INVESTIGAZIONE PRIVATA - La licenza per svolgere indagini "penali" può dirsi rientrare nel titolo autorizzatorio già concesso ma presuppone l'istruttoria sull'"adeguamento".

Un detective privato, abilitato alle indagini in sedi civile, si rivolse alla Prefettura - dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al D.M. n° 269/2010, con il relativo con il procedimento istruttorio di "adeguamento" delle licenze - per poter svolgere investigazioni anche in ambito penale.
Poiché la Prefettura non riscontrò utilmente la sua istanza, l'investigatore privato la diffidò e gli fu risposto che l'autorizzazione ad esercitare anche attività di indagine difensiva richiesta rientrava in quella più generale d'investigazione privata, di cui poteva costituire "l'estensione". Adì quindi il T.A.R., chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A.


La questione della rilevanza, in sede civile, della prova testimoniale da parte dell'investigatore privato è assai delicata e involge interessanti profili di ammissibilità, oltreché di rilevanza. Nella prima pronuncia qui riportata il Tribunale meneghino ha sentenziato che non è sufficiente chiamare il detective "a confermare" il contenuto del suo rapporto investigativo, che sia già stato prodotto in causa dal legale che ne abbia chiesto l'escussione: serve, viceversa, che egli deponga su circostanze specifiche, appositamente capitolale, sui "fatti", insomma. 

