Privacy

PRIVACY - Il codice per le indagini difensive

Codice privacy per le indagini difensive, art. dell Avv. Salvatore Frattallone

Italia Oggi, 03.08.2006
Codice privacy per le indagini difensive


di Salvatore Frattallone

Che a Roma si siano riuniti il 19 luglio scorso, attorno a un tavolo di lavoro, rappresentanze degli Avvocati e sigle degli investigatori privati per discutere di privacy, non fa più di tanto notizia. La fa, invece, l'ambizioso progetto sotteso alla formale convocazione; l'elaborazione di un testo normativo ”di settore", da licenziare entro l'inizio dei 2007. Si tratta delle regole di condotta a cui l'Avocato e l'investigatore privato autorizzato dovranno rigorosamente attenersi nell'attività di raccolta di elementi probatori da "spendere" nei processi, sotto comminatoria dell'inutilizzabilità degli elementi raccolti, oltre alla responsabilità per illecito trattamento. Innanzitutto, va precisato che

questa forma di autoregolamentazione concerne un ben determinate aspetto dell'attività professionale. Anzi, il rispetto della specifica disciplina sarà condizione per valutare correttezza e liceità dei trattamento dei dati personali effettuato da siffatte categorie di professionisti. Messo a punto uno schema di "Codice di deontologia e di
buona condotta” previsto da|l'art. 135 dei D.L.vo n. 196/03, verranno esaminate le osservazioni che perverranno ai Garante e ne sarà poi varata una versione definitiva, che diverrà uno degli allegati al T.U. privacy. I suoi dettami, che si porranno accanto alle Autorizzazioni Generali e alle norme deontologiche (di natura etico-disciplinare interna), avranno però efficacia ”erga omnes”. In secondo luogo, il Codice interviene in un settore interferente con altri diritti fondamentali. Come evidenziato dal Presidente AIGA, Valter Militi, a margine della riunione a Montecitorio, "é un'occasione davvero importante per |‘Avvocatura poter contribuire a redigere il testo che governerà, sotto il profilo dei trattamento dei dati personali, la professione legale nei prossimi anni, nei delicati ambiti dell'attività volta a far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria e nello svolgimento delle investigazioni difensive”. Mentre lo stragiudiziale soggiace alla normativa generale del T.U. privacy ove non rivolta agli enti pubblici non economici, l'attività giudiziaria, gli arbitrati e i procedimenti penali esigono un ben meditato bilanciamento tra le opposte esigenze che i dati personali non circolino in  modo indiscriminato, ma vengano assicurati ampi margini alla difesa in giudizio. Andranno perciò poste in risalto le peculiarità dell'attività forense, raccordando ad esempio la normativa processuale penale con la disciplina della privacy (cfr. l'informativa ex art. 13 T.U. privacy rispetto agli avvisi preliminari ai colloqui documentati ex art. 391-bis c.p.p.). In terzo luogo, occorre che, in un processo d'integrazione, si favorisca la miglior attuazione delle norme, non sempre d'immediata comprensione. Ciò vale per |‘ambito delle indagini preventive, per la conservazione d'indagini non "spese" nei processo, per la bonifica d'apparecchiature telefoniche, per la sorte del materiale reperito dagli investigatori privati, per l'acquisizione di tabulati di telefonia dai gestori ex art. 132 TU. privacy e la problematica individuazione della titolarità del vaglio di un concreto ed effettivo pregiudizio alle indagini. L'autoregolamentazione che sta prendendo corpo può definirsi ”assistita", in relazione al controllo esercitato dal Garante promotore, che dovrà anche verificare ex art. 12 D.L.vo n. 196/03 la reale rappresentatività dei soggetti resisi disponibili nonché valutare l'idoneità del Codice rispetto agli obiettivi prefissati. Le componenti istituzionali e associative dell''Avvocatura e dell'investigazione privata dovranno saper collaborare, apportando gli elementi cognitivi propri delle rispettive professionalità. Dosando opportuni elementi di flessibilità si potrà riuscire a temperare il rigore della legge sulla riservatezza.

 

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