Privacy

PRIVACY - Un codice per gli avvocati.

ITALIA OGGI 28.10.2008 di Antonio Ciccia

In dirittura il testo, che sarà pubblicato in G.U. E che vale anche per gli investigatori
Un codice privacy per gli avvocati. Un'informativa unica al cliente e attenzione sui fascicoli.

ITALIA OGGI 28.10.2008

di Antonio Ciccia

Pronto il codice deontologico privacy per gli avvocati e gli investigatori. Informativa unica al cliente, semplice e colloquiale anche sul sito web e conservazione dei fascicoli, per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività. Sono questi alcuni dei punti del codice deontologico che sta per vedere la luce. Il testo non ha ancora terminato il suo iter (manca per esempio la firma del Consiglio nazionale forense) e manca conseguentemente anche il provvedimento del garante, autorizzativo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma siamo ormai alle battute finali. Il codice riguarda anche gli investigatori privati, ai quali è stato riconosciuto, ma solo in via eccezionale, la possibilità di conservare appunti relativi alle indagini svolte. «A poco più di due anni dall'inizio dei lavori», sottolinea Salvatore Frattallone,

delegato Aiga che ha seguito i lavori del codice, «disponiamo, primi in Europa, di un codice che bilancia le esigenze di tutela della privacy dei cittadini con le superiori esigenze difensive, di rango costituzionale, ed eviterà il ricorso a ingiustificate misure di protezione a carico dei liberi professionisti». Il codice, imperniato su un ampio preambolo e composto di soli 13 articoli, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà allegato al Testo unico privacy. Una significativa novità riguarda i rapporti con i gestori telefonici, rispetto all'acquisizione dei tabulati: sarà l'avvocato che dovrà attestare il pregiudizio per il suo cliente in caso di mancato rilascio, così da ottenerne l'esibizione. Una effettiva semplificazione arriverà per l'informativa privacy. Il codice forense di autoregolamentazione prevede che i legali potranno informare i clienti mediante affissione nei locali dello studio o pubblicazione sul proprio sito internet e anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali. Per gli avvocati importante la conferma della non necessità del consenso non richiesto per adempiere a obblighi di legge e non previsto anche per i dati sensibili utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Vediamo di illustrare le prescrizioni per gli avvocati. L'informativa all'interessato (articolo 13 del codice della privacy) può essere fornita in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello studio o pubblicazione sul proprio sito internet e anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali. L'informativa, inoltre, può non comprendere gli elementi già noti alla persona e può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. L'informativa può essere omessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive (non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, tale da non interagire direttamente con l'interessato). Deve essere prevenuta l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati: i dati raccolti e conservati devono essere effettivamente utilizzati per gli scopo professionali. Maggiore attenzione deve porsi per le informazioni confidenziali e per lo scambio di corrispondenza, specie per via telematica, e anche quando nello stesso studio si esercitano attività autonome. Così come per l'utilizzo di registrazioni audio/video, o tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati. Occorre che gli avvocati facciano attenzione alla custodia del materiale soprattutto alla conservazione di atti relativi ad affari definiti.

 

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