Penale

PENALE - L'italico desiderio di censura del web: l'attualità dei reati sui social.

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Alcuni giorni fa, la neo Presidente della Camera, On. Laura Boldrini, avrebbe affermato - secondo quanto riportato dalla stampa - che secondo lei sarebbe necessario, e prioritario per la nuova legislatura da poco insediatasi, sviluppare e approvare una qualche regolamentazione di Internet. Non solo, ma costei avrebbe anche tuonato, ricorrendo ad espressioni dai toni ben più grevi, "Basta all'anarchia del web. È tempo di fare una legge".
Vien da pensare che - oggigiorno - il web sia completamente deregolamentato, potendo essere paragonato a una sorta di far west digitale. L'alta carica istituzionale, infatti, ha esclamato - come emerge dalle pagine di un noto quotidiano nazionale - che: "utilizzare i mezzi di cui" – nella moderna società dell'informazione digitale: ab immemore! – "dispongono i cittadini è come svuotare il mare con un bicchiere”.

Con buona pace della Presidente, però, i mezzi per tutelare i propri diritti già esistono, tanto che non possono venire dimenticati né sottovalutati (così, proprio il giornalista che si reputa possa essre stato l'autore del presunto delitto nei confronti della Boldrini sarebbe ora indagato per il delitto di diffamazione aggravata, previsto e punito dal vigente codice penale): insomma, i reati commessi in rete, o tramite essa, sono già perseguibili e punibili per legge.
Per portare solo alcuni esempi, reati quali le minacce, la diffamazione e lo stalking - sempre più frequentemente commessi con l'ausilio di internet, anche su piattaforme social - sono già preveduti dall'Ordinamento - e come tali le disposizioni codicistiche - specie dopo le novellazioni in tema di computer crime e computer related crime degli anni scorsi - sono certamente applicabili anche all'evoluta "delinquenza on-line", non necessitando pertanto l'apparato punitivo d'alcuna urgente (o meno) integrazione dei precetti penali.
Quello che vale la pena di evidenziare, d'altro lato, è il modo in cui, spesso, gli illeciti di tal fatta sono consumati: colui che si trova dietro una tastiera, invero, molto spesso non pondera il peso (e le possibili conseguenze) di ciò che scrive e pubblica su blog, social networks, siti, etc. Altre volte l'uso di un nick-name o di un account anonimo spinge (e fa da catalizzatore) a pulsioni delinquenziali, latenti e mai sopite (e che accompagnano la quotidianità di molte persone insospettabili, che amano trincerarsi dietro un tweet o che inoltrano a migliaia di persone libelli diffamatori o ricattatori che se fossero vergati su pergamena, anziché creati mediante bit, farebbero inorridire anche coloro che scelleratamente li scrivono ed inviano). 
Indubbiamente il web è (forse) uno dei pochissimi luoghi, reali o virtuali, rimasti in cui gli spazi di libertà sono immediatamente apprezzabili
da ciascuno di noi, che viviamo nel mondo occidentale (si pensi allo statunitense Patriot Act of 2001, et similia).
Tutto questo, però, non implica affatto, sol perché l'atto di diffamazione o (in ipotesi) di stalking o altro sia stato perpetrato da taluno (che se ne stava comodamente a casa propria, senza nessun contatto "diretto" con l'offeso), che la gravità dell'episodio risulti inficiata (o anche solo diminuita), addirittura da ipotizzare che il disvalore giuridico del fatto ne risulti attenuato e/o non degno di persecuzione da parte dell'Autorità giudiziaria, anzi.
L'enorme cassa di risonanza rappresentata dall'esistenza di un network potenzialmente capace di raggiungere miliardi di persone interconnesse fra loro merita che i delitti (compresa la pedopornografia telematica, l'istigazione all'odio razziale e l'incitazione alla rivolta contro il Potere costituito) e gli altri reati (ad es. le molestie o estorsioni) commessi mediante l'uso - per non dire "abuso" - di esso siano puniti, esattamente com'é prescritto dal vigente codice. Nè di più, né di meno.
Gli utenti della rete globale sono perciò sempre tenuti a valutare adeguatamente ciò che scrivono - o, per usare un neologismo in voga, a considerare l'antigiuridicità di ciò che (magari nottetempo) "postano"
- poiché l'invisibile linea di confine tra la critica "lecita" (come espressione del proprio diritto di libero pensiero ex art. 21 Cost. e, quindi, insopprimibile manifestazione del proprio dissenso) e il fatto "illecito" costituente diffamazione non deve mai - e poi mai! - essere oltrepassato.
Del resto, sarebbe errato voler andare poi oltre l'attuale disciplina normativa, scadendo persino  in autentiche forme di web-censura: internet è libero e libero deve rimanere.
