Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in Investigazione privata
(da mondoprofessionisti.it, newsletter n° 196 del 10.11.2014, da "Focus su...", di Salvatore Frattallone, Partner del network View net Legal)
Il 03.09.2014 scorso è entrata in vigore la norma regolamentare che impone la nuova forma di certificazione a tutta la vigilanza privata, dando così attuazione alla previsione contenuta nell’art. 260-ter, co. 1, del regolamento d’esecuzione del t.u.l.p.s. Ma tra un anno, verosimilmente, per gli i.v.p. cominceranno a fioccare sospensioni e revoche delle licenze prefettizie ex artt. 134 t.u.l.p.s. e 249 e ss. del relativo regolamento d’esecuzione, a causa del mancato o dell’insufficiente adeguamento alla certificazione stabilita dalle rigorose normative europee, per irregolarità o, persino, a cagione dell’eventuale falsità delle certificazioni di qualità e conformità esibite ai Prefetti. Con il D.M. n° 115 del 04.06.14 il Ministero dell'Interno ha rivoluzionato il settore, stabilendo le regole - caratteristiche e requisiti di certificazione - cui gli istituti di vigilanza privata dovranno assoggettarsi, per poter continuare ad operare in Italia. La conformità dei servizi, degli impianti e dei professionisti della sicurezza, dunque, sono cambiate repentinamente, costringendo le circa 800 aziende del comparto a scegliere, entro breve, se abbandonare il settore della sicurezza sussidiaria o se, per sopravvivere, cercare di ottenere il certificato indipendente di conformità. Compiuti gli accertamenti preliminari presso l’i.v.p. e attestata la sua conformità,
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Written by Avv. Salvatore Frattallone. Posted in Investigazione privata
Che succede se a gestire, di fatto, l'attività di vigilanza privata è un condannato per gravi delitti contro il patrimonio? A quali condizioni è legittima la revoca dell'autorizzazione prefettizia, con la quale erano stati autorizzati piantonamento armato, guardie particolari giurate, sorveglianza notturna e diurna ed altro ancora?
L'autorizzazione prefettizia deve venir meno qualora la p.a. ritenga che difetti il requisito della buona condotta, di cui all’art. 11, co. 2, T.U.L.P.S., che costituisce la condizione per il mantenimento dell’autorizzazione di polizia. Parimenti, “la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare”, come stabilito dagli artt. 257-quater RD n° 635/40 e 136 RD n° 773/31, nel caso in cui sia accertata, dalla polizia amministrativa, la violazione dell'obbligo di cui all’art. 8 T.U.L.P.S. di esercitare personalmente l'attività autorizzata. L'art. 257-quater, lett. c), del Regolamento d’esecuzione, invero, dispone che la licenza è revocabile per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto di vigilanza.
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