai - l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - per chiedere la cancellazione del proprio nominativo, sostenendo che l'iscrizione fosse illecita, perché l'assegno segnalato era stato immediatamente sostituito con un altro di pari importo, tratto su un altro conto corrente e regolarmente incassato.

Secondo la Banca d'Italia il ricorso, oltre a non aver ragion d'essere in quanto il nominativo del ricorrente non risultava più iscritto nella Cai, doveva ritenersi inammissibile  perché la normativa che regola il funzionamento della Cai assegna alle banche o agli uffici postali, e non alla Banca d'Italia, il compito di aggiornare l'archivio.

Di diverso avviso l'Autorità che ha invece ritenuto ammissibile il ricorso nei confronti della Banca d'Italia  in  base alla legge n° 386/1990 in materia di assegni bancari, che attribuisce esplicitamente alla stessa la qualità di titolare del trattamento dei dati.

 

[cfr. Newsletter n° 375 del 16.07.2013]

Provvedimento del 06.06.13

Registro dei provvedimenti
n° 288 del 6 giugno 2013
[doc. web n. 2536446]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso in via d'urgenza presentato nei confronti della Banca d'Italia da XY, rappresentato e difeso dall'avv. G.A., il quale, avendo appreso in data 06.02.13 che le proprie generalità erano state iscritte nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarme interbancaria – C.a.i.) istituito presso la Banca d'Italia, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione sostenendone la illiceità;
ciò in quanto, l'assegno bancario dell'importo di € 9.000 emesso in data 19.11.2012 su (banca omissis) in favore dell'Avv. G.A. (a titolo di acconto per competenze professionali), sarebbe stato erroneamente segnalato da Banca (omissis) come impagato pur essendo stato immediatamente richiamato e sostituito con altro assegno di pari importo tratto su Credito (omissis), regolarmente incassato dall'Avv. G.A.;
rilevato che il ricorrente ha sostenuto che altro motivo di illiceità dell'iscrizione sarebbe costituito dalla mancata ricezione da parte del ricorrente del c.d. "preavviso di revoca" previsto dall'art. 9-bis della legge n° 386/1990;
rilevato che il ricorrente ha anche fornito elementi a sostegno del periculum in mora, oltre che in ordine al fumus boni iuris, che gli avrebbe impedito di inoltrare prima del ricorso l'istanza ex art. 7 e di attendere il termine di quindici giorni previsto dall'art. 146 del Codice;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15.03.13 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, co. 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30.06.03 n° 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 03.05.13 con cui, ai sensi dell'art. 149, co. 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTI la memoria depositata in data 09.04.13 ed il verbale dell'audizione del 15.04.13 nei quali Banca d'Italia ha preliminarmente eccepito "la carenza di interesse da parte del ricorrente atteso che alla data del 26.03.13 il nominativo del ricorrente non risulta iscritto nell'archivio Cai";
la Banca d'Italia ha inoltre rilevato l'inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti ai sensi dell'art. 8, co. 2, lett. d), del Codice, argomentando in ordine alle modifiche normative intervenute nella disciplina di settore (e in particolare nell'art. 5, co. 4, del regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29.01.02 come modificato dal successivo regolamento del 16.03.05) e rilevando che "in definitiva, la normativa (primaria e delegata) che disciplina il funzionamento della CAI assegna alle banche o agli uffici postali trattari (tenuti all'iscrizione), e non alla Banca d'Italia, il compito di provvedere alla cancellazione dei dati dall'archivio (o di sospenderne l'iscrizione), eventualmente anche in esecuzione di un provvedimento giudiziario";
VISTA la nota inviata in data 29.05.13 con la quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo venuta a cessare l'esigenza di tutela che intendeva perseguire con il ricorso;
RITENUTO che il ricorso è ammissibile anche nei confronti della Banca d'Italia in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n° 386/1990, riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati in questione;
rilevato che l'interessato, nei confronti di tali informazioni, ha il diritto non solo di accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio C.a.i., ma anche di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, come ribadito nell'art. 11 del d.m. n° 458/01 recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, co. 2, del Codice, in ragione della rinuncia al ricorso manifestata dal ricorrente nel corso del procedimento;
RITENUTO, in ragione della predetta rinuncia, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30.06.03 n° 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n° 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese fra le parti.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del D.L.vo n° 150/11, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al Tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 06.06.2013

IL PRESIDENTE, Soro
IL RELATORE, Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE, Busia

Stampa Email

I più letti