Ord. forense

MP, Società di capitali tra professionisti, finalmente ad armi pari in Europa.

di Salvatore Frattallone, Chairman of View net Legal network
(da MondoProfessionisti.it, Newsletter Anno X - Numero 167 - Chiuso in redazione: Lunedi 21 Settembre 2015 alle ore 16:00)
 
Così, alla fine, è giunto alla Camera dei Deputati il d.d.l. n. 3012, con gli emendamenti votati il 9 settembre scorso nelle Commissioni Riunite VI e X. Il d.d.l. sulla concorrenza non rileva tanto per la precisazione dell’obbligo di fornire al cliente il preventivo della parcella per la prestazione, a prescindere da un'esplicita richiesta dell'assistito. Nella prassi ci si è ormai abituati da tempo - col venir meno del sistema del tariffario ministeriale - alle pattuizioni sul compenso, che hanno come ovvio presupposto quello di preventivare l’onorario di massima della prestazione professionale.  
La riforma, invece, incide profondamente sull’esercizio della professione forense, con l’art. 26, rubricato “Misure per la concorrenza nella professione forense”, nel capo VIII intitolato - in modo inequivoco - “servizi professionali”. S’introduce infatti l’art. 4-bis nella recente legge professionale, con cui si prevede la possibilità d'esercizio in forma societaria del mestiere di avvocato, a queste condizioni: 
- quanto alla forma societaria, potranno aversi società di persone, di capitali e cooperative;
- quanto alla denominazione, venuta meno la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, è svanito anche l’obbligo, per le nuove società professionali tra/con soci avvocati, di prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati» (ex art. 5, comma 2, lett. c), L. 31.12. 2012 n. 247);
- quanto alla qualità di socio, potranno fare ingresso i soci di puro capitale - i soci non professionisti, con finalità d’investimento - oltreché professionisti iscritti a un ordine e a un collegio;
- quanto alla compagine sociale, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti dovranno essere tali da assicurare che le deliberazioni e le decisioni dei soci siano assunte con la maggioranza di due terzi dei predetti soci, la cui compagine dovrà risultare annualmente disponibile dalla documentazione analitica conservata in sede sociale;
- quanto alla pluralità di vincoli societari, cade per l'avvocato il divieto, sinora sanzionato disciplinarmente, di aderire a più di una società (o associazione) professionale;
- quanto alla governance, i membri dell'organo di gestione dovranno necessariamente essere interni alla compagine sociale;
- quanto all’eventuale natura multiprofessionale, le società potranno essere o soltanto forensi, se i liberi professionisti che costituiscano siano soltanto avvocati iscritti all'albo, oppure potranno eventualmente essere miste, se composte da avvocati iscritti all'albo ma anche da professionisti iscritti in albi di altre professioni c.d. regolamentate;
- quanto alla personalità della prestazione professionale, il principio resta fermo, talché l'incarico potrà essere svolto solo da soci professionisti muniti dei necessari requisiti;
- quanto all’autonomia, il nuovo regime richiede che i soci professionisti garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, totale indipendenza e imparzialità e che, anzi, siano obbligati a dichiarare possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute;
- quanto al domicilio professionale, i professionisti non saranno più tenuti ad essere domiciliati presso la sede della società (o dell’associazione);
- quanto alla responsabilità verso il cliente, si è stabilito che quella del professionista che abbia eseguito la specifica prestazione si cumuli a quella della società e a quella dei soci;
- quanto alla deontologia, anche tali nuove società saranno assoggettate alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza, presso il cui albo verranno iscritte, in apposita sezione speciale, in riferimento alla circoscrizione in cui la società hanno sede;
- quanto all’esclusione del socio professionista, la sospensione dall'albo, la cancellazione o la radiazione sono ostative alla sua permanenza in società, da cui andrà escluso in forza del provvedimento restrittivo o interdittivo che inibisce di poter continuare a svolgere la professione forense ancorché non assumendo direttamente l’incarico ma restando comunque all’interno della società;
- quanto alle cause di scioglimento, è stato previsto che il difetto di prevalenza dei soci professionisti provochi lo scioglimento della società e che il consiglio dell'ordine competente debba cancellarla, salvo che nel semestre essa sia stata ristabilita.

Peraltro - accanto al favore che non si può non accordare alla novella, dopo molti anni gestazione e di dietrofront - non sono stati qualificati, da un lato, i redditi prodotti da tali società come di lavoro autonomo (nell’esercizio di una libera professione anziché redditi di capitale con conseguenti problemi di natura previdenziale) e, dall’altro lato, dette società non sono state sottratte alla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Ma come poter sancire ora che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa, dopo che vi sono entrati i soci meri finanziatori?
Ne escono svilite la specificità e la specialità della professione forense? Non pare affatto.

Da tempo già i colleghi belgi e fiamminghi (che possono costituire tra loro srl professionali), lussemburghesi (ove però l’accesso dei soci non professionisti non è ancora consentito), spagnoli, tedeschi e francesi (ai quali ultimi avvocati è consentito svolgere la professione, non solo mediante società di capitali, ma persino con holding finanziarie se il 50% del capitale sociale sia detenuto da soci avvocati), inglesi (in cui il mercato dei servizi legali è già in mano dei non-avvocati, che possono possedere studi legali) possono contare sui tipici modelli flessibili delle società di capitali, per rispondere in modo più efficiente alle richieste del mercato. Gli avvocati italiani che lo vorranno potranno finalmente competere “ad armi pari” con gli altri legali europei, in una realtà sempre più globalizzata.

 

Data: Lunedi 21 Settembre 2015

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