Ogni forma di sia pur velata censura sarebbe un male ben maggiore dei reati che, tramite la rete, possono essere commessi,
anche considerando che, come rilevato, la protezione giuridica dei diritti soggettivi e dei beni giuridici quali l'ordine pubblico di certo non manca (si pensi ai delitti d'istigazione a delinquere e d'incitazione alla disobbedienza alle leggi, fatti per i quali diventa determinante, per individuare la condotta penalmente rilevante, l’idoneità dell'istigazione e dell’apologia a determinare la commissione del reato istigato).
Si consideri inoltre, dal punto vista del diritto penale sostanziale, che molte fattispecie sono punite già come (meri) reati di pericolo
(a prescindere dal danno che sia la conseguenza della condotta del reo) e, altresì, che nei reati contro lo Stato (le varie forme di insurrezione e d'istigazione alla lotta armata) la soglia di punibilità è talmente "anticipata" che tali fatti sono perseguibili addirittura prima che si configuri - secondo i canoni tipici - un tentativo punibile (e ciò, comprensibilmente, proprio per l'elevatissimo rango degli interessi protetti dalla norma penale), ed il riferimento è ai delitti contro la personalità dello Stato, tra cui merita attenzione, tra gli altri, il reato di istigazione (anche commesso mediante mezzi telematici) di militari a disobbedire al giuramento, quello di costituzione o partecipazione ad associazioni sovversive o quello di vilipendio delle istituzioni costituzionali della Repubblica (!).
Negli anni passati non sono mancate proposte, al limite dell'aberrante,
con le quali sono state avanzate le più variopinte forma di censura, più o meno forte e mal celata, all'attività di blogger e di siti web, per colpirne anzitempo i contenuti eventualmente diffamatori e quant'altro potesse diventare oggetto di rimostranze altrui.
Un vivido esempio di tale velleitario animus puniendi è rappresentato dal ddl qui sotto riportato (insieme agli articoli sulla diffamazione e la minaccia) e di cui all'art. 60 del Disegno di Legge n° 733, facente parte di una delle ennesime varianti repressive del famoso "Pacchetto Sicurezza": si tratta della fulgida dimostrazione di una "cyber-censura" fortunatamente naufragata, grazie alla soppressione del suddetto articolo anteriormente alla definitiva approvazione del "Pacchetto" (che poi è diventato la L. 15.07.2009 n° 94).
Prima di passare a fil di spada (senza alcun intento esaustivo, anzi) tre fra le norme penali più comuni previste dall'attuale ordinamento e oggi in vigore, si riporta dunque a mero titolo d'esempio la menzionata disposizione dell'art. 60 ddl cit., quale caratteristica forma di tentativo d'accanimento legislativo verso gli internauti, i quali - è bene ricordarlo - non sono MAI immuni dall'obbligo del più ossequioso rispetto delle leggi.
Questo potrà anche rammaricare taluno, specialmente quando tra coloro che apprestano ed approvano le leggi dal dubbio gusto vi possano essere dei singoli lestofanti (come talvolta purtroppo accade), ma essi, lungi dal delegittimare l'istituzione in cui operano, non fanno onore al delicato ruolo loro assegnato nell'ambito del sistema di democrazia rappresentativa in cui ci troviamo a vivere.
Ma il dissenso e l'esercizio del diritto di critica (anche pungente ed aspra) è un valore. E tale valore deve essere sempre consentito e salvaguardato da parte di chi, in nome del Popolo, amministra il potere.
Dunque, con buona pace dell'illustre Presidente della Camera dei Deputati, non serve ad oggi alcuna legge ad hoc ma soltanto la serena (e, quando serve, severa) applicazione delle leggi già vigenti.

* * *

XVI Legislatura - D.d.l. S. n° 733

- Art. 60 (mai definitivamente approvato) -

(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet)

Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’Interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’Interno e per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, individua e definisce, ai fini dell’attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda».

* * *

Codice Penale - Art. 595

(Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516
Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Codice Penale - Art. 612.

(Minaccia)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Codice Penale - Art. 290

(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate)

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato [o quelle della liberazione].


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