Penale

PENALE - La convivente equiparata al coniuge per la tutela da interferenze illecite a casa del compagno.

Silenzio! Qualcuno ti ascolta.
Il caso: lui convive con lei e registra una conversazione avvenuta a casa propria tra la compagna e la di lei sorella.
Per la Cassazione, ai fini del delitto d'interferenze illecite nella vita privata, "deve ritenersi luogo di privata dimora anche quello in cui si svolge parte significativa della vita affettiva di chi si trattiene, anche non abitualmente, in detto luogo", talché anche il fatto d'intrattenersi "non abitualmente" da parte di qualcuno che frequenti la casa de qua - come nel caso di mera convivenza - comporta il divieto di effettuare la registrazione degli colloqui di questi con estranei.

Già Cass. Pen., Sez. V, 08/30.11.2006 n° 39827, rv. 234960, invero, aveva sentenziato nel medesimo solco interpretativo, fissando il principio secondo cui "la registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni dell'altro coniuge con un terzo, in ambito domestico" configurano violazione della riservatezza per la quale è apprestata la tutela penale di cui all'art. 615-bis c.p.
Stavolta il Supremo Collegio ha ritenuto che vada condannato chi ponga in essere una condotta captativa, in uno dei luoghi in cui la partner esplichi momenti d'intima affettività (la casa dell'imputato), di dialoghi che la persona "convivente" abbia avuto con un terzo: il reato di cui all'art. 615-bis c.p. è configurabile persino nell'ipotesi in cui l'indebita registrazione di conversazioni avvenga in un ambito domestico nei riguardi del convivente.
L'estensione è di non poco rilievo: se da un lato, dunque, rientrano quindi nel concetto di "privata dimora", richiamato dall'art. 615-bis c.p., tutti quei luoghi nei quali si svolge parte significativa della vita affettiva di chi ivi si intrattiene, anche se non abitualmente, dall'altro lato non è pertanto richiesta, ai fini dell'integrazione di quel reato, una convivenza stabile, né la puntuale frequentazione del luogo di consumazione della condotta criminosa.
In precedenza Cass. Pen., Sez. V, Sent. 28.11.2007 n° 1766, rv. 239098, aveva reputato - in tema di videoregistrazione effettuata nella propria casa - che dovesse escludersi che la ripresa visiva dei rapporti intimi con la moglie convivente, avvenuta a insaputa di coste (e senza senza diffusione pubblica, cioè con immagini non diffuse a terzi), integrasse il reato di cui all'art. 615-bis c.p.: in tale occasione, la S.C. aveva valorizzato il concetto che il fatto di filmare in casa propria rapporti sessuali avvenuti con la (sola) partner impedisse di ascrivere, al marito che che aveva eseguito la video ripresa visiva e sonora, il delitto di interferenze illecite, atteso che la videoripresa non proveniva da un terzo estraneo alla vita privata, ma dallo stesso soggetto ammesso (sia pure estemporaneamente e in condizione di reciprocità) a farne parte, il rendeva la condotta penalmente irrilevante (e andava dichiarato che il fatto non sussiste, in quanto commesso nell'abitazione comune).

 

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 16.10.2012/22.02.2013 n° 8762, rv. 255084

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino, Presidente
Dott. FUMO Maurizio, Rel. Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio, Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo, Consigliere
Dott. MICHELI Paolo, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul Ricorso proposto da: 1) S.S., nato a (omissis);
avverso la Sentenza n° 3572/2009 della Corte d'Appello di Firenze, del 29.03.2011;
visti gli atti, la Sentenza e il Ricorso;
udita in pubblica udienza del 16.10.2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo;
udito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. G. Volpe, che ha concluso chiedendo rigettarsi il Ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con la Sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto S.S. dal delitto di cui al capo A) (originariamente contestato come ipotesi di cui all'art. 572 c.p., riqualificata in primo grado ai sensi dell'art. 610 c.p.) con la formula dell'insussistenza del fatto; ha confermato nel resto, confermando in particolare la condanna per il delitto di cui all'art. 615-bis c.p., così formulato nel capo d'imputazione:
"per essersi, mediante utilizzo di un registratore, procurato indebitamente notizie relative al contenuto di un colloquio intercorso tra P.C. e la sorella P.S., svoltosi all'interno dell'abitazione ove la predetta P.C. conviveva con lui S.S.".
2. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato e deduce, in relazione a tale delitto, inosservanza ed erronea applicazione di legge, rilevando che la condotta descritta dalla norma è quella di chi indebitamente si procura notizie e immagini attinenti alla vita privata di un soggetto, con riferimento ai luoghi di cui all'art. 614 c.p.
Orbene, i luoghi di cui all'art. 614 sono costituiti dall'abitazione o da altro luogo di privata dimora.
La registrazione in oggetto è avvenuta nella casa dell'imputato S.S., nella quale la P.C. solo saltuariamente si portava a visitare il S.S., a volte trascorrendo con lui la notte.
Ne consegue che l'aver posizionato il registratore nella sua (dell'imputato) abitazione è condotta del tutto lecita e che il fatto che sia stata captata - appunto nell'abitazione del S.S., che non può considerarsi luogo di privata dimora della P.C. - una conversazione intercorsa tra costei e la sorella P.S. costituisce, alla luce della vigente normativa, condotta penalmente irrilevante.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e merita rigetto; il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.
Deve trattarsi ovviamente non di un luogo riservato "in astratto", ma di un luogo riservato a quel soggetto (o, quantomeno, anche a quel soggetto) nei confronti del quale la captazione (di immagini, parole ecc.) è avvenuta.
3. La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito (ASN 200639827, rv. 234960) che il reato d'interferenze illecite nella vita privata è configurabile anche nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l'altro coniuge intrattenga con un terzo.
3.1. Non vi è naturalmente ragione di non estendere la tutela a chi de facto possa essere legato all'imputato da un rapporto assimilabile a quello coniugale.
3.2. Ebbene P.C. viene indicata nel capo di imputazione come "convivente".
3.3. Con il Ricorso, si nega tale circostanza, sostenendo che la persona offesa, che con l'imputato, all'epoca, intratteneva una relazione, non si tratteneva abitualmente nella casa di abitazione del S.S., limitandosi a frequentarla e a trascorre, a volte, la notte con il predetto.
3.4. Orbene, a parte il fatto che la mancanza di convivenza viene semplicemente affermata nel Ricorso, sta di fatto che, se nell'abitazione dell'imputato, si svolgevano fasi significative della "vita privata" della P.C. (e tale certamente deve ritenersi la condotta esplicativa di momenti d'intima affettività), la ratio della norma ex art. 615-bis c.p., comporta la sua applicazione anche quando la condotta captativa sia stata tenuta nei suddetti luoghi.
La vittima della "obliqua" condotta del partner, proprio perchè si trova in un luogo nel quale si svolgono episodi significativi della sua vita privata, è - di regola - fiduciosa della tutela della sua privacy e quindi particolarmente esposta e vulnerabile nei confronti di un comportamento subdolo e sleale da parte della persona cui è affettivamente legata.
In sintesi: ai fini della applicabilità dell'art. 615-bis c.p., deve ritenersi luogo di privata dimora anche quello in cui si svolge parte significativa della vita affettiva di chi si trattiene, anche non abitualmente, in detto luogo.

P.Q.M.

rigetta il Ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16.10.2012.
Depositato in Cancelleria il 22.02.2013

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