PRIVACY - Centrale d'allarme interbancaria e tardiva copertura degli assegni
Il D.L.vo 30.12.1999 n° 507, emanato in attuazione della Legge 25.06.1999 n° 205, ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista [in precedenza oggetto della c.d. legge assegni, n° 386 del 15.12.1990]. La riforma, che risponde alla necessità di migliorare i presidi posti a tutela della circolazione dell’assegno, ha introdotto un sistema sanzionatorio, alternativo a quello penale, che basa la propria efficacia sulla disponibilità presso tutti gli intermediari delle informazioni sul soggetto che ha utilizzato in modo illecito lo strumento dell’assegno e sull’applicazione di misure di carattere interdittivo nei confronti degli autori di tali comportamenti. La riforma, sebbene con modalità differenti, riguarda anche l’utilizzo irregolare delle carte di pagamento. Al fine di dare attuazione alle innovazioni introdotte, la nuova disciplina ha istituito presso la Banca d’Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetta Centrale di Allarme Interbancaria - CAI)
che costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Avvalendosi di una opzione prevista dalla disciplina legislativa, la Banca d’Italia, in qualità di Ente titolare del trattamento dei dati, ha deciso fin dall’avvio della CAI di avvalersi di un ente esterno per la gestione dell’archivio (fonte: Banca d'Italia).
- Per una rassegna della giurisprudenza formatasi in materia di disciplina sanzionatoria degli assegni, con particolare riguardo alla CAI, a partire dal 2002, anno di entrata in funzione della Centrale d'Allarme Interbancaria, è possibile consultare "La Centrale d'Allarme Interbancaria nella disciplina sanzionatoria dell'assegno, Sentenze e Ordinanze 2007, 2006 (1° sem.), 2006 (2° sem.), 2006 (suppl.)".
L'avvio della procedura per l'iscrizione negli
"Archivi informatizzati degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" (CAI)
può aver luogo in due ipotesi:
- assegno emesso "senza autorizzazione" = la registrazione ha luogo entro gg. 20 dalla presentazione del titolo per il pagamento;
- assegno emesso "senza provvista" = dopo la presentazione infruttuosa presso una stanza di compensazione o (se l'assegno supera € 5.000,00) in via telematica (c.d. check truncation), purché effettuata nei brevi termini di legge (entro gg. 8 se il titolo va pagato nello stesso Comune o entro gg. 15 se l'assegno è stato tratto fuori piazza), l'istituto bancario invierà al traente (con raccomandata a.r. nel domicilio da lui eletto, all'epoca della stipula della convenzione assegni) il "preavviso di revoca", a prescindere dal protesto o dall'avvio di un'azione equivalente (il preavviso deve comprendere anche la possibilità del pagamento "tardivo" per evitare le sanzioni (multe per l'illecito amministrativo, la segnalazione alla CAI, l'interdizione bancaria).
Successivamente, se l'assegno non venga pagato nel termine indicato in diffida (calcolato dalla data di emissione, di gg. 68 o 75 giorni dell'assegno su piazza o, rispettivamente, fuori piazza, avrà luogo), avverrà l'annotazione del nominativo del traente, su segnalazione dell'Istituto trattario, nel registro informatizzato CAI.
Alla registrazione, peraltro, si procede anche se non venga fornita idonea prova dell'adempimento "tardivo" (per capitale ed oneri accessori): il pagamento c.d. "completo" deve infatti riguardare non soltanto l’importo facciale portato dal titolo, ma anche una penale pari al 10% della somma impagata, gli interessi legali maturati fino al pagamento tardivo e anche le eventuali spese (per il protesto o per la constatazione equivalente).
All'iscrizione consegue inoltre la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni.
Peraltro, l'iscrizione nell'archivio CAI è subordinata non solo all'infruttuoso decorso del termine di legge per il tardivo pagamento, ma anche al decorso di almeno gg. 10 dalla data di ricevimento della prescritta comunicazione di preavviso.
Per contro, la mancata osservanza della procedura prevista (per la legittima iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatico CAI) comporta l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, a carico dell'Istituto bancario, per i danni non patrimoniali arrecati al traente, alla cui posizione d'insolvenza è stata data pubblicità al di fuori dei casi consentiti, per illegittima lesione della sua immagine e reputazione (di soggetto affidabile nelle relazioni finanziarie), atteso che all'iscrizione spesso conseguono l'autorizzazione a scoperti di conto, il ritiro di carte bancarie, il rifiuto di altre richieste di credito, etc.
Diventa imprescindibile dunque - per dolersi dell'illegittima iscrizione nel registro informatizzato de quo - che, da un lato, le eventuali quietanze allegate dal traente abbiano data anteriore rispetto al quella in cui i pagamenti dovevano essere effettuati e provati, al fine di evitare l'iscrizione in CAI, e che esse comprovino, dall'altro, il c.d. pagamento tardivo in modo "completo", anche in relazione ai su menzionati oneri accessori.
Provvedimento del 23 marzo 2011 [doc. web n. 1807074]
(Bollettino n° 125/11)
Registro dei provvedimenti n° 106 del 23.03.2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, Segretario generale;
Visto il ricorso al Garante, regolarizzato il 24.012011 da (omissis), in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della (omissis) s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Galbiati, nei confronti diella banca (omissis) S.p.A., con il quale la ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione delle proprie generalità presso l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarme interbancaria – C.a.i.), istituito presso la Banca d'Italia, in quanto avvenuta in relazione alla "negoziazione di assegni bancari tratti sul conto corrente della società" dalla medesima rappresentata e "non sul suo conto personale" e ne ha chiesto pertanto la cancellazione; l'interessata ha inoltre eccepito l'insussistenza, anche nei riguardi della predetta società, dei presupposti di legge per l'iscrizione in C.a.i. "in quanto gli assegni bancari oggetto di segnalazione non sono stati protestati" e risultano peraltro integralmente pagati a favore dei relativi beneficiari "come attestato dalle ricevute che si producono"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31.01.2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30.06.2003 n° 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;
Vista la nota, datata 15.02.2011, con cui l'istituto resistente, nel richiamare il riscontro già fornito in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha rappresentato di non poter disporre la cancellazione della segnalazione nell'archivio C.a.i. confermandone la legittimità; l'istituto bancario ha, in particolare, eccepito che "coloro che traggono assegni in nome e per conto di enti e società devono far precedere la firma dalla ragione o dalla denominazione della società o ente intestatario del conto e, preferibilmente, dalla qualifica del firmatario, normalmente mediante l'apposizione di un timbro: sotto il profilo formale, la mancanza di tale indicazione non consente di attribuire l'assegno alla società o all'ente, ma rende responsabile in proprio il firmatario"; la resistente ha inoltre rilevato che la ricorrente non avrebbe, in realtà, provveduto alla copertura degli assegni "per il loro rispettivo importo facciale e dei relativi interessi legali, della penale, attualmente pari al 10% dell'importo del titolo, e delle spese di protesto (…) rispettivamente entro le date 09/07/2010, 16/07/2010 e 16/08/2010 indicate" nei preavvisi, precedentemente inviati, di iscrizione del nominativo della ricorrente stessa nell'archivio C.a.i.;
Rilevato che il contestato inserimento dei dati della ricorrente nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all'art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15.12.1990 n° 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d'Italia; ciò tenuto conto, in particolare, del fatto che le date riportate sulle dichiarazioni liberatorie prodotte dalla ricorrente risultano successive rispetto alle date, indicate dalla banca resistente, in cui i pagamenti dovevano essere effettuati e provati al fine di evitare il predetto inserimento;
Ritenuto, alla luce di ciò, di dover dichiarare il ricorso infondato;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;
Visti gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000,
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese fra le parti.
Roma, 23.03.2011
IL PRESIDENTE, Pizzetti
IL RELATORE, Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE, De Paoli

