Penale

PENALE - Web e competenza per territorio per il delitto di atti sessuali telematici "con" minorenne.

atti sessuali con minorenne per via telematica

L'art. 609-quater c.p. punisce il compimento di atti sessuali "con" minorenne. La disposizione penale, approntata nel 1996 per fornire una più stringente tutela a favore dei minori rispetto a condotte sessualmente insidiose, è volta a tutelare il bene giuridico della diritto del minore a un corretto sviluppo della propria sfera sessuale.
Con la sentenza qui riportata la Cassazione ha affrontato la questione della consumazione per via telematica del reato ex art. 609-quater c.p. nonché quella, strettamente processuale, della competenza per territorio.
In passato la S.C. già aveva stabilito che a nulla rileva la partecipazione attiva o l'iniziativa della vittima, essendo oramai pacifico che sono da "considerare vietati anche gli atti che il minore compie sulla persona dell'agente" (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 09.02/09.03.12 n° 9349).
La norma è stata invero oggetto di recenti modifiche normative (cfr. n° 1) e n° 2) della lett. r) del co. 1 dell’art. 4 della L. 01.10.2012 n° 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25.10.07 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata in G.U. 08.10.12 n° 235).

Con la recente pronuncia, resa in ambito custodiale (essendo stata impugnata l'Ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la corretta applicazione della massima misura restrittiva personale nei confronti dell'indagato), si è statuito innanzitutto che  "non può negarsi la possibilità della sussistenza del reato contestato anche per via telematica".
Per la S.C., infatti, "gli atti sessuali, di cui al reato in esame, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l'agente, ben potendo l'autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione su sè stessa da parte della vittima".
Sul punto la Corte di legittimità si era invero già espressa (così Cass. Pen., Sez. III, Sent. 19.04/24.05.2011 n° 20521), precisando che "gli atti di masturbazione costituiscono atti sessuali senza necessità di particolari approfondimenti sul punto. A nulla rileva, poi, che tali atti siano praticati dalla persona offesa su se stessa allorchè ciò avvenga per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'autore del reato. Sul punto la deduzione del ricorrente in ordine al fatto che nel rapporto per via telematica non sarebbe stato possibile esercitare violenza è del tutto inconferente, trattandosi di atti sessuali con minore infraquattordicenne non caratterizzati dall'uso di violenza, che integrano la fattispecie di cui all'art. 609-quater, co. 1, n. 2), c.p., così come contestata all'imputato. Egualmente infondate sono le argomentazioni dirette a negare la possibilità che vengano commessi abusi sessuali per via telematica. Gli atti sessuali nel reato di cui agli artt. 609-bis e segg. c.p., infatti, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto risico tra la vittima ed il suo aggressore, ben potendo l'autore del reato trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio di masturbazione su se stessa, da parte della vittima, cui l'abbia costretta con minacce o il timore incusso da precedenti atti di violenza ovvero, come nel caso in esame, approfittando dell'età del minore che non abbia ancora raggiunto un adeguato livello di maturità, secondo le previsioni delle varie fattispecie criminose, per aderire consapevolmente alla richiesta di prestazioni sessuali. Quanto alla piena equivalenza, ai fini della valutazione della natura degli atti sessuali, tra l'ipotesi di compresenza materiale, fisica, dei loro autori ovvero di compresenza realizzata con le forme della videoconferenza, mediante il collegamento telematico, questa Corte si è già reiteratamente pronunciata sia pure con riferimento alla diversa fattispecie criminosa dello sfruttamento della prostituzione (Cass. Pen., Sez. III, 22.04.04 n° 25464, P.M. in proc. M., rv. 228692; Cass. Pen., Sez. III, 21.03.06 n° 15158, P.M. in proc. T., rv. 233929).".
Un secondo profilo d'estremo interesse, poi, è rinvenibile nella quaestio attinente al locus commissi delicti, ai fini della determinazione della competenza per territorio, atteso che, per i Giudici di Piazza Cavour, "va individuato il momento di perfezionamento della fattispecie incriminatrice, facendo riferimento, non solo alla esecuzione della condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato da parte dell'autore, ma, soprattutto, al momento di partecipazione al delitto da parte del minore e, quindi, alla concretizzazione dell'offesa del bene-interesse tutelato: non può dubitarsi [...] come, nella specie, la partecipazione delle minori, attraverso il compimento di atti di autoerotismo, cui le stesse venivano indotte dal prevenuto, si realizzava nel luogo ove le stesse minori si trovavano nel momento degli incontri via web" con il prevenuto, ossia nella località che ha radicato, nel caso in esame, la competenza del Tribunale del Riesame a conoscere della fattispecie, in vece di quello in cui l'indagato avrebbe posto in essere, a mezzo servizio telematico, la condotta illecita contestata.

 

Cass. Pen., Sez. III, Sent.. 09.05/12.06.2013 n° 25822

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia, Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M., Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo, Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio, Consigliere
Dott. GAZZARA Santi, Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: T.P., nato il (omissis);
avverso l'Ordinanza n° 8024/2012 del Tribunale della libertà di Napoli, del 07.11.2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto il rigetto;
udito il difensore, Avv. M.V., il quale ha concluso per l'annullamento della Ordinanza.

Svolgimento del processo
Il Gip presso il Tribunale di Napoli, con Ordinanza del 15.10.2012, disponeva nei confronti di T.P. la misura custodiale massima, in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e art. 609-quater c.p., n. 1, e u.c., perchè, in tempi diversi, mediante l'utilizzo del social network MSN, attraverso personal computer e webcam, collegandosi in videochiamata, compiva atti sessuali con le minori K.K. e W.W., nonchè poneva in essere atti idonei diretti in modo inequivoco a compiere atti sessuali con la minore X.X., rispettivamente di 9, 11 e 13 anni, denudandosi e masturbandosi alla presenza delle minori e inducendo le stesse a denudarsi e toccarsi gli organi genitali.
Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla Istanza di Riesame avanzata nell'interesse del prevenuto, con Ordinanza del 07.11.2012, ha confermato la misura restrittiva.
Propone Ricorso per Cassazione la difesa dell'indagato, con i seguenti motivi:
- incompetenza per territorio del Gip presso il Tribunale di Napoli, essendo evidente che il presunto reato sarebbe stato commesso in (omissis), luogo in cui il T.P. avrebbe posto in essere la condotta contestata a mezzo servizio telematico, con conseguente competenza del Tribunale di Rovereto;
- violazione dell'art. 274 c.p.p., per insussistenza delle ragioni cautelari sottese al provvedimento;
- vizio di motivazione e illegittimità della ordinanza in punto di inadeguatezza di applicazione di misura meno restrittiva.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa del tutto logica e corretta.
- Con il primo motivo di annullamento la difesa del prevenuto eccepisce la incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in quanto il presunto reato si sarebbe consumato in (omissis), rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Rovereto.
La doglianza è priva di pregio, rilevato che, come correttamente osservato dal Tribunale, il delitto contestato si cristallizza ogni qualvolta si compie un atto che involga la sfera della sessualità di un minore. La fattispecie penale indicata, peraltro, si distingue dalla violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., che presuppone, appunto, violenza, abuso o inganno, nonchè dalla corruzione dei minorenni, che implica una posizione assolutamente passiva della vittima, che assiste ad atti sessuali compiuti da altri.
La fattispecie di cui all'art. 609-quater c.p. è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensiva di ogni possibile condotta atta ad aggredire il minore.
Va, altresì, rilevato che il bene giuridico tutelato è da rinvenire, quanto alla ipotesi di atti sessuali con persona infraquattordicenne, nella intangibilità sessuale, in considerazione della presunzione legale di incapacità del soggetto di prestare un valido consenso al compimento dell'atto sessuale.
Peraltro, gli atti di masturbazione costituiscono atti sessuali senza necessità di particolari approfondimenti sul punto, a nulla rilevando che gli stessi siano praticati dalla persona offesa su sè medesima, allorchè ciò avvenga per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'autore del reato.
Nella specie è emerso che, per via telematica, il T.P. compiva atti sessuali con le minori, denudandosi e masturbandosi alla presenza delle predette bambine, inducendo le stesse ad adottare identico comportamento.
Non può negarsi la possibilità della sussistenza del reato contestato anche per via telematica, in quanto gli atti sessuali, di cui al reato in esame, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l'agente, ben potendo l'autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione su sè stessa da parte della vittima (Cass. 19.04.2011, n° 20521), come nella specie.
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, va individuato il momento di perfezionamento della fattispecie incriminatrice, facendo riferimento, non solo alla esecuzione della condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato da parte dell'autore, ma, soprattutto, al momento di partecipazione al delitto da parte del minore e, quindi, alla concretizzazione dell'offesa del bene-interesse tutelato: non può dubitarsi, come a giusta ragione argomentato dal giudice di merito, come, nella specie, la partecipazione delle minori, attraverso il compimento di atti di autoerotismo, cui le stesse venivano indotte dal prevenuto, si realizzava nel luogo ove le stesse minori si trovavano nel momento degli incontri via web con il T.P., ossia a (omissis); sicchè correttamente è stato ritenuto il Tribunale di Napoli competente a decidere sulla questione e non quello di Rovereto.
- Del pari del tutto priva di pregio si rivela la eccepita violazione dell'art. 274 c.p.p., visto che ad avviso del giudice di merito, a giusta ragione, risulta condivisibile la scelta della custodia cautelare in carcere, in relazione alle circostanze e modalità dei fatti, nonchè alla personalità dell'indagato, che ha reiterato la condotta contestata ai danni di più minori, di tal che è possibile ravvisare il pericolo che commetta reati della stessa specie di quelli per cui si procede.
Conseguentemente, unica misura idonea ed adeguata a soddisfare le esigenze cautelari indicate viene ritenuta dal Tribunale quella custodiate massima, cosi da impedire al prevenuto, soggetto a pulsioni sessuali irrefrenabili, di contattare via web ulteriori potenziali vittime da adescare.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone che copia del provvedimento venga trasmessa dalla cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, ex art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 09.05.2013.
Depositato in Cancelleria il 12.06.2013

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