Privacy

PRIVACY - Il codice e le novità per giudiziale e stragiudiziale

Mondo Professionisti, 30.10.2008 - Con il Codice privacy molte le novità per giudiziale e stragiudiziale - art. dell'Avv. S. Frattallone

Mondo Professionisti, 30.10.2008 - Con il Codice privacy molte le novità per giudiziale e stragiudiziale

di Salvatore Frattallone

A molti poteva essere sembrato quasi impossibile, all'inizio, credere che le varie componenti forensi potessero trovare una intesa tra loro e, per di più, con le rappresentanze dell'investigazione privata, in tema di privacy. Oggi invece a Monte Citorio, presso il Palazzo dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, è stato definitivamente approvato il "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere un diritto in sede giudiziaria". Sono state infatti apposte le formali sottoscrizioni al testo

– ora d'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – da parte del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, dell'Unione Avvocati Europei, dell'Unione Camere Civili, dell'Unione Camere Penali Italiane, di Federpol e altre sigle del mondo dell'investigazione privata autorizzata. A seguito dei rilievi inoltrati dalle parti, allo Schema Preliminare del 17 marzo 2008, già reputato conforme alla legge dal Garante Privacy, erano invero state apportate talune correzioni. Lo scorso 6 ottobre, in occasione dell'ultima sessione dei lavori, Aiga, Federpol e altre sigle presenti in Commissione, avevano infatti che fossero meglio precisati alcuni profili in materia di informativa agli interessati e di conservazioni dei dati personali da parte dei detective privati. Si è così espressamente stabilito che non si intendono raccolti presso l’interessato i dati che provengono da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l’interessato (si pensi, ad esempio, ad accertamenti in materia di concorrenza sleale o alla raccolta di elementi comprovanti la capacità reddituale di una persona). Si è inoltre voluto chiarire che l'Avvocato può fornire l'informativa anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, affiggendola nei locali del suo Studio e pubblicandola in via aggiuntiva anche nel web, laddove disponga di un proprio sito internet. Per quanto attiene all'investigazione privata autorizzata, si è specificato che, sussistendone gli estremi, è eccezionalmente consentita la conservazione delle notizie oggetto di indagini oramai concluse, nei limiti in cui vi sia l'autorizzazione del difensore o del committente e a condizione che – in sostanza – si profilino delle esigenze istruttorie che la legittimino, fatta comunque salva la detenzione provvisoria di materiale strettamente personale redatto dalle persone che hanno curato l’attività svolta, ai soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato (si pensi agli appunti descrittivi, degli incaricati che materialmente procedono alle osservazioni statiche o dinamiche). In ogni caso, si è previsto che restino ferme le specifiche prescrizioni poste dal Garante a presidio del trattamento dei dati sensibili, contenute in atti di carattere autorizzatorio a portata generale. L'importanza del Codice è tale per cui la sua inosservanza potrà provocare l'inutilizzabilità in giudizio dei dati personali altrui illegittimamente trattati. L'assetto della privacy, anche nel settore penale, ne risulta complessivamente rafforzato e contemperato rispetto alla primaria tutela del segreto professionale. Nondimeno, si è colta l'occasione per ribadire a chiare lettere che i trattamenti riconducibili ad attività preventive o stragiudiziali anche civili sono leciti nonché il fatto che, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, il legale ha titolo per conservare il suo patrimonio di precedenti giuridici e di conoscenza, per ipotizzabili esigenze difensive quali la revisione del processo o la riapertura di casi archiviati. Tra i molti altri aspetti degni d'attenzione, comunque, vanno altresì segnalati la legittimità della raccolta accidentale (e della conseguente conservazione) di dati in sede di investigazioni difensive e anche la circostanza che spetta all'Avvocato (non al gestore dei servizi di telefonia e telematici) attestare il pregiudizio effettivo e concreto che la mancata raccolta dei dati contenuti nei tabulati può arrecare alle investigazioni difensive penali. Parimenti, è del tutto innovativo il ruolo attribuito ai Consigli degli Ordini, circa la conservazione di documentazione difensiva non spesa in procedimenti giudiziari, ogniqualvolta si verifichi la cessazione (anche per sopravvenuta incapacità) dell’esercizio della professione forense e difettino altri difensori succeduti nella difesa o nella cura dell’affare. L'Italia è la prima nazione europea a dotarsi di un Codice di questa portata.

 

 

